Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 febbraio 2008.

Priimta 2008-02-28 · ECLI:EU:C:2008:128 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-263/06
Teismas
Court of Justice
Data
2008-02-28
ECLI
ECLI:EU:C:2008:128
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. JuhászTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasT. von DanwitzGeneralinis advokatasJ. MazákKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

28 febbraio 2008 (*1)

«Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Dazio antidumping — Ghisa ematite originaria della Russia — Decisione n. 67/94/CECA — Determinazione del valore in dogana per l’applicazione di un dazio antidumping variabile — Valore di transazione — Vendite successive effettuate a prezzi diversi — Possibilità per l’autorità doganale di considerare il prezzo indicato in una vendita di beni avvenuta prima di quella sulla base della quale è stata effettuata la dichiarazione doganale»

Nel procedimento C-263/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Corte suprema di cassazione, con ordinanza 30 marzo 2006, pervenuta in cancelleria il 16 giugno 2006, nella causa tra

Carboni e derivati Srl

e

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Riunione Adriatica di Sicurtà SpA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, nonché dai sigg. E. Juhász, J. Malenovský e T. von Danwitz (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Normativa antidumping di base e normativa antidumping specifica

« Articolo 1

Applicabilità

La presente decisione stabilisce disposizioni relative alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone [e] dell’acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni.

Articolo 2

Dumping

A. PRINCIPIO

(…).

Articolo 13

Disposizioni generali sui dazi

(…)

(…)».

«(64)

È stato calcolato il livello di prezzo al quale le importazioni in questione cessano di arrecare un pregiudizio sostanziale all’industria comunitaria. (…)

«1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ghisa ematite di cui al codice 72011019, originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell’Ucraina.

(…)».

«L’importo del [detto] dazio è pari alla differenza tra il prezzo di 149 ECU/t e il valore riconosciuto in dogana (franco frontiera comunitaria), ogniqualvolta tale valore sia inferiore al prezzo suindicato».

Il codice doganale comunitario e le sue disposizioni di applicazione

« Articolo 28

Le disposizioni del presente capitolo disciplinano il valore in dogana per l’applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee e di altre misure non tariffarie stabilite da norme comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci.

Articolo 29

(…)

(…).

Articolo 30

Articolo 31

(…)

(…)

«I metodi di valutazione da utilizzare a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, [del codice] devono essere quelli definiti dagli articoli 29 e 30, paragrafo 2 [di quest’ultimo] compreso, pur tenendo presente che una ragionevole elasticità nell’applicazione di tali metodi è conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell’articolo 31, paragrafo 1».
«Ai fini dell’articolo 29 del codice [doganale comunitario], il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l’immissione in libera pratica è da considerarsi un’indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità. Detta indicazione vale anche nel caso di vendite successive anteriori alla valutazione; in tal caso, il valore in dogana può basarsi su ciascuno dei prezzi praticati su queste vendite, fatte salve le disposizioni degli articoli da 178 a 181».
«1. Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 29 del codice doganale [comunitario].

La causa principale e la questione pregiudiziale

«Se, secondo i principi del diritto doganale comunitario, ai fini dell’applicazione di un dazio antidumping, quale quello istituito con la decisione [n. 67/94], l’autorità doganale possa far riferimento al prezzo di una vendita delle stesse merci, precedente a quella sulla cui base è stata resa la dichiarazione in dogana, qualora il compratore sia un soggetto comunitario o, comunque, la vendita sia avvenuta per l’importazione nella Comunità».

Quanto alla questione pregiudiziale

Quanto alla possibilità, per le autorità doganali, di fare riferimento ad una vendita precedente, ai fini dell’applicazione del dazio antidumping istituito dalla decisione n. 67/94, allorché il prezzo dichiarato corrisponde a quello che l’importatore ha effettivamente pagato o dovrà pagare

Quanto alla possibilità, per le autorità doganali, di fare riferimento ad una vendita precedente, ai fini dell’applicazione del dazio antidumping istituito dalla decisione n. 67/94, allorché dubitano della veridicità del prezzo dichiarato in dogana

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Conformemente all’art. 1, n. 2, della decisione della Commissione 12 gennaio 1994, 67/94/CECA, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell’Ucraina, le autorità doganali non possono determinare il valore doganale ai fini dell’applicazione del dazio antidumping istituito da tale decisione sulla base del prezzo fissato per le merci di cui trattasi in una vendita precedente a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana, qualora il prezzo dichiarato corrisponda a quello effettivamente pagato o da pagare da parte dell’importatore.

Nel caso in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sulla veridicità del valore dichiarato e tali dubbi persistano dopo che siano state richieste informazioni complementari e sia stata concessa all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi alla base di detti dubbi, ma non sia stato possibile dimostrare il prezzo effettivamente pagato o da pagare, le autorità doganali possono, ai sensi dell’art. 31 del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, calcolare il valore doganale ai fini dell’applicazione del dazio antidumping istituito dalla decisione n. 67/94 facendo riferimento al prezzo concordato per le merci di cui trattasi nella vendita precedente più vicina a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana, della cui veridicità dette autorità non abbiano oggettivamente alcun motivo di dubitare.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’italiano.

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