Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 21 settembre 2005.

Priimta 2005-09-21 · ECLI:EU:T:2005:333 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
T-87/05
Teismas
General Court
Data
2005-09-21
ECLI
ECLI:EU:T:2005:333
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ. PirrungTeisėjasN.J. ForwoodTeisėjasS. PapasavvasKanclerisJ. Plingers
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa T-87/05,

EDP – Energias de Portugal, SA, con sede in Lisbona (Portogallo), rappresentata dagli avv.ti C. Botelho Moniz, R. García-Gallardo, A. Weitbrecht e J. Ruiz Calzado,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Bouquet e M. Schneider, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da:

Gas Natural SDG, SA, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata dagli avv.ti J. Perez-Bustamante Köster e P. Suárez Fernández,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 dicembre 2004, C (2004) 4715 def., che dichiara incompatibile con il mercato comune l’operazione di concentrazione con cui l’EDP – Energias de Portugal, SA e Eni Portugal Investment, SpA, mirano all’acquisizione del controllo congiunto della Gás de Portugal SGPS, SA (caso COMP/M.3440 – EDP/ENI/GDP),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento ed in seguito all’udienza del 5 luglio 2005,

ha emanato la presente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune».
«Gli impegni proposti alla Commissione dalle imprese interessate a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del [regolamento n. 4064/89] che costituiscano, nelle intenzioni delle parti, la base per una decisione in forza di detto articolo 8, paragrafo 2, devono essere comunicati alla Commissione entro tre mesi dalla data di avvio del procedimento. In circostanze eccezionali la Commissione può prorogare tale termine».
«(…) Qualora le parti modifichino successivamente gli impegni proposti, la Commissione potrà accettare gli impegni modificati solo se è in grado di determinare chiaramente – in base alla propria valutazione delle informazioni già ricevute nel corso dell’indagine, compresi i risultati della precedente indagine di mercato e senza dover ricorrere ad un’altra indagine – che tali impegni, una volta attuati, risolvono i problemi concorrenziali individuati e se viene lasciato un tempo sufficiente per un’adeguata consultazione degli Stati membri».
«Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale (…), siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas concorrenziale sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi».
«2. Uno Stato membro avente le caratteristiche per essere considerato mercato emergente che, a seguito dell’attuazione della presente direttiva, incontrerebbe seri problemi può derogare agli articoli 4 e 7, all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, all’articolo 9, all’articolo 11, all’articolo 12, paragrafo 5, all’articolo 13, all’articolo 17, all’articolo 18, all’articolo 23, paragrafo 1 e/o all’articolo 24 della presente direttiva. Tale deroga scade automaticamente allorché tale Stato membro non può più essere considerato mercato emergente. Qualsiasi deroga di questo tipo è notificata alla Commissione.

I fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

Sul merito

I – Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89

II – Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 8, nn. 2 e 3, del regolamento n. 4064/89

A – Sul primo capo del terzo motivo, relativo all’onere della prova

B – Sul secondo capo del terzo motivo, relativo alla valutazione complessiva della Concentrazione come modificata

C – Sul terzo capo del terzo motivo, relativo alla sussistenza di uno sviamento di potere

D – Sul quarto capo del terzo motivo, relativo alle difficoltà di controllo di taluni impegni di natura comportamentale

III – Sul primo motivo, relativo alla deroga di cui beneficia la Repubblica portoghese in virtù della seconda direttiva gas

A – Osservazioni preliminari

B – Sul primo capo del primo motivo, relativo alla violazione della deroga concessa alla Repubblica portoghese

C – Sul secondo capo del primo motivo, relativo ad un’eccessiva proiezione nel futuro

IV – Sul quarto motivo, relativo all’esistenza di errori di valutazione con riguardo agli impegni

A – Osservazioni preliminari

B – Sul primo capo del quarto motivo, relativo all’esame degli impegni del 26 novembre 2004

C – Sul terzo capo del quarto motivo, relativo alla sussistenza di errori di valutazione della Concentrazione come modificata con riguardo al settore dell’energia elettrica

a) Sugli impegni relativi al settore dell’energia elettrica

b) Sugli impegni relativi al settore del gas

c) Conclusione relativa al bilancio concorrenziale globale della Concentrazione come modificata sui mercati dell’energia elettrica

V – Conclusione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce :

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.

3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese relative all’intervento.

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