Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2010.

Priimta 2010-12-22 · ECLI:EU:C:2010:806 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-208/09
Teismas
Court of Justice
Data
2010-12-22
ECLI
ECLI:EU:C:2010:806
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasU. LõhmusTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasP. LindhGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisK. Malacek
Vyriausybės atstovasV. Kazlauskaitė-ŠvenčionienėVyriausybės atstovasR. Mackevičienė
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑208/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) con decisione 18 maggio 2009, pervenuta in cancelleria il 10 giugno 2009, nella causa

Ilonka Sayn‑Wittgenstein

contro

Landeshauptmann von Wien,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore), U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 giugno 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto austriaco

La legge sull’abolizione della nobiltà e le disposizioni attuative

«La nobiltà, i suoi privilegi onorifici esteriori, come pure i titoli e le dignità conferiti a semplici fini distintivi e non correlati ad una funzione ufficiale, alla professione o a competenze scientifiche o artistiche, nonché i privilegi onorifici connessi a tali titoli e dignità, dei quali si fregino cittadini austriaci, sono aboliti».
«La decisione riguardante i titoli e le dignità da considerarsi aboliti a norma dell’art. 1 è di competenza del Segretario di Stato per gli Affari interni e l’Istruzione».
«L’abolizione della nobiltà, dei suoi privilegi onorifici esteriori, come pure dei titoli e delle dignità conferiti a semplici fini distintivi e non correlati ad una funzione ufficiale, alla professione o a competenze scientifiche o artistiche, nonché quella dei privilegi onorifici connessi a tali titoli e dignità, riguarda tutti i cittadini austriaci, indipendentemente dal fatto che i privilegi suddetti siano stati acquisiti nello Stato o all’estero».
«In forza dell’art. 1 della legge [sull’abolizione della nobiltà], sono aboliti:

(...)

(...)».

Le norme di diritto internazionale privato

Le norme di diritto civile

«Qualora il figlio adottivo venga adottato da una sola persona e venga meno il vincolo familiare con l’altro genitore ai sensi dell’art. 182, n. 2, seconda frase, il figlio adottivo acquisisce il cognome dell’adottante (...)».

La legge sullo stato delle persone

Il diritto tedesco

Le norme sull’abolizione della nobiltà

Le norme di diritto internazionale privato

«Il nome di una persona è disciplinato dalla legge dello Stato di cui essa ha la cittadinanza».

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se l’art. [21 TFUE] osti ad una normativa in base alla quale le autorità competenti di uno Stato membro possono rifiutare di riconoscere un cognome – in quanto contenente un titolo nobiliare non ammesso in tale Stato (anche sotto il profilo giuridico costituzionale) – che sia stato attribuito in un altro Stato membro ad un figlio adottivo (adulto)».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni preliminari in merito alle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili

Sull’esistenza di una restrizione alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Sull’esistenza di una giustificazione della restrizione alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione

Osservazioni presentate alla Corte

Risposta della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’art. 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che le autorità di uno Stato membro possano, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, rifiutare di riconoscere, in tutti i suoi elementi, il cognome di un cittadino di tale Stato, quale determinato in un altro Stato membro – dove il predetto risiede – al momento della sua adozione in età adulta da parte di un cittadino di questo secondo Stato, per il fatto che tale cognome comprende un titolo nobiliare non consentito nel primo Stato in base al suo diritto costituzionale, qualora le misure adottate in tale contesto dalle citate autorità siano giustificate da motivi attinenti all’ordine pubblico, vale a dire siano necessarie per la tutela degli interessi che esse mirano a garantire e siano proporzionate all’obiettivo legittimamente perseguito.

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