Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 aprile 2007.

Priimta 2007-04-19 · ECLI:EU:C:2007:233 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-63/06
Teismas
Court of Justice
Data
2007-04-19
ECLI
ECLI:EU:C:2007:233
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ. MalenovskýGeneralinis advokatasY. BotKanclerisR. Grass
institution_agentA. SteiblytėVyriausybės atstovasDeividas Kriaučiūnas
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑63/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) con decisione 20 dicembre 2005, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2006, nella causa tra

UAB Profisa

e

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dal sig. E. Juhász, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«Gli Stati membri esentano i prodotti previsti dalla presente direttiva dall’accisa armonizzata alle condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso quando sono: impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, sempreché il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a 5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altri prodotti».

La normativa nazionale

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se, tenuto conto delle divergenze tra le varie versioni linguistiche della direttiva 92/83 (…), l’art. 27, n. 1, lett. f), di detta direttiva vada interpretato nel senso che obbliga gli Stati membri ad esentare dall’accisa l’alcol etilico importato nel territorio doganale delle Comunità europee contenuto in prodotti a base di cioccolato destinati al consumo diretto, qualora la quantità di alcol contenuta nei prodotti a base di cioccolato non ecceda 8,5 litri ogni 100 chilogrammi di prodotto».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, dev’essere interpretato nel senso che obbliga gli Stati membri ad esentare dall’accisa armonizzata l’alcol etilico importato nel territorio doganale dell’Unione europea e contenuto in prodotti a base di cioccolato destinati al consumo diretto, sempreché il contenuto di alcol in tali prodotti non ecceda gli 8,5 litri per ogni 100 chilogrammi di prodotto.

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