Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1 febbraio 2007.

Priimta 2007-02-01 · ECLI:EU:C:2007:75 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-266/05
Teismas
Court of Justice
Data
2007-02-01
ECLI
ECLI:EU:C:2007:75
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasP. JannTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjas · pranešėjasK. SchiemannTeisėjasM. IlešičTeisėjasE. LevitsGeneralinis advokatasL.A. GeelhoedKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-266/05 P,

avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposto il 24 giugno 2005,

Jose Maria Sison, residente in Utrecht (Paesi Bassi), rappresentato dal sig. J. Fermon, avocat,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. M. Bauer e dalla sig.ra E. Finnegan, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 giugno 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito normativo e fatti

Il contesto normativo

«(3) (…) Il presente regolamento consolida le iniziative già adottate dalle istituzioni al fine di migliorare la trasparenza del processo decisionale.

(4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione [possibile] al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell’articolo 255, paragrafo 2, del Trattato CE. (...)

(9) Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. (...) (...)

(11) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni (...)».

«1. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

(...)

(...)».

«1. Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a) l’interesse pubblico, in ordine:

(…)».

«Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta (...). Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda».
«1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come “CONFIDENTIEL” in virtù delle disposizioni dell’istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell’Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.

(…)

(…)».

«Per ciascun documento il registro contiene un numero di riferimento (…), l’oggetto e/o una breve descrizione del contenuto del documento (…). I riferimenti sono indicati secondo modalità che non pregiudicano la tutela degli interessi di cui all’articolo 4».
«1. Per quanto possibile, le istituzioni rendono direttamente accessibili al pubblico i documenti sotto forma elettronica o attraverso un registro, in conformità delle disposizioni previste dall’istituzione in questione.

I fatti all’origine della controversia

«2 Il 28 ottobre 2002, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2002/848/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/460/CE (GU L 295, pag. 12). Questa decisione ha inserito il ricorrente nell’elenco delle persone assoggettate al congelamento dei capitali e di attività finanziarie istituito mediante detto regolamento (in prosieguo: l’“elenco controverso”). Quest’elenco è stato aggiornato, in particolare, mediante le decisioni del Consiglio 12 dicembre 2002, 2002/974/CE (GU L 337, pag. 85), e 27 giugno 2003, 2003/480/CE (GU L 160, pag. 81), che hanno abrogato le precedenti decisioni e che contengono un nuovo elenco. Il nome del ricorrente è stato mantenuto ogni volta nel detto elenco.

3 Conformemente al regolamento n. 1049/2001, il ricorrente ha chiesto, con lettera di conferma datata 11 dicembre 2002, di poter consultare i documenti che hanno indotto il Consiglio ad adottare la decisione 2002/848, nonché la comunicazione del nome degli Stati che hanno fornito taluni documenti a tal riguardo. Con lettera di conferma del 3 febbraio 2003, il ricorrente ha chiesto di poter consultare tutti i nuovi documenti che hanno indotto il Consiglio ad adottare la decisione 2002/974, che ha mantenuto il suo nome nell’elenco controverso, e la comunicazione del nome degli Stati che hanno fornito taluni documenti a tal riguardo. Con lettera di conferma datata 5 settembre 2003, il ricorrente ha chiesto specificamente di poter consultare il resoconto del Comitato dei rappresentanti permanenti (in prosieguo: il “Coreper”) n. 11311/03 EXT 1 CRS/CRP, concernente la decisione 2003/480, nonché tutti i documenti sottoposti al Consiglio prima dell’adozione della decisione 2003/480, che giustificano il suo inserimento e il suo mantenimento nell’elenco controverso.

4 Il Consiglio ha opposto un diniego di consultazione, anche solo parziale, nei confronti di ciascuna di tali istanze, con (…), rispettivamente, [la prima, la seconda e la terza decisione di diniego].

5 Per quanto riguarda la prima e la seconda decisione di diniego, il Consiglio ha rilevato che le informazioni che hanno condotto all’adozione delle decisioni contenenti l’elenco controverso erano reperibili, rispettivamente, nei resoconti sommari del Coreper 23 ottobre 2002 (13441/02 EXT 1 CRS/CRP 43) e 4 dicembre 2002 (15191/02 EXT 1 CRS/CRP 51), classificati come “[CONFIDENTIEL] UE”.

6 Il Consiglio ha negato la consultazione di questi resoconti facendo richiamo all’art. 4, n. 1, lett. a), primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Esso ha dichiarato, da un lato, che “la divulgazione di [questi resoconti] nonché delle informazioni in possesso delle autorità degli Stati membri che lottano contro il terrorismo consentirebbe alle persone, gruppi ed enti oggetto di queste informazioni di nuocere alle iniziative condotte da queste autorità e lederebbe gravemente l’interesse pubblico per quanto riguarda la pubblica sicurezza”. Dall’altro, secondo il Consiglio, la “divulgazione delle informazioni di cui trattasi lederebbe anche la tutela dell’interesse pubblico per quanto riguarda le relazioni internazionali, poiché le iniziative condotte nel quadro della lotta al terrorismo coinvolg[evano] anche autorità di Stati terzi”. Il Consiglio ha negato la consultazione parziale di queste informazioni in quanto ad esse “integralmente si applicano le citate eccezioni”. Il Consiglio ha inoltre negato di comunicare il nome degli Stati che hanno fornito informazioni rilevanti, sottolineando che “[la]/[le] autorità font[e]/[i] delle informazioni in oggetto, consultat[a]/[e] in osservanza dell’art. 9, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, si [è]/[sono] oppost[a]/[e] alla divulgazione dell’informazione richiesta”.

7 Per quanto concerne la terza decisione di diniego, il Consiglio ha dichiarato anzitutto che la domanda del ricorrente riguardava lo stesso documento la cui consultazione gli era stata negata con la prima decisione di diniego. Il Consiglio ha confermato la sua prima decisione di diniego ed ha aggiunto che doveva essere parimenti negata la consultazione del resoconto 13441/02 a motivo dell’eccezione relativa alle procedure giurisdizionali (art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001). Il Consiglio ha poi ammesso di avere indicato per errore come rilevante il resoconto 11311/03, relativo alla decisione 2003/480. A tal riguardo, esso ha esposto di non aver ricevuto altre informazioni o documenti che giustifichino la revoca della decisione 2002/848 nella parte concernente il ricorrente.

8 Il ricorrente ha proposto un ricorso d’annullamento della decisione 2002/974, iscritto a ruolo presso la cancelleria del Tribunale con il numero T-47/03».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

«46 Per quanto concerne la portata del controllo del Tribunale sulla legittimità di una decisione di diniego, occorre notare che, nelle sentenze [19 luglio 1999, causa T-14/98,] Hautala/Consiglio, [Racc. pag. II-2489,] (punto 71), e [7 febbraio 2002, causa T-211/00,] Kuijer/Consiglio, [Racc. pag. II-485,] (punto 53), il Tribunale ha riconosciuto al Consiglio un’ampia discrezionalità in relazione a decisioni di diniego che si basino, in parte come nel caso di specie, sulla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali. Nella sentenza Kuijer/Consiglio, […] una siffatta discrezionalità è stata riconosciuta all’istituzione quando quest’ultima motiva il suo diniego di consultazione facendo richiamo alla tutela dell’interesse pubblico in generale. Di conseguenza, nelle materie riguardanti le eccezioni obbligatorie alla consultazione da parte del pubblico dei documenti di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni dispongono di un’ampia discrezionalità.

47 Di conseguenza, il controllo esercitato dal Tribunale sulla legittimità delle decisioni delle istituzioni che negano la consultazione di taluni documenti a motivo delle eccezioni relative all’interesse pubblico di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001 deve limitarsi alla verifica dell’osservanza delle norme di procedura e di motivazione, dell’esattezza dei fatti materiali, nonché dell’assenza sia di un errore manifesto nella valutazione dei medesimi, sia di uno sviamento di potere (v., per analogia, sentenze Hautala/Consiglio, […], punti 71 e 72, confermata a seguito di impugnazione, e Kuijer/Consiglio, […], punto 53)».

«50 Occorre ricordare, da un lato, che, in forza dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1049/2001, titolare del diritto di consultare i documenti delle istituzioni è “qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro”. Ne discende che questo regolamento mira a garantire la consultazione di tutti i documenti pubblici e non solo a consentire al richiedente la consultazione dei documenti che lo riguardino.

51 Dall’altro, le eccezioni alla consultazione dei documenti di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001 sono formulate in termini categorici. Ne discende che le istituzioni sono obbligate a negare la consultazione dei documenti rientranti nell’ambito di queste eccezioni, qualora sia provata la sussistenza delle circostanze indicate (v., per analogia, sentenze del Tribunale 5 marzo 1997, causa T-105/95, WWF UK/Commissione, Racc. pag. II-313, punto 58, e 13 settembre 2000, causa T-20/99, Denkavit Nederland/Commissione, Racc. pag. II-3011, punto 39).

52 Di conseguenza, l’interesse individuale che può invocare un soggetto che chieda la consultazione di un documento che lo riguardi personalmente non può essere preso in considerazione in sede di applicazione delle eccezioni obbligatorie di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001.

53 Il ricorrente asserisce, in sostanza, che il Consiglio era obbligato a consentirgli la consultazione dei documenti richiesti in quanto a lui necessari ai fini della tutela del suo diritto a un giusto processo con riferimento alla causa T-47/03.

54 Ebbene, poiché il Consiglio ha invocato le eccezioni obbligatorie di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001 nella prima decisione di diniego, non si può ad esso rimproverare il fatto di non aver preso in considerazione l’eventuale esigenza individuale del ricorrente di disporre della documentazione richiesta.

55 Di conseguenza, anche ad ipotizzare che questi documenti si rivelino necessari alla difesa del ricorrente con riferimento alla causa T-47/03, questione che concerne l’esame di quest’ultima, tale circostanza è irrilevante per valutare la validità della prima decisione di diniego».

«60 Per quanto concerne una domanda di consultazione di documenti, quando l’istituzione di cui trattasi neghi una siffatta consultazione, essa deve dimostrare in ogni caso concreto, in base alle informazioni di cui dispone, che ai documenti di cui si chiede la consultazione si applichino effettivamente le eccezioni elencate nel regolamento n. 1049/2001 (v., per analogia, sentenza della Corte 11 gennaio 2000, cause riunite C-174/98 P e C-189/98 P, Paesi Bassi e van der Wal/Commissione, Racc. pag. I-1, punto 24). Tuttavia, può essere impossibile indicare le ragioni che giustifichino la riservatezza di ciascun documento, senza divulgare il contenuto di quest’ultimo e, pertanto, privare l’eccezione della sua finalità essenziale (v., per analogia, sentenza WWF UK/Commissione, […] punto 65).

61 Alla luce di questa giurisprudenza, spetta pertanto all’istituzione che ha negato la consultazione di un documento fornire una motivazione che consenta di comprendere e verificare, da un lato, se il documento richiesto rientri effettivamente nell’ambito dell’eccezione invocata e, dall’altro, se l’esigenza di tutela relativa a tale eccezione sia reale.

62 Nel caso di specie, per quanto concerne il resoconto n. 13441/02, il Consiglio ha indicato con chiarezza le eccezioni sulle quali esso basava il suo diniego, invocando cumulativamente l’art. 4, n. 1, lett. a), primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Esso ha indicato il motivo per cui queste eccezioni erano rilevanti in relazione ai documenti di cui trattasi, facendo riferimento alla lotta al terrorismo e all’intervento di Stati terzi. Inoltre, esso ha fornito una breve spiegazione relativa all’esigenza di tutela invocata. Infatti, per quanto concerne la pubblica sicurezza, esso ha spiegato che la comunicazione dei documenti potrebbe dare alle persone oggetto di queste informazioni l’opportunità di nuocere alle iniziative delle autorità pubbliche. Per quanto riguarda le relazioni internazionali, esso ha accennato, in maniera succinta, al coinvolgimento di Stati terzi nella lotta al terrorismo. La concisione di questa motivazione è ammissibile in considerazione del fatto che la menzione di informazioni supplementari, che facessero riferimento, in particolare, al contenuto dei documenti indicati, avrebbe compromesso gli scopi delle eccezioni invocate.

63 Per quanto riguarda il diniego di consultazione parziale di questi documenti, il Consiglio ha espressamente illustrato, da un lato, di aver preso in esame questa possibilità e, dall’altro, la ragione per cui questa possibilità è stata respinta, ossia che i documenti di cui trattasi erano integralmente soggetti all’applicazione delle eccezioni invocate. Per le stesse ragioni già illustrate, il Consiglio non poteva individuare con precisione le informazioni contenute in questi documenti senza compromettere gli scopi delle eccezioni invocate. Il fatto che questa motivazione appaia stereotipata non costituisce, di per sé, una carenza di motivazione, dal momento che essa non ostacola né la comprensione né la verifica del ragionamento svolto.

64 Per quanto concerne il nome degli Stati che hanno fornito documenti rilevanti, occorre notare che il Consiglio ha esso stesso segnalato l’esistenza di documenti provenienti da Stati terzi nelle sue decisioni iniziali di diniego. Da un lato, il Consiglio ha indicato l’eccezione invocata a tal riguardo, ossia l’art. 9, n. 3, del regolamento n. 1049/2001. Dall’altro, esso ha fornito i due criteri di applicazione di questa eccezione. In primo luogo, esso ha implicitamente ma necessariamente ritenuto che i documenti di cui trattasi fossero documenti di particolare delicatezza. Questo elemento appare comprensibile e verificabile alla luce del contesto in cui esso si inserisce, in particolare alla luce della classificazione come “[CONFIDENTIEL] UE” dei documenti di cui trattasi. In secondo luogo, il Consiglio ha spiegato di avere consultato le autorità interessate e di aver preso atto della loro opposizione nei confronti di qualsiasi divulgazione della loro identità.

65 Malgrado la relativa concisione della motivazione della prima decisione di diniego (due pagine), il ricorrente è stato pienamente posto in condizione di comprendere le ragioni dei dinieghi oppostigli e il Tribunale è stato messo in grado di effettuare il suo controllo. Pertanto, il Consiglio ha correttamente motivato le dette decisioni».

«71 Occorre ricordare, in via preliminare, che il Consiglio non era obbligato, con riferimento alle eccezioni previste dall’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001, a prendere in considerazione l’interesse individuale del ricorrente ad ottenere i documenti richiesti (v. precedenti punti 52 e 54).

(...)

74 Per quanto concerne, in primo luogo, la tutela dell’interesse pubblico relativo alla pubblica sicurezza, (…)

(…)

77 (…) si deve ammettere che l’efficacia della lotta al terrorismo presuppone che le informazioni in possesso delle autorità pubbliche concernenti persone o enti sospetti di terrorismo siano mantenute segrete, affinché queste informazioni conservino la loro rilevanza e consentano un’azione efficace. Di conseguenza, la comunicazione al pubblico del documento richiesto avrebbe necessariamente leso l’interesse pubblico relativo alla pubblica sicurezza. A tal riguardo, non può essere accolta la distinzione proposta dal ricorrente tra le informazioni di natura strategica e le informazioni che lo riguardino personalmente. Infatti, qualsiasi informazione personale svelerebbe necessariamente taluni aspetti strategici della lotta al terrorismo quali le fonti di informazione, la natura di queste informazioni o il grado di sorveglianza delle persone sospette di terrorismo.

78 Il Consiglio non ha pertanto commesso un errore manifesto di valutazione negando la consultazione del resoconto 13441/02 per ragioni di pubblica sicurezza.

79 Per quanto concerne, in secondo luogo, la tutela dell’interesse pubblico relativo alle relazioni internazionali, è evidente, in considerazione della decisione 2002/848 e del regolamento n. 2580/2001, che il suo oggetto, ossia la lotta al terrorismo, si inserisce nel quadro di un’iniziativa internazionale nata dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 28 settembre 2001, n. 1373 (2001). Nell’ambito di questa iniziativa globale, gli Stati sono chiamati a collaborare. Ebbene, gli elementi concernenti questa collaborazione internazionale compaiono molto probabilmente, se non addirittura obbligatoriamente, nel documento richiesto. Ad ogni modo, il ricorrente non ha negato che alcuni Stati terzi siano coinvolti nell’adozione della decisione 2002/848. Al contrario, egli ha chiesto di poter conoscere il nome di questi Stati. Ne deriva che il documento richiesto rientra effettivamente nell’ambito dell’eccezione relativa alle relazioni internazionali.

80 Questa collaborazione internazionale in materia di terrorismo presuppone un affidamento da parte degli Stati sulla riservatezza adottata nei confronti delle informazioni da essi comunicate al Consiglio. Pertanto, in considerazione della natura del documento richiesto, il Consiglio ha potuto giustamente ritenere che la divulgazione di questo documento potesse compromettere la posizione dell’Unione europea nel quadro della collaborazione internazionale in materia di lotta al terrorismo.

81 A tal riguardo, l’argomento del ricorrente – secondo il quale la semplice circostanza che alcuni Stati terzi siano coinvolti nelle iniziative delle istituzioni non giustificherebbe l’applicazione dell’eccezione di cui trattasi – dev’essere respinta per le ragioni prima esposte. Infatti, contrariamente a quanto presuppone quest’argomento, la collaborazione di Stati terzi si inserisce in un contesto di particolare delicatezza, ossia la lotta al terrorismo, che giustifica il fatto che questa collaborazione sia mantenuta segreta. Inoltre, letta nel suo insieme, la decisione rivela che gli Stati interessati si sono persino opposti alla divulgazione dei loro nomi.

82 Ne discende che il Consiglio non ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che la divulgazione del documento richiesto potesse ledere l’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali».

«91 Occorre notare, in via preliminare, che l’argomento del ricorrente è essenzialmente basato su una precedente giurisprudenza, concernente il codice di condotta 6 dicembre 1993, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione (GU L 340, pag. 41; in prosieguo: il “codice di condotta”), attuato mediante la decisione del Consiglio 20 dicembre 1993, 93/731/CE, relativa all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (GU L 340, pag. 43), e mediante la decisione della Commissione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CE, Euratom, sull’accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46, pag. 58).

92 In forza di questo codice di condotta, quando il documento in possesso di un’istituzione aveva come autore un terzo, la domanda di consultazione doveva essere indirizzata direttamente a questa persona. La Corte ne ha concluso che l’istituzione doveva precisare all’interessato l’identità dell’autore del documento, affinché esso potesse rivolgersi direttamente al medesimo (sentenza [6 marzo 2003, causa C-41/00 P,] Interporc/Commissione, [Racc. pag. I-2125,] punto 49).

93 Viceversa, in forza dell’art. 4, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1049/2001, spetta all’istituzione interessata consultare essa stessa il terzo autore, a meno che non si imponga di per sé la risposta positiva o negativa alla domanda di consultazione. Nel caso di Stati membri, questi ultimi possono chiedere che venga richiesto il loro consenso.

94 La regola dell’autore, qual era contenuta nel codice di condotta, ha subìto pertanto un mutamento fondamentale con il regolamento n. 1049/2001. Ne deriva che l’identità dell’autore assume un’importanza nettamente inferiore rispetto al precedente regime.

95 Inoltre, per i documenti di particolare delicatezza, l’art. 9, n. 3, del regolamento n. 1049/2001 dispone che questi documenti “sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell’originatore”. Si deve pertanto constatare che i documenti di particolare delicatezza godono di un regime di deroga il cui scopo è evidentemente di garantire il segreto relativamente al loro contenuto e persino alla loro esistenza.

96 Di conseguenza, il Consiglio non aveva l’obbligo di divulgare i documenti di cui trattasi, di cui sono autori alcuni Stati, relativi all’adozione della decisione 2002/848, ivi compresa l’identità di questi autori, se e in quanto, in primo luogo, questi documenti fossero documenti di particolare delicatezza e, in secondo luogo, gli Stati loro autori ne avessero negato la comunicazione.

97 Ebbene, si deve constatare che il ricorrente non contesta né il fondamento normativo invocato dal Consiglio, ossia l’art. 9, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, che implica che i documenti di cui trattasi siano considerati di particolare delicatezza, né il fatto che il Consiglio abbia ottenuto un parere negativo da parte degli Stati autori dei documenti in questione.

98 In via ultronea, non c’è alcun dubbio che i documenti di cui trattasi siano documenti di particolare delicatezza. (…) Peraltro, in considerazione della presunzione di legalità di cui godono tutte le dichiarazioni di un’istituzione, occorre notare che il ricorrente non ha dedotto nessun indizio del fatto che la dichiarazione del Consiglio – secondo la quale esso aveva ottenuto un parere negativo da parte degli Stati interessati – sia errata.

99 Di conseguenza, il Consiglio ha giustamente negato di divulgare i documenti di cui trattasi, ivi compresa l’identità dei loro autori».

Sul ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado

Sull’impugnazione in quanto vertente sulle cause T‑150/03 e T‑405/03

Sull’impugnazione in quanto vertente sulla causa T‑110/03

Sul primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 220 CE, 225 CE e 230 CE, nonché dei diritti della difesa, del diritto ad un giusto processo e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

Sul secondo motivo, relativo alla violazione del diritto d’accesso ai documenti a motivo di un’erronea interpretazione dell’art. 4, n. 1, lett. a), primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e di un’errata applicazione dell’art. 4, n. 6

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione

Sul quarto motivo, relativo alla violazione della presunzione d’innocenza e del diritto a un’effettiva tutela giurisdizionale

Sul quinto motivo, relativo alla violazione del diritto di consultazione dei documenti a causa di un’errata interpretazione degli artt. 4, n. 5, e 9, n. 3, del regolamento n. 1049/2001

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Sison è condannato alle spese.

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