Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2012.

Priimta 2012-06-14 · ECLI:EU:C:2012:349 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-618/10
Teismas
Court of Justice
Data
2012-06-14
ECLI
ECLI:EU:C:2012:349
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasA. TizzanoTeisėjasM. SafjanTeisėjasM. IlešičTeisėjasE. LevitsTeisėjasM. BergerTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C-618/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) con decisione del 29 novembre 2010, pervenuta in cancelleria il 29 dicembre 2010, nel procedimento

Banco Español de Crédito SA

contro

Joaquín Calderón Camino ,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° dicembre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

La direttiva 87/102/CEE

«1. Nonostante l’esclusione prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), in caso di accordo tra un istituto di credito o una istituzione finanziaria e un consumatore sulla concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito, il consumatore deve essere informato al momento o prima della conclusione del contratto:

Queste informazioni devono essere confermate per iscritto.

«In caso di crediti concessi per l’acquisizione di beni, gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali il bene può essere recuperato, in particolare quando il consumatore non abbia dato il suo consenso. Essi curano inoltre che, quando il creditore rientra in possesso del bene, i conteggi tra le parti siano stabiliti in modo che tale recupero non comporti un ingiustificato arricchimento».

La direttiva 93/13

«[C]onsiderando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un’armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del Trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva».
«[C]onsiderando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per evitare l’inserzione di clausole abusive in contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori; che se, ciò nonostante, tali clausole figurano in detti contratti, esse non vincoleranno il consumatore, e il contratto resta vincolante per le parti secondo le stesse condizioni, qualora possa sussistere anche senza le clausole abusive».
«[C]onsiderando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».
«1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive.
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il Trattato [CE], per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».

La direttiva 2005/29

«1. Gli Stati membri assicurano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva nell’interesse dei consumatori.

(…)

a) di far cessare le pratiche commerciali sleali o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per ingiungere la loro cessazione, o

b) qualora la pratica commerciale sleale non sia stata ancora posta in essere ma sia imminente, di vietare tale pratica o di proporre le azioni giudiziarie appropriate per vietarla, anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all’intenzionalità o alla negligenza da parte del professionista.

Gli Stati membri prevedono inoltre disposizioni affinché i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati nell’ambito di un procedimento d’urgenza:

Il regolamento n. 1896/2006

«Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale».

«1. Il presente regolamento intende

a) semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, e

b) assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

La direttiva 2008/48

«La presente direttiva ha per obiettivo l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori».
«Il creditore e, se del caso, l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un ’offerta di credito, le informazioni necessarie per raffrontare le varie offerte al fine di prendere una decisione con cognizione di causa in merito alla conclusione di un contratto di credito (…).

Le informazioni di cui trattasi riguardano:

(…)

l) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento, le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento;

m) un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti; (…)

«Nel contratto di credito figurano, in modo chiaro e conciso, le informazioni seguenti:

(…)

l) il tasso degli interessi in caso di ritardi di pagamento applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e le modalità di modifica dello stesso e, se applicabili, le penali per inadempimento; (…)».

La direttiva 2009/22

«La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai provvedimenti inibitori di cui all’articolo 2, volti a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle direttive elencate nell’allegato I, onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno».
«1. Gli Stati membri designano gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative competenti a deliberare su ricorsi o azioni proposti dagli enti legittimati ai sensi dell’articolo 3, onde:

a) ordinare con la debita sollecitudine e, se del caso, con procedimento d’urgenza, la cessazione o l’interdizione di qualsiasi violazione; (…)

La normativa spagnola

«1. Le clausole abusive sono nulle di pieno diritto e si considerano non apposte.

A tali effetti, il giudice che dichiara la nullità di dette clausole integra il contratto e dispone di poteri di moderazione rispetto ai diritti e obblighi delle parti, nel caso di sopravvivenza del contratto, e rispetto alle conseguenze della sua inefficacia in caso di apprezzabile pregiudizio per il consumatore o utente.

Soltanto qualora le clausole sussistenti determinino una situazione iniqua rispetto alla posizione delle parti, che non può essere sanata, il giudice può dichiarare l’inefficacia del contratto».

«I contratti sono conclusi mediante il semplice consenso e, a partire da tale momento, obbligano non solo ad adempiere quanto espressamente pattuito, bensì anche relativamente a tutte le conseguenze che, per loro natura, siano conformi alla buona fede, alla consuetudine e alla legge».
«Può ricorrere al procedimento d’ingiunzione colui che richieda ad un terzo il pagamento di un debito pecuniario, scaduto, esigibile e non superiore ad EUR 30 000, purché l’ammontare di tale debito venga provato con le seguenti modalità:

1) attraverso la presentazione di documenti, indipendentemente dalla loro forma, dal loro tipo o dal loro supporto fisico, sottoscritti dal debitore o recanti il suo timbro, il suo contrassegno o il suo marchio o qualunque altra indicazione, fisica o elettronica, proveniente dal debitore; oppure

2) attraverso la presentazione di fatture, bolle di consegna, certificati, telegrammi, fax o qualunque altro documento che, anche se predisposto unilateralmente dal creditore, è abitualmente utilizzato per documentare i crediti ed i debiti in rapporti analoghi a quelli esistenti tra il creditore ed il suo debitore. (…)».

«Qualora i documenti allegati alla domanda siano compresi fra quelli elencati all’articolo 812, paragrafo 2, o costituiscano un principio di prova del diritto del richiedente, confermato dal contenuto dalla domanda, il cancelliere ingiunge al debitore di pagare il richiedente entro un termine di 20 giorni e di fornire le prove di tale pagamento al tribunale, oppure di comparire dinanzi ad esso e di esporre sinteticamente, nell’atto di opposizione, i motivi per i quali egli ritiene di non essere debitore, integralmente o parzialmente, dell’importo richiesto (…)».
«Se il debitore propone tempestivamente opposizione, la controversia è risolta definitivamente all’esito del procedimento appropriato e la decisione adottata ha efficacia di giudicato».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1) Se il diritto [dell’Unione], in particolare il diritto dei consumatori e degli utenti, osti a che un giudice nazionale si astenga dal pronunciarsi d’ufficio e in limine litis, in qualsiasi fase del procedimento, sulla nullità o l’adeguamento di una clausola sugli interessi moratori (nel caso di specie pari al 29%) inserita in un contratto di credito al consumo e se il giudice possa scegliere, senza ledere i diritti del consumatore [riconosciuti dalla] normativa [dell’Unione], di lasciar dipendere dall’iniziativa del debitore l’eventuale esame di tale clausola (mediante necessaria opposizione processuale).

2) Come si debba interpretare, a tali effetti, affinché sia conforme agli articoli 6, paragrafo 1, della direttiva [93/13] e 2 della direttiva [2009/22], l’articolo 83 del [decreto legislativo 1/2007] (…). Quale sia la portata, a tali effetti, dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva [93/13], nello stabilire che le clausole abusive «non vincolano il consumatore».

3) Se il controllo del giudice d’ufficio e in limine litis possa essere escluso quando il ricorrente determini con chiarezza nella domanda il tasso di interesse moratorio, l’importo del credito, comprensivo di capitale e interessi, le penalità contrattuali e le spese, il tasso d’interesse ed il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti (o l’indicazione che è aggiunto automaticamente al capitale un tasso d’interesse legale ai sensi della legislazione dello Stato membro d’origine), il fondamento dell’azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito e degli interessi richiesti, specificando se si tratti di interesse legale, contrattuale, capitalizzazione di interessi o tasso di interesse del prestito, se è stato calcolato dal ricorrente, e i punti percentuali di maggiorazione rispetto al tasso base stabilito dalla Banca centrale [europea], come previsto nel regolamento [n. 1896/2006] sul procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

4) In caso di mancata attuazione, se gli articoli 5, [paragrafo 1], lettere l) e m), 6, [paragrafo 1, lettera i),] e 10, [paragrafo 2], lettera l), della direttiva [2008/48], nel riferirsi a «modalità di modifica dello stesso», obblighino l’ente finanziario a sottolineare nel contratto, in modo specifico e differenziato (non nel corpo del testo, in forma del tutto indistinta), a titolo di «informazione precontrattuale», le clausole relative al tasso dell’interesse di mora in caso d’inadempimento, espresse chiaramente e poste in rilievo, nonché gli elementi presi in considerazione per la sua determinazione (costi finanziari, di recupero...), e un’avvertenza sulle conseguenze rispetto ai costi.

5) Se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [2008/48] preveda l’obbligo di comunicare la scadenza anticipata del credito o del prestito, che determina l’applicazione dell’interesse moratorio. Se sia applicabile il principio di divieto di ingiustificato arricchimento di cui all’articolo 7 della direttiva [2008/48], qualora l’ente creditizio non intenda soltanto recuperare il bene (il rimborso del capitale prestato), ma altresì applicare interessi di mora particolarmente elevati.

6) Se, in assenza di disposizioni di attuazione, e alla luce dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva [2005/29], il giudice possa qualificare d’ufficio come sleale la prassi di includere nel testo del contratto una clausola di interessi moratori».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle questioni terza, quarta, quinta e sesta

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non consente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis, né in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo.

2) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 83 del decreto legislativo reale n. 1/2007, recante approvazione del testo consolidato della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e delle altre leggi complementari (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), del 16 novembre 2007, che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola.

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