Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 dicembre 2010.

Priimta 2010-12-09 · ECLI:EU:C:2010:753 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-241/09
Teismas
Court of Justice
Data
2010-12-09
ECLI
ECLI:EU:C:2010:753
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.‑C. BonichotTeisėjasK. SchiemannTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjas · pranešėjasC. ToaderTeisėjasA. PrechalGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑241/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla cour d’appel di Bruxelles (Belgio), con decisione 29 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2009, nella causa

Fluxys SA

contro

Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. Bay Larsen, dalle sig.re C. Toader (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 giugno 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi».
«il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti, attraverso una rete di gasdotti ad alta pressione diversa da una rete di gasdotti "upstream", ad esclusione della fornitura».
«Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti [di gas naturale liquefatto], basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o i relativi metodi di calcolo siano approvati prima dell’entrata in vigore dall’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore».
«Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolamentazione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2003/55 (...) devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolamentazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio.

(...)»

Il diritto nazionale quale emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale

«L’attività consistente nell’effettuare il trasporto di gas naturale senza distribuzione né fornitura di gas naturale sul territorio belga».
«1. Il gestore rispettivamente della rete di trasporto del gas naturale, il gestore dell’impianto di stoccaggio del gas naturale e il gestore dell’impianto di [gas naturale liquefatto], sottopongono individualmente alla [CREG] una domanda di approvazione delle rispettive tariffe, nonché delle tariffe dei servizi ausiliari. Ciascuno di essi pubblica tali tariffe approvate per le rispettive attività, in conformità ai criteri del presente capitolo.

(...)

(...)»

«(...) le disposizioni del presente capitolo e il regio decreto 8 giugno 2007 relativo alla metodologia per determinare la retribuzione complessiva comprendente il margine equo, alla struttura tariffaria generale, ai principi di base in materia di tariffe, alle procedure, alla pubblicazione delle tariffe, ai rapporti annuali, alla contabilità, alla disciplina dei costi, alle differenze di retribuzione dei gestori e alla formula oggettiva di indicizzazione di cui alla legge 12 aprile 1965 relativa al trasporto di gas e di altri prodotti mediante condotte, nella versione pubblicata sul Moniteur belge del 29 giugno 2007, sono applicabili alle tariffe di transito del gas naturale e al gestore della rete di trasporto del gas naturale che esercita un’attività di transito, fatte salve le seguenti deroghe:

1° le tariffe sono applicabili per i periodi di tempo contrattualmente fissati tra il gestore della rete di trasporto e gli utenti di quest’ultima;

2° al fine di garantire la stabilità del prezzo a termine, il periodo di regolamentazione di cui all’art. 15/5 bis, n. 2, può superare i quattro anni;

3° il margine equo per il transito è determinato in conformità agli artt. 4‑8 del citato regio decreto 8 giugno 2007, fermo restando che:

a) il valore iniziale dell’attivo regolamentato di transito al 31 dicembre 2007 è approvato dalla [CREG] su proposta del gestore, tenendo conto di tutti gli impianti di trasporto situati in Belgio e utilizzati per il transito;

b) il prodotto del coefficiente beta e del premio di rischio, come componente del tasso di rendimento R di cui all’art. 6 del citato regio decreto, è fissato al 7%; (...)».

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se gli artt. 1, 2 e 18 della direttiva [2003/55] e l’art. 3 del regolamento [n. 1775/2005] ostino a che talune legislazioni nazionali creino un sistema tariffario specifico per l’attività di transito, in deroga alle norme che regolano l’attività di trasporto, distinguendo – in seno a detta attività di trasporto – tra “trasmissione” e “transito”».

Procedimento dinanzi alla Corte

Sulla domanda di riapertura della fase orale

Sul rinvio pregiudiziale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Non occorre più risolvere la questione pregiudiziale sollevata nel procedimento C‑241/09.

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