Sentenza della Corte (grande sezione) del 16 dicembre 2008.

Priimta 2008-12-16 · ECLI:EU:C:2008:723 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-210/06
Teismas
Court of Justice
Data
2008-12-16
ECLI
ECLI:EU:C:2008:723
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjas · pranešėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasK. SchiemannTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. JuhászTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasP. LindhGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

16 dicembre 2008 (*1)

«Trasferimento della sede di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione — Domanda di modifica dell’iscrizione relativa alla sede nel registro delle imprese — Diniego — Appello proposto avverso una decisione di un tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese — Art. 234 CE — Rinvio pregiudiziale — Ricevibilità — Nozione di “giurisdizione” — Nozione di “giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno” — Appello proposto avverso una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale — Potere del giudice d’appello di riformare tale decisione — Libertà di stabilimento — Artt. 43 CE e 48 CE»

Nel procedimento C-210/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Szegedi Ítélőtábla (Ungheria) con decisione 20 aprile 2006, pervenuta in cancelleria il 5 maggio 2006, nella causa promossa dalla

Cartesio Oktató és Szolgáltató bt ,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), A. Rosas, K. Lenaerts, A.Ó Caoimh e J.-C. Bonichot, presidenti di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, L. Bay Larsen e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2007,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo nazionale

La normativa in materia di procedura civile

«Si pronunciano in secondo grado:

(…)

«1) Il giudice può chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee una pronuncia pregiudiziale ai sensi delle norme del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2) Il giudice decide con ordinanza in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee e dispone al contempo la sospensione del procedimento. (…)

3) Contro l’ordinanza di rinvio pregiudiziale può essere interposto appello. Non è appellabile l’ordinanza con la quale viene respinta la domanda di rinvio pregiudiziale. (…)».

«Salvo disposizioni contrarie, avverso le decisioni dei giudici di primo grado può essere interposto appello dalle parti (…)».
«Sono impugnabili con ricorso in appello le ordinanze emesse in secondo grado in relazione alle quali esiste un diritto di appello ai sensi delle norme applicabili ai procedimenti di primo grado (…)».
«Può altresì essere interposto appello avverso la decisione emessa in secondo grado con la quale viene respinta la domanda di rinvio pregiudiziale (art. 155/A)».
«1) Salvo disposizioni contrarie, il Legfelsőbb Bíróság (Corte suprema) conosce dei ricorsi per cassazione applicando, mutatis mutandis, le norme generali.

2) Avverso le sentenze passate in giudicato o le ordinanze definitive che riguardano il merito della causa può essere interposto ricorso per cassazione dinanzi al Legfelsőbb Bíróság, per violazione di legge, dalle parti, dagli intervenienti nonché dai soggetti interessati dalla decisione avverso la parte di tale decisione che li riguarda. (…)».

«Non può essere proposto ricorso per cassazione:

(…)».

«La presentazione del ricorso per cassazione non ha effetti sospensivi sull’esecuzione della decisione. Tuttavia, su istanza di parte, il Legfelsőbb Bíróság può eccezionalmente sospendere l’esecuzione della sentenza. (…)».

Il diritto societario

«La presente legge regola la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento delle società commerciali con sede sociale nel territorio ungherese, i diritti, gli obblighi e la responsabilità dei soci fondatori e dei soci azionisti come pure la trasformazione, le fusioni e le scissioni (…) delle società commerciali e il loro scioglimento».
«Il contratto di società (atto costitutivo, statuto della società) menziona:

(…)».

«Si intende per società un’organizzazione commerciale (…) o un altro soggetto di diritto a carattere commerciale (…) che, salvo disposizioni contrarie previste da una legge o un decreto governativo, si costituisce mediante iscrizione nel registro delle imprese al fine di realizzare un’attività commerciale lucrativa (…)».
«I soggetti di diritto di cui all’art. 1 possono figurare nel registro delle imprese se la legge rende obbligatoria o possibile l’iscrizione nel detto registro».
«1) Il tribunale regionale (o di Budapest), in qualità di tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese, iscrive le società in tale registro (…).

2) (…) sono competenti per l’iscrizione di una società nel registro delle imprese, e per predisporre qualsiasi procedura relativa a quest’ultima prevista nella presente legge, i tribunali nella cui circoscrizione è ubicata la sede della società. (…)».

«I dati relativi alle società previsti dalla presente legge sono iscritti nel registro delle imprese. Per tutte le società, il registro include:

(…)

«La sede della società (…) è il luogo in cui si trova la sede direttiva (…)».
«Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi domanda di iscrizione delle modifiche dei dati registrati relativi alle imprese deve essere presentata al Tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese entro i 30 giorni che seguono la data nella quale la detta modifica è avvenuta».
«Ogni trasferimento della sede di una società in un luogo che rientra nella circoscrizione di un altro tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese dev’essere registrato, in quanto modifica, presso il tribunale nella cui circoscrizione rientra la sede precedente. Quest’ultimo giudice esamina le domande di modifica anteriori al cambiamento di sede e dispone il trasferimento».

Il diritto internazionale privato

«1) La capacità giuridica delle persone giuridiche, il loro status di soggetto esercente un’attività commerciale, i diritti derivanti dalla loro personalità giuridica come pure i rapporti giuridici tra i rispettivi membri sono fissati in base alla loro legge regolatrice.

2) La legge regolatrice delle persone giuridiche è la legge dello Stato nel cui territorio sono registrate.

3) Se una persona giuridica è stata iscritta in forza della normativa di più Stati ovvero se, ai sensi delle norme vigenti nello Stato della sede sociale indicata nello statuto, non è necessaria l’iscrizione, la legge regolatrice della detta persona giuridica è la legge vigente nel luogo della sede indicata nello statuto.

4) Qualora, conformemente allo statuto sociale, la persona giuridica non abbia una sede sociale o ne abbia in diversi Stati membri e, ai sensi della normativa di uno degli Stati, non ne sia necessaria l’iscrizione, la legge regolatrice è quella dello Stato nel cui territorio è situata la sede direttiva».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se un giudice di secondo grado, chiamato a decidere un appello proposto avverso una decisione emessa da un tribunale incaricato della tenuta del registro delle imprese in un procedimento di modifica dell’iscrizione [di una società] nel registro delle imprese, possa sollevare una domanda di pronuncia pregiudiziale conformemente all’art. 234 [CE], qualora né il procedimento per l’adozione della decisione del tribunale [di primo grado] né il procedimento di appello abbiano carattere contraddittorio.

Qualora una società costituita in Ungheria ai sensi del diritto societario ungherese sia iscritta nel registro delle imprese ungherese e intenda trasferire la propria sede in un altro Stato membro dell’Unione [europea], se la regolamentazione di tale fattispecie ricada nella sfera del diritto comunitario o, in mancanza di armonizzazione delle normative nazionali, sia applicabile esclusivamente il diritto nazionale.

[d)]

Se gli artt. 43 [CE] e 48 [CE] debbano interpretarsi nel senso che è incompatibile con il diritto comunitario una normativa o una prassi nazionale che impedisce ad una società [dello Stato membro interessato] di trasferire la propria sede in un altro Stato membro (…)».

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulla terza questione

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulla quarta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’ungherese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.