Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 dicembre 2009.

Priimta 2009-12-23 · ECLI:EU:C:2009:810 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-403/09
Teismas
Court of Justice
Data
2009-12-23
ECLI
ECLI:EU:C:2009:810
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasY. BotKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

23 dicembre 2009 (*1)

«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Materia matrimoniale e materia attinente alla responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Provvedimenti provvisori riguardanti il diritto di affidamento — Decisione esecutiva in uno Stato membro — Trasferimento illecito del minore — Altro Stato membro — Altro giudice — Affidamento del minore all’altro genitore — Competenza — Procedimento pregiudiziale d’urgenza»

Nel procedimento C-403/09 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dal Višje sodišče v Mariboru (Slovenia) con decisione 19 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 20 ottobre successivo, nella causa promossa da

Jasna Detiček

contro

Maurizio Sgueglia ,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, J. Malenovský (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la domanda del giudice del rinvio in data 19 ottobre 2009, pervenuta alla Corte il 20 ottobre successivo, di sottoporre il rinvio pregiudiziale a un procedimento d’urgenza, a norma dell’art. 104 ter del regolamento di procedura,

vista la decisione della Terza Sezione in data 27 ottobre 2009 di accogliere la suddetta domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 dicembre 2009,

considerate le osservazioni presentate:

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«[Le] regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento [sono ispirate] all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale».
«Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati».
«Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile».
«Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti […] dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 ( GU C 364, pag. 1 ; in prosieguo: la “Carta”)]. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della [Carta]».
«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(…)

(…)

e

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui [le autorità suddette] sono adit[e]».
«1. In casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.
«1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

(…)

(…)».

La Convenzione dell’Aja del 1980

«Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

L’autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.

Se l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore sia stato condotto in un altro Stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore».

«Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno dimostri:

L’autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall’Autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza abituale del minore, riguardo alla sua situazione sociale».

La normativa nazionale

«1. Nell’ambito delle cause matrimoniali e di quelle attinenti ai rapporti tra genitori e figli, il giudice può emettere, su istanza di parte ovvero d’ufficio, provvedimenti provvisori relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli comuni, nonché provvedimenti provvisori riguardanti la revoca o la limitazione del diritto di visita ovvero le modalità di attuazione del diritto di visita.

(…)

«Il giudice emette un provvedimento provvisorio a garanzia di un diritto di credito non pecuniario qualora il creditore dimostri in modo plausibile di essere titolare di un diritto siffatto ovvero che egli diverrà titolare di un diritto siffatto nei confronti del debitore. Il creditore deve dimostrare in modo plausibile (…) che la misura provvisoria è necessaria per evitare l’uso della forza ovvero l’insorgere di un danno difficilmente risarcibile (…)».
«Il provvedimento provvisorio può essere concesso prima dell’avvio del procedimento giurisdizionale, nel corso di questo, o anche dopo la sua fine, in ogni caso prima che sia attuata la fase esecutiva».
«Il giudice, anche su istanza del debitore, interrompe il procedimento e annulla gli atti compiuti, qualora le circostanze sulla cui base è stata concessa la misura provvisoria siano mutate in modo tale da renderla non più necessaria».
«Se i genitori, anche con l’aiuto dei servizi sociali, non si accordano sull’affidamento e sull’educazione dei figli, il giudice dispone, su istanza di uno o entrambi i genitori, che tutti i figli siano affidati a uno di essi ovvero che uno o più figli siano affidati ad uno dei genitori e gli altri all’altro genitore. Il giudice può altresì decidere d’ufficio che tutti i figli ovvero alcuni di essi vengano affidati ad un’altra persona (…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se un giudice della Repubblica di Slovenia (Stato membro dell’[Unione europea]) sia competente, ai sensi dell’art. 20 del regolamento [n. 2201/2003], a emettere provvedimenti cautelari nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito in forza del detto regolamento, abbia già emesso un provvedimento cautelare, dichiarato esecutivo nella Repubblica di Slovenia.

In caso di soluzione affermativa della questione di cui sopra:

Sul procedimento d’urgenza

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 20 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione quale quella oggetto della causa principale, esso non consente ad un giudice di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità genitoriale inteso a concedere l’affidamento di un minore che si trova nel territorio di tale Stato ad uno dei suoi genitori, nel caso in cui un giudice di un altro Stato membro, competente in forza del detto regolamento a conoscere del merito della controversia relativa all’affidamento, abbia già emesso una decisione che affida provvisoriamente il minore all’altro genitore, e tale decisione sia stata dichiarata esecutiva nel territorio del primo Stato membro.

Firme

(*1) Lingua processuale: lo sloveno.

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