Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 maggio 2008.

Priimta 2008-05-22 · ECLI:EU:C:2008:300 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-499/06
Teismas
Court of Justice
Data
2008-05-22
ECLI
ECLI:EU:C:2008:300
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasG. ArestisTeisėjas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. JuhászTeisėjasJ. MalenovskýGeneralinis advokatasM. Poiares MaduroKanclerisR. Grass
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

22 maggio 2008 (*1)

«Pensione d’invalidità concessa alle vittime civili della guerra o della repressione — Requisito di residenza nel territorio nazionale — Art. 18, n. 1, CE»

Nel procedimento C-499/06,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Sąd Okręgowy w Koszalinie (Polonia) con decisione 13 novembre 2006, pervenuta in cancelleria l’8 dicembre 2006, nella causa

Halina Nerkowska

contro

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. G. Arestis, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro

cancelliere: sig. R. Grass

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 febbraio 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Normativa nazionale

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se l’art. 18 CE, che garantisce ad ogni cittadino dell’Unione europea il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, osti all’applicazione della normativa nazionale stabilita all’art. 5 della [legge del 1974], in quanto il versamento della pensione per incapacità lavorativa, derivante dal soggiorno in luoghi di isolamento, viene fatto dipendere dalla condizione che l’avente diritto risieda nel territorio della Repubblica di Polonia».

Sulla questione pregiudiziale

Sull’applicabilità dell’art. 18, n. 1, CE

Sulla necessità di un requisito di residenza

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’art. 18, n. 1, CE deve essere interpretato nel senso che osta a una legislazione di uno Stato membro in forza della quale quest’ultimo neghi ai suoi cittadini, in generale e in ogni caso, il versamento di una prestazione concessa alle vittime civili della guerra o della repressione per la sola ragione che essi non risiedono durante tutto il periodo di versamento di tale prestazione nel territorio di detto Stato, bensì in quello di un altro Stato membro.

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.