Sentenza della Corte (grande sezione) del 17 luglio 2008.

Priimta 2008-07-17 · ECLI:EU:C:2008:437 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-66/08
Teismas
Court of Justice
Data
2008-07-17
ECLI
ECLI:EU:C:2008:437
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasA. RosasTeisėjasK. LenaertsTeisėjasG. ArestisTeisėjas · pranešėjasL. Bay LarsenTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. JuhászTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasP. LindhTeisėjasJ.-C. BonichotGeneralinis advokatasY. BotKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 luglio 2008 (*1)

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Art. 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo — Interpretazione dei termini “risieda” e “dimori” nello Stato membro di esecuzione»

Nel procedimento C-66/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 35 UE, dall’Oberlandesgericht Stuttgart (Germania), con decisione 14 febbraio 2008, pervenuta in cancelleria il 18 febbraio successivo, nel procedimento avente ad oggetto l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di

Szymon Kozłowski,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis e L. Bay Larsen (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris, E. Juhász, A. Ó Caoimh, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.-C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista l’ordinanza del presidente della Corte in data 22 febbraio 2008, che ha deciso di trattare la domanda pregiudiziale secondo un procedimento accelerato, ai sensi dell’art. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 aprile 2008,

considerate le osservazioni presentate:

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione europea

«L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia».
«Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e all’articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. (…)»
«Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna».
«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
«Il mandato d’arresto europeo può essere emesso per dei fatti (…) oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi».
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:

(…)

«L’esecuzione del mandato di arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

(…)

«1. Per autorità giudiziaria emittente si intende l’autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d’arresto europeo.

Il diritto nazionale

«La concessione dell’estradizione di uno straniero che abbia la propria dimora abituale nel territorio tedesco può inoltre essere rifiutata se:

(…)

«Prima della decisione dell’Oberlandesgericht in merito all’ammissibilità della domanda di estradizione, l’autorità competente a concedere quest’ultima [le “Generalstaatsanwaltschaften”] decide se intende o no far valere gli impedimenti alla concessione dell’estradizione di cui all’art. 83 b. La decisione di non opporre impedimenti all’estradizione deve essere motivata. Essa è soggetta a verifica da parte dell’Oberlandesgericht (…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se alla possibilità di ritenere che una persona “risieda” o “dimori” in uno Stato membro [di esecuzione] ai sensi dell’art. 4, punto 6), della decisione quadro (…) osti il fatto che questa persona:

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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