Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 luglio 2011.

Priimta 2011-07-28 · ECLI:EU:C:2011:524 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-69/10
Teismas
Court of Justice
Data
2011-07-28
ECLI
ECLI:EU:C:2011:524
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasA. ArabadjievTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasU. LõhmusTeisėjasA. ÓcaoimhGeneralinis advokatasP. Cruz VillalónKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑69/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunal administratif (Lussemburgo), con decisione 3 febbraio 2010, pervenuta in cancelleria il 5 febbraio 2010, nella causa

Brahim Samba Diouf

contro

Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas (relatore), U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 gennaio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

(...)».

La direttiva 2005/85

«È nell’interesse, sia degli Stati membri sia dei richiedenti asilo, decidere quanto prima possibile in merito alle domande di asilo. L’organizzazione dell’esame delle domande di asilo dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l’esame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva».
«Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell’articolo 1 della convenzione [sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 (in prosieguo: la “Convenzione di Ginevra”)], è opportuno che, fatte salve talune eccezioni, ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l’opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura».
«È un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato siano soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice a norma dell’articolo [267 TFUE]. L’effettività del rimedio, anche per quanto concerne l’esame degli elementi pertinenti, dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro considerato nel suo complesso».
«1. Gli Stati membri esaminano le domande di asilo con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.

Gli Stati membri provvedono affinché, nell’impossibilità di prendere una decisione entro sei mesi, il richiedente asilo interessato:

a) sia informato del ritardo; oppure

b) sia informato, su sua richiesta, del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda. Tali informazioni non comportano per lo Stato membro alcun obbligo, nei confronti del richiedente in questione, di prendere una decisione entro il suddetto termine.

(...)

b) il richiedente chiaramente non può essere considerato rifugiato o non è a lui attribuibile la qualifica di rifugiato in uno Stato membro a norma della direttiva 2004/83/CE [del Consiglio 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12)]; o

c) la domanda di asilo è giudicata infondata:

i) poiché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma degli articoli 29, 30 e 31; o ii) poiché il paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente, fatto salvo l’articolo 28, paragrafo 1; o

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente (...) (...)».

«1. Fatti salvi gli articoli 19 e 20, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda di asilo solo se l’autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.
«1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo abbia diritto a un mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a) la decisione sulla sua domanda di asilo, compresa la decisione:

i) di considerare la domanda irricevibile a norma dell’articolo 25, paragrafo 2; ii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell’articolo 35, paragrafo 1;

iii) di non procedere a un esame a norma dell’articolo 36;

b) il rifiuto di riaprire l’esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 19 e 20;

c) una decisione di non esaminare ulteriormente la domanda reiterata a norma degli articoli 32 e 34;

d) una decisione di rifiutare l’ingresso nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 35, paragrafo 2;

e) una decisione di revoca dello status di rifugiato a norma dell’articolo 38.

a) a determinare se il rimedio di cui al paragrafo 1 produce l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito;

b) a prevedere la possibilità di un mezzo di impugnazione giurisdizionale o di misure cautelari, qualora il mezzo di impugnazione di cui al paragrafo 1 non produca l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. Gli Stati membri possono anche prevedere un mezzo di impugnazione d’ufficio, e

c) a stabilire i motivi per impugnare una decisione a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, lettera c), conformemente al metodo applicato a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, lettere b) e c).

La normativa nazionale

«(1) Il ministro decide sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale con decisione motivata, che viene comunicata per iscritto al richiedente. In caso di decisione negativa le informazioni relative ai mezzi di ricorso verranno espressamente indicate nella decisione. Il ministro provvede affinché siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo. Nell’impossibilità di prendere una decisione entro sei mesi, al richiedente interessato, su sua richiesta, vengono fornite informazioni circa il termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda. Tali informazioni non comportano per il ministro alcun obbligo, nei confronti del richiedente in questione, di prendere una decisione entro il suddetto termine. Una decisione negativa del ministro comporta l’ordine di lasciare il territorio.

(2) I ricorsi amministrativi non contenziosi non interrompono il decorso dei termini di ricorso previsti dal presente articolo.

(3) Avverso la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale è proponibile una richiesta di riforma dinanzi al Tribunale amministrativo. Contro l’ordine di lasciare il territorio è possibile presentare un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale amministrativo. Entrambi i ricorsi devono costituire l’oggetto di un unico atto introduttivo, pena l’irricevibilità del ricorso separato. I l ricorso deve essere presentato entro un mese dalla notifica. Il termine di ricorso e il ricorso presentato entro il termine prescritto hanno effetto sospensivo. (...)

(4) Contro le decisioni del Tribunale amministrativo è possibile presentare appello dinanzi alla Corte amministrativa. L’appello deve essere presentato entro un mese dalla notifica a cura della cancelleria. Il termine per l’appello e l’appello presentato entro il termine prescritto hanno effetto sospensivo (...)».

«(1) Il ministro può decidere sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale con procedura accelerata nei seguenti casi:

(...)

b) qualora sia palese che il richiedente non soddisfa i requisiti previsti per ottenere lo status conferito dalla protezione internazionale; (...)

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando false indicazioni o falsi documenti o celando informazioni o documenti riguardanti la propria identità o la propria cittadinanza che avrebbero potuto influenzare sfavorevolmente la decisione; (...).

(2) Il ministro decide al più tardi entro due mesi a decorrere dal giorno in cui venga accertato che il ricorrente rientra in uno dei casi previsti dal precedente n. 1. Il ministro adotta una decisione motivata, che viene comunicata per iscritto al richiedente. In caso di decisione negativa, le informazioni relative al diritto di proporre ricorso verranno espressamente indicate nella decisione. Una decisione negativa del ministro comporta l’ordine di lasciare il territorio conformemente alle disposizioni della legge 28 marzo 1972 e successive modificazioni (...).

(3) I ricorsi amministrativi non contenziosi non interrompono il decorso dei termini di ricorso previsti dal presente articolo.

(4) Contro le decisioni di rigetto della domanda di protezione internazionale adottate nell’ambito di un procedimento accelerato è possibile presentare richiesta di riforma dinanzi al Tribunale amministrativo. Contro l’ordine di lasciare il territorio è possibile presentare un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale amministrativo. Entrambi i ricorsi devono costituire l’oggetto di un unico atto introduttivo, pena l’irricevibilità del ricorso separato. Il ricorso deve essere presentato entro quindici giorni dalla notifica. Il Tribunale amministrativo decide entro due mesi dalla presentazione del ricorso. (...) Il termine di ricorso e il ricorso presentato entro il termine prescritto hanno effetto sospensivo. Le decisioni del Tribunale amministrativo non sono soggette a impugnazione.

(5) La decisione del ministro di statuire sulla domanda di protezione internazionale con una procedura accelerata non è soggetta ad alcun mezzo di impugnazione».

«Contro la decisione del ministro di statuire sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale con procedura accelerata è possibile presentare un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale amministrativo. Contro le decisioni di rigetto della domanda di protezione internazionale adottate nell’ambito di un procedimento accelerato è possibile presentare richiesta di riforma dinanzi al Tribunale amministrativo. Contro l’ordine di lasciare il territorio è possibile presentare un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale amministrativo. Tutti e tre i ricorsi devono costituire oggetto di un unico atto introduttivo, pena l’irricevibilità del ricorso separato. Il ricorso deve essere presentato entro quindici giorni dalla notifica. Il Tribunale amministrativo decide entro due mesi dalla presentazione dell’atto introduttivo del ricorso. (...) Il termine di ricorso e il ricorso presentato entro il termine prescritto hanno effetto sospensivo. Le decisioni del Tribunale amministrativo non sono soggette a impugnazione».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se l’art. 39 della direttiva 2005/85/CE debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale come quella introdotta nel Granducato di Lussemburgo dall’art. 20, [n. 5], della legge [5 maggio 2006], in applicazione della quale un richiedente asilo non dispone di un mezzo di ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell’autorità amministrativa di statuire sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale seguendo una procedura accelerata.

2) In caso di risposta negativa [alla prima questione], se il principio generale del diritto ad un ricorso effettivo alla luce del diritto comunitario, ispirato dagli artt. 6 e 13 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950], debba essere interpretato nel senso che osta a una norma di diritto nazionale quale quella introdotta nel Granducato di Lussemburgo dall’art. 20, [n. 5], della legge [5 maggio 2006], in applicazione della quale un richiedente asilo non dispone di un mezzo di ricorso giurisdizionale avverso la decisione dell’autorità amministrativa di esaminare la domanda di protezione internazionale seguendo una procedura accelerata».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Sulla nozione di decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell’art. 39, n. 1, lett. a), della direttiva 2005/85

Sulla compatibilità di una normativa come quella di cui trattasi nella causa principale con il diritto a un mezzo di impugnazione efficace

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’art. 39 della direttiva del Consiglio 1° dicembre 2005, 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e il principio di tutela giurisdizionale effettiva devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale, in forza della quale non può essere proposto un ricorso autonomo avverso la decisione dell’autorità nazionale competente di esaminare una domanda di asilo seguendo una procedura accelerata, qualora i motivi che hanno indotto detta autorità a verificare la fondatezza di tale domanda seguendo una procedura siffatta possano essere effettivamente sottoposti ad un controllo giurisdizionale nell’ambito del ricorso esperibile contro la decisione finale di respingere la menzionata domanda, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

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