Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 22 settembre 2011.

Priimta 2011-09-22 · ECLI:EU:C:2011:611 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Teismas
Court of Justice
Data
2011-09-22
ECLI
ECLI:EU:C:2011:611
Originalas
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Conclusioni dell avvocato generale

Conclusioni dell avvocato generale

Indice

I – Introduzione

II – Contesto normativo

A – Il diritto dell’Unione

a) Regolamento n. 343/2003

b) Direttiva 2001/55

c) Direttiva 2003/9

d) Direttiva 2004/83

e) Direttiva 2005/85 III – Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

V – Argomenti delle parti

VI – Valutazione giuridica

A – Osservazioni preliminari

B – L’obbligo di esercitare il diritto di avocazione previsto all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003 in presenza di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali di un richiedente asilo in caso di suo trasferimento verso lo Stato membro competente in via principale

C – Prima di trasferire un richiedente asilo conformemente al regolamento n. 343/2003, lo Stato membro trasferente deve accertarsi che nello Stato membro di accoglienza i diritti di tale richiedente asilo sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali siano garantiti

VII – Conclusione

I – Introduzione

II – Contesto normativo

A – Il diritto dell’Unione

«La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».
«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti».
«Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea».
«1. Le espulsioni collettive sono vietate.

a) Regolamento n. 343/2003

«1. Gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.
«1. Il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento è avviato non appena una domanda d’asilo è presentata per la prima volta in uno Stato membro.

(...)».

«1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell’ordine nel quale sono definiti dal presente capo.
«1. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’articolo 18, paragrafo 3, inclusi i dati di cui al capo III del regolamento (CE) n. 2725/2000, che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda d’asilo. Questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

Se il richiedente asilo ha soggiornato per periodi di almeno cinque mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ciò si è verificato per l’ultima volta è competente per l’esame della domanda d’asilo».

«Quando lo Stato membro competente per l’esame della domanda d’asilo non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata».
«1. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo in forza del presente regolamento è tenuto a:

a) prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli da 17 a 19, il richiedente asilo che ha presentato domanda d’asilo in un altro Stato membro;

b) portare a termine l’esame della domanda d’asilo; (...)

(...)».

«1. Lo Stato membro che ha ricevuto una domanda d’asilo e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l’esame della stessa può interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda d’asilo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2.

Se la richiesta di prendere in carico il richiedente asilo non è formulata entro tre mesi, la competenza dell’esame della domanda d’asilo spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata presentata.

(...)».

«1. Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

(...)

«1. Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico il richiedente asilo, lo Stato membro nel quale la domanda d’asilo è stata presentata notifica al richiedente asilo la decisione di non esaminare la domanda e l’obbligo del trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente.

(...)

(...)».

b) Direttiva 2001/55

c) Direttiva 2003/9

d) Direttiva 2004/83

e) Direttiva 2005/85

III – Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

«1. Se lo Stato membro che provvede al trasferimento ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 343/2003 sia tenuto ad accertare il rispetto, da parte dello Stato ricevente, dell’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, delle direttive del Consiglio 2003/9/CE, 2004/83/CE e 2005/85/CE nonché del regolamento (CE) del Consiglio n. 343/2003.

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

V – Argomenti delle parti

VI – Valutazione giuridica

A – Osservazioni preliminari

B – L’obbligo di esercitare il diritto di avocazione previsto all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003 in presenza di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali di un richiedente asilo in caso di suo trasferimento verso lo Stato membro competente in via principale

C – Prima di trasferire un richiedente asilo conformemente al regolamento n. 343/2003, lo Stato membro trasferente deve accertarsi che nello Stato membro di accoglienza i diritti di tale richiedente asilo sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali siano garantiti

VII – Conclusione

1) Uno Stato membro è tenuto a esercitare il diritto di avocazione previsto all’art. 3, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, qualora dovesse risultare che, in caso di trasferimento nello Stato membro competente in via principale in base all’art. 3, n. 1, in combinato disposto con le disposizioni del capo III del regolamento n. 343/2003, il richiedente asilo sarebbe esposto al rischio serio di una violazione dei suoi diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Per contro, il rischio serio della violazione di singole disposizioni della direttiva del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/9/CE, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, o della direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, o del regolamento n. 343/2003, nello Stato membro competente in via principale, violazione che non costituisca nel contempo una violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali ai richiedenti asilo che devono essere trasferiti, non è sufficiente a fondare l’obbligo di esercitare il diritto di avocazione di cui all’art. 3, n. 2, del regolamento n. 343/2003.

2) Uno Stato membro che, a norma del regolamento n. 343/2003, intenda trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente in via principale per l’esame della domanda di asilo è tenuto ad accertare se il richiedente asilo, in tale Stato membro competente in via principale, sia esposto al rischio serio di una violazione dei suoi diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali. Allo Stato membro trasferente non incombe alcun obbligo distinto di accertare se lo Stato membro di accoglienza rispetti le singole disposizioni delle direttive 2003/9, 2004/83 e 2005/85 o del regolamento n. 343/2003. Per accertare se il richiedente asilo sia esposto, nello Stato membro competente in via principale, al rischio di una violazione dei diritti fondamentali, gli Stati membri possono fondarsi sulla presunzione relativa secondo la quale nello Stato membro competente in via principale i diritti fondamentali del richiedente asilo sono rispettati.

(1) .

(2) – GU L 50, pag. 1.

(3) – Oltre al regolamento e alle direttive qui citati, numerosi altri atti di diritto derivato riguardano l’istituzione di un regime comune in materia di asilo, la politica dell’immigrazione legale ed il contrasto all’immigrazione illegale; ad esempio, il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 maggio 2010, n. 439, che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (GU L 132, pag. 11), o la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

(4) – GU L 212, pag. 12.

(5) – GU L 31, pag. 18.

(6) – GU L 304, pag. 12.

(7) – GU L 326, pag. 13.

(8) – La Confederazione svizzera partecipa al sistema, istituito dal diritto dell’Unione, di determinazione degli Stati competenti per le domande d’asilo in forza dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU 2008, L 53, pag. 5). Ai sensi dell’art. 5, n. 2, di detto accordo, la Confederazione svizzera ha diritto di presentare alla Corte osservazioni scritte quando essa è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro affinché si pronunci in via pregiudiziale sull’interpretazione del regolamento n. 343/2003.

(9) – Sentenza 2 dicembre 2008, K.R.S./Regno Unito (ricorso n. 32733/08).

(10) – Sentenza 21 gennaio 2011, M.S.S./Belgio e Grecia (ricorso n. 30696/09).

(11) – V. le mie conclusioni presentate il 22 settembre 2011 nella causa C-411/10, N. S. (cit. supra al paragrafo 4), paragrafi 142 e segg.

(12) – Ibidem, paragrafi 95 e segg.

(13) – L’ambito di applicazione della protezione garantita dall’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali si ispira alla nozione di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra in quanto, a norma dell’art. 33 di quest’ultima, il divieto di espulsione o di respingimento che esso sancisce si applica ai rifugiati (v., in tal senso, Jarass, D., Charta der Grundrechte der Europäischen Union , Monaco 2010, art. 18, punto 5). Nel contesto del divieto di respingimento ai sensi dell’art. 33 della convenzione di Ginevra, la nozione di rifugiato non comprende soltanto le persone il cui status di rifugiato è già stato riconosciuto, bensì anche coloro che soddisfano le condizioni per il riconoscimento di tale status. V., in tal senso, Lauterpacht, E./Bethlehem, D., «The scope and content of the principle of non-refoulement: Opinion», in Refugee Protection in International Law (Ed.: Feller, E./Türk, V./Nicholson, F.), Cambridge, 2003, pagg. 87, 116 e segg.

(14) – V., in tal senso, Lauterpacht, E./Bethlehem, D., op. cit. (nota 13), pag. 122; Hailbronner, K., Asyl- und Ausländerrecht , seconda ed., Stoccarda, 2008, punto 655.

(15) – V. paragrafi 111 e segg. delle mie conclusioni nella causa N. S. (cit. supra al paragrafo 4).

(16) – Ibidem, paragrafi 117 e segg.

(17) – Per i diritti fondamentali dei richiedenti asilo sanciti dagli artt. 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali, una tale violazione discende dalla funzione di tutela positiva insita in tali diritti. Per l’art. 18 della Carta, la violazione deriva dalla circostanza che il diritto fondamentale da esso sancito non offre tutela soltanto contro il respingimento diretto verso uno Stato in cui sussiste un rischio di persecuzioni, ma anche contro il respingimento indiretto. V. paragrafi 113 e segg. delle mie conclusioni nella causa N. S. (cit. supra al paragrafo 4). Inoltre, l’art. 19, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali prevede espressamente che nessuno possa essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui sussiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

(18) – Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche de l suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte; v., per tutte, sentenza 29 gennaio 2009, causa C‑19/08, Petrosian e a. (Racc. pag. I‑495, punto 34).

(19) – V. ‘considerando’ 3 e segg. del regolamento n. 343/2003.

(20) – V. artt. 6, n. 1, 7, 8 e 9, nn. 1 e 2, del regolamento n. 343/2003.

(21) – Art. 10 del regolamento n. 343/2003. Tale competenza cessa, tuttavia, dopo dodici mesi dall’attraversamento illegale della frontiera.

(22) – Per quanto concerne il contenuto e la portata del Protocollo n. 30 sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea alla Polonia e al Regno Unito, v. paragrafi 167 e segg. delle mie conclusioni nella causa N. S. (cit. supra al paragrafo 4).

(23) – In tal senso, ad esempio, anche la Corte eur. D.U., nella sentenza 2 dicembre 2008, K.R.S./Regno Unito (cit. supra al paragrafo 9), è partita dal presupposto che si dovesse presumere il rispetto, da parte della Grecia, degli obblighi derivanti dalle direttive 2005/85 e 2003/9.

(24) – V., al riguardo, anche il Protocollo (n. 24) sull’asilo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale protocollo indica anzitutto che, dato il livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali garantito dagli Stati membri dell’Unione europea, essi si considerano reciprocamente paesi d’origine sicuri a tutti i fini giuridici e pratici connessi a questioni inerenti l’asilo. In tale contesto, il protocollo stabilisce che la domanda d’asilo presentata da un cittadino di uno Stato membro può essere presa in esame o dichiarata ammissibile all’esame in un altro Stato membro unicamente alle condizioni, molto restrittive, elencate nello stesso protocollo.

(25) – Sentenze 8 luglio 2010, causa C-246/09, Bulicke (Racc. pag. I-6999, punto 25); 12 febbraio 2008, causa C-2/06, Kempter (Racc. pag. I-411, punto 57); 7 giugno 2007, cause riunite da C-222/05 a C-225/05, van der Weerd e a. (Racc. pag. I-4233, punto 28), e 13 marzo 2007, causa C‑432/05, Unibet (Racc. pag. I-2271, punto 43).

(26) – Sul significato di tale principio nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 343/2003, v. sentenza Petrosian e a. (cit. supra al paragrafo 18), punti 47 e 52.

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