Sentenza della Corte (grande sezione) dell'11 settembre 2007.

Priimta 2007-09-11 · ECLI:EU:C:2007:496 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-431/05
Teismas
Court of Justice
Data
2007-09-11
ECLI
ECLI:EU:C:2007:496
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjas · pranešėjasC. W. A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. JuhászTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasK. SchiemannTeisėjasG. ArestisTeisėjasU. LõhmusTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasD. Ruiz-Jarabo ColomerKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑431/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Supremo Tribunal de Justiça (Portogallo), con decisione 3 novembre 2005, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre 2005, nella causa tra

Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, L d ª

e

Merck & Co., Inc.,

Merck Sharp & Dohme, L d ª,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), A. Rosas, K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász e J. Klučka, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, G. Arestis, U. Lõhmus, E. Levits e A.Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz‑Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 novembre 2006,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Gli accordi OMC e ADPIC

«La durata della protezione concessa non può terminare prima della scadenza di un periodo di 20 anni computati dalla data del deposito».

Normativa nazionale

«I brevetti per i quali le relative domande sono state presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto legge conservano la durata di validità che era ad essi attribuita dall’art. 7 del codice della proprietà industriale [del 1940]».
«I brevetti per i quali le relative domande sono state presentate prima dell’entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 1995, n. 16/95, che erano in corso di validità al 1° gennaio 1996 o che sono stati rilasciati dopo tale data, ricadono nell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’art. 94 del codice della proprietà industriale [del 1995]».

«Durata

La durata di validità del brevetto è di 20 anni a partire dalla data in cui la relativa domanda è stata depositata».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a interpretare l’art. 33 dell’accordo ADPIC.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i giudici nazionali debbano applicare il detto articolo, d’ufficio o su istanza di una parte, nei procedimenti dinanzi ad essi pendenti».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Allo stato attuale della normativa comunitaria nel settore dei brevetti, il diritto comunitario non osta a che l’art. 33 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994), venga direttamente applicato da un giudice nazionale alle condizioni previste dal diritto nazionale.

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