Sentenza della Corte (grande sezione) del 24 marzo 2009.

Priimta 2009-03-24 · ECLI:EU:C:2009:178 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-445/06
Teismas
Court of Justice
Data
2009-03-24
ECLI
ECLI:EU:C:2009:178
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasM. IlešičTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasG. ArestisTeisėjas · pranešėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasJ. KlučkaTeisėjasU. LõhmusTeisėjasE. LevitsGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisK. Sztranc-Sławiczek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

24 marzo 2009 (*1)

«Misure di effetto equivalente — Polizia sanitaria — Scambi intracomunitari — Carni fresche — Controlli veterinari — Responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro — Termine di prescrizione — Determinazione del danno»

Nel procedimento C-445/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) con decisione 12 ottobre 2006, pervenuta in cancelleria il , nella causa

Danske Slagterier

contro

Repubblica federale di Germania,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič e A. Ó. Caoimh, presidenti di sezione, G. Arestis, A. Borg Barthet (relatore), J. Malenovský, J. Klučka, U. Lõhmus e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 maggio 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 settembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«Gli Stati membri provvedono affinché siano dichiarati non idonei al consumo umano dal veterinario ufficiale:

(…)

«Gli Stati membri provvedono affinché:

(…)

(…)

siano munite del bollo speciale stabilito dalla decisione 84/371/CEE [della Commissione 3 luglio 1984, che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all’articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio ( GU L 196, pag. 46 )] e sottoposte al trattamento previsto dalla direttiva 77/99/CEE [del Consiglio , relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne ( GU 1977, L 26, pag. 85 )];

(…)

(…)».

«Gli Stati membri destinatari adottano le seguenti misure di controllo:

Inoltre, se la competente autorità dello Stato membro di transito o dello Stato membro destinatario dispone di elementi di informazione che consentano di ipotizzare un’infrazione, possono essere effettuati altresì controlli durante il trasporto della merce sul suo territorio, incluso il controllo di conformità dei mezzi di trasporto;

(…)».

«Se, in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione della spedizione o durante il trasporto, la competente autorità di uno Stato membro constata:

(…)

(…)».

«1. Nei casi previsti dall’articolo 7, la competente autorità di uno Stato membro destinatario si mette immediatamente in contatto con la competente autorità dello Stato membro speditore. Quest’ultima prende tutte le misure necessarie e comunica alla competente autorità del primo Stato membro la natura dei controlli effettuati, le decisioni prese e le relative motivazioni.

(…)

2. (…)

Le decisioni adottate dalla competente autorità dello Stato destinatario devono essere comunicate, con l’indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché alla competente autorità dello Stato membro speditore.

A richiesta dello speditore o del suo mandatario, le decisioni motivate devono essergli comunicate per iscritto con l’indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente nello Stato membro di destinazione, nonché della forma e dei termini prescritti per il ricorso stesso.

(…)».

La normativa nazionale

«(1) Il pubblico ufficiale che, con un comportamento doloso o colposo, violi gli obblighi impostigli dal proprio ufficio nei confronti di un terzo è tenuto a risarcire al terzo il danno che ne deriva. Se il pubblico ufficiale ha agito solo colposamente, egli è tenuto al risarcimento solo se il soggetto leso non riesce ad ottenerlo in altro modo.

(2) Il pubblico ufficiale che violi gli obblighi imposti dal proprio ufficio nel giudizio in una causa è responsabile del danno derivante solo ove la violazione dell’obbligo costituisca un reato. La presente norma non è applicabile ad un rifiuto o ad un ritardo contrario al proprio dovere nell’esercizio dell’ufficio.

(3) L’obbligo di risarcimento non sussiste se il soggetto leso abbia omesso, dolosamente o colposamente, di evitare il danno avvalendosi di un mezzo d’impugnazione».

«(1) Il diritto al risarcimento del danno derivante da un atto illecito si prescrive in tre anni dal momento in cui il soggetto leso viene a conoscenza del danno e dell’identità della persona obbligata al risarcimento; in trent’anni dalla commissione dell’atto, indipendentemente dalla suddetta conoscenza.

(2) Ove siano in corso trattative circa il risarcimento del danno da corrispondere fra l’obbligato al risarcimento e l’avente diritto allo stesso, la prescrizione è sospesa fino a quando una delle due parti non si rifiuti di continuare le trattative.

(3) Qualora l’obbligato al risarcimento abbia ottenuto un beneficio mediante l’atto illecito a spese del soggetto leso, egli è tenuto alla restituzione anche dopo il decorso della prescrizione in base alle disposizioni sulla restituzione dell’indebito».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se il combinato disposto degli artt. 5, n. 1, lett. o), e 6, n. 1, lett. b), (…) sub iii), della direttiva [64/433] e degli artt. 5, n. 1, 7 e 8 della direttiva 89/662 (…) conferiscano ai produttori e ai commercianti di carni suine una posizione giuridica che, in caso di errori di trasposizione o di applicazione, possa far sorgere un diritto, fondato sull’ordinamento comunitario, ad un risarcimento da parte dello Stato.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e seconda questione

Sulla terza questione

Sulla quarta questione

Sulla quinta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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