Sentenza della Corte (grande sezione) del 29 giugno 2010.

Priimta 2010-06-29 · ECLI:EU:C:2010:376 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-139/07
Teismas
Court of Justice
Data
2010-06-29
ECLI
ECLI:EU:C:2010:376
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasC. ToaderTeisėjasA. RosasTeisėjasK. SchiemannTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasG. ArestisTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasB. FülöpGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisRegistrars: H. von Holstein
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑139/07 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 28 febbraio 2007,

Commissione europea , rappresentata dai sigg. V. Kreuschitz, P. Aalto e C. Docksey, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Technische Glaswerke Ilmenau GmbH, con sede a Ilmenau (Germania), rappresentata dagli avv.ti C. Arhold e N. Wimmer, Rechtsanwälte,

ricorrente in primo grado,

sostenuta da:

Regno di Danimarca, rappresentato dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente in sede d’impugnazione,

Repubblica di Finlandia, rappresentata dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Regno di Svezia, rappresentato dalle sig.re K. Wistrand, S. Johannesson e K. Petkovska, in qualità di agenti,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts nonché dalle sig.re R. Silva de Lapuerta e C. Toader, presidenti di sezione, dai sigg. A. Rosas, K. Schiemann, E. Juhász, G. Arestis (relatore) e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancellieri: sigg. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e B. Fülöp, amministratore,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 giugno 2009,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

«(4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell’articolo 255, paragrafo 2, del Trattato CE.

(...)

(6) Si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate, preservando nel contempo l’efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella più ampia misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente accessibili. (...)

(11) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. (...)».

«(...)

L’accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

(...)

«1. Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell’articolo 6 in seguito ad una decisione della Commissione di dare inizio al procedimento d’indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla Commissione a norma dell’articolo 7.

Fatti

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

Sull’impugnazione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) I punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 dicembre 2006, causa T‑237/02, Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, sono annullati.

2) Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e diretto all’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 28 maggio 2002 nella parte in cui nega l’accesso a documenti afferenti ai procedimenti di controllo degli aiuti di Stato concessi alla Technische Glaswerke Ilmenau GmbH è respinto.

3) La Technische Glaswerke Ilmenau GmbH è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea sia in primo grado sia in occasione della presente impugnazione.

4) Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

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