Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2009.

Priimta 2009-11-19 · ECLI:EU:C:2009:716 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-402/07
Teismas
Court of Justice
Data
2009-11-19
ECLI
ECLI:EU:C:2009:716
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasK. LenaertsTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. JuhászTeisėjasG. ArestisTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 novembre 2009 (*1)

«Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Artt. 2, lett. l), 5, 6 e 7 — Nozioni di “ritardo” e di “cancellazione” del volo — Diritto alla compensazione pecuniaria — Nozione di “circostanze eccezionali”»

Nei procedimenti riuniti C-402/07 e C-432/07,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) e dallo Handelsgericht Wien (Austria) con decisioni 17 luglio e 26 giugno 2007, pervenute alla Corte, rispettivamente, il 30 agosto ed il , nei procedimenti

Christopher Sturgeon,

Gabriel Sturgeon,

Alana Sturgeon

contro

Condor Flugdienst GmbH (causa C-402/07)

e

Stefan Böck,

Cornelia Lepuschitz

contro

Air France SA (causa C-432/07)

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis e J. Malenovský (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 settembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 luglio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«(1)

L’intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

«Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l’impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni».
«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

(…)

«1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:

(…)

(…)

(…)

(…)».

«1. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all’orario di partenza previsto:

il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.

(…)».

Cause principali e questioni pregiudiziali

Causa C-402/07

«1)

Se, ai fini dell’interpretazione della nozione di “cancellazione del volo”, sia decisivo il fatto che l’originario piano di volo venga abbandonato, per cui un rinvio, indipendentemente dalla durata, non costituisce cancellazione del volo se la compagnia aerea non abbandona il piano del volo originario.

Causa C-432/07

«1)

Se l’art. 5, in combinato disposto con gli artt. 2, lett. l), e 6 del regolamento (…) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un differimento di 22 ore rispetto all’orario di partenza, costituisca un “ritardo” ai sensi dell’art. 6;

In caso di risposta affermativa alla [seconda] questione (…):

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima parte delle questioni pregiudiziali, vertente sulla nozione di ritardo

Sulla seconda parte delle questioni pregiudiziali, vertente sul diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo

Sulla terza questione nella causa C-432/07, vertente sulle circostanze eccezionali risultanti da un problema tecnico occorso ad un aeromobile

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.