Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 aprile 2013.

Priimta 2013-04-18 · ECLI:EU:C:2013:243 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-625/10
Teismas
Court of Justice
Data
2013-04-18
ECLI
ECLI:EU:C:2013:243
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjas · pranešėjasA. Borg BarthetTeisėjasE. LevitsTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasM. BergerGeneralinis advokatasN. JääskinenKanclerisA. Impellizzeri
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

18 aprile 2013 (*1)

«Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II — Direttiva 2001/14/CE — Articolo 14, paragrafo 2 — Difetto di indipendenza giuridica del gestore dell’infrastruttura ferroviaria — Articolo 11 — Assenza di un sistema di prestazioni — Recepimento incompleto»

Nella causa C-625/10,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 29 dicembre 2010,

Commissione europea , rappresentata da J.-P. Keppenne e H. Støvlbæk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica francese , rappresentata da G. de Bergues, M. Perrot e S. Menez, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da:

Regno di Spagna , rappresentato da S. Centeno Huerta, in qualità di agente,

interveniente,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore), E. Levits, J.-J. Kasel e M. Berger, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 settembre 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 dicembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi di tali disposizioni.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 91/440

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le funzioni essenziali che determinano l’accesso equo e non discriminatorio all’infrastruttura, elencate all’allegato II, siano attribuite a enti o società che non prestano a loro volta servizi di trasporto ferroviario. Indipendentemente dalle strutture organizzative è necessario provare che il presente obiettivo è stato realizzato».

«–

preparazione e adozione delle decisioni relative alle licenze delle imprese ferroviarie, compresa la concessione di licenze individuali,

La direttiva 2001/14

«(11)

I sistemi di imposizione dei diritti di utilizzo e di assegnazione della capacità dovrebbero consentire un accesso equo e non discriminatorio a tutte le imprese e cercare, per quanto possibile, di soddisfare le esigenze di tutti i tipi di utenti e di traffico in maniera equa e non discriminatoria.

(...)

«Il gestore dell’infrastruttura, previa consultazione delle parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, ottenibile contro pagamento di un contributo che non può essere superiore al costo di pubblicazione del prospetto stesso».
«1. Gli Stati membri stabiliscono le modalità, ivi compresi, se del caso, pagamenti anticipati, necessarie affinché la contabilità del gestore dell’infrastruttura, in condizioni normali di attività e nell’arco di un periodo ragionevole, presenti almeno un equilibrio tra, da un lato, il gettito dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura, le eccedenze provenienti da altre attività commerciali e i contributi statali e, dall’altro, i costi di infrastruttura.

Fatto salvo l’eventuale obiettivo a lungo termine della copertura da parte dell’utilizzatore dei costi di infrastruttura per tutti i modi di trasporto sulla base di una concorrenza intermodale equa e non discriminatoria, quando il trasporto ferroviario è competitivo rispetto ad altri modi di trasporto, nell’ambito dei principi di imposizione dei diritti di cui agli articoli 7 e 8, uno Stato membro può imporre al gestore dell’infrastruttura di conseguire un equilibrio della contabilità senza contributi statali.

«Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 o l’articolo 8, i diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso ai servizi sulla linea sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario».
«Ai fini del pieno recupero dei costi da parte del gestore dell’infrastruttura, uno Stato membro può, se il mercato lo consente, applicare coefficienti di maggiorazione in base a principi efficaci, trasparenti e non discriminatori, garantendo nel contempo una competitività ottimale, in particolare per il trasporto internazionale di merci per ferrovia. Il sistema di imposizione dei diritti deve rispettare gli aumenti di produttività conseguiti dalle imprese ferroviarie.

Il livello dei diritti stabiliti non deve tuttavia precludere l’utilizzo dell’infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare quanto meno il costo direttamente imputabile, più un tasso di rendimento accettabile per il mercato, alla prestazione del servizio ferroviario».

«1. I sistemi di imposizione dei diritti incoraggiano, mediante un sistema di prestazioni, le imprese ferroviarie e il gestore dell’infrastruttura a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni della rete ferroviaria. Questo sistema può prevedere sanzioni per atti che perturbano il funzionamento della rete, compensazioni per le imprese vittime di tali perturbazioni nonché premi in caso di prestazioni superiori alle previsioni.
«1. Gli Stati membri possono istituire un quadro per l’assegnazione della capacità di infrastruttura rispettando tuttavia l’indipendenza di gestione di cui all’articolo 4 della direttiva [91/440]. Devono essere stabilite regole specifiche per l’assegnazione della capacità. Il gestore dell’infrastruttura svolge le procedure di assegnazione della capacità. In particolare, egli assicura che la capacità di infrastruttura sia assegnata equamente, in modo non discriminatorio e nel rispetto del diritto comunitario.

Diritto francese

«Tenuto conto degli imperativi di sicurezza e di continuità del servizio pubblico, la gestione del traffico e della circolazione sulla rete ferroviaria nazionale nonché il funzionamento e la manutenzione degli impianti tecnici e di sicurezza di tale rete sono garantiti dalla Société nationale des chemins de fer français [Società nazionale delle ferrovie francesi; in prosieguo: la “SNCF”] per conto e secondo gli obiettivi e i principi gestionali definiti dalla[RFF], che le corrisponde, a tal fine, un compenso. (…)».
«La [RFF] elabora un prospetto informativo della rete ferroviaria nazionale contenente tutte le informazioni necessarie all’esercizio dei diritti di accesso alla rete ferroviaria nazionale menzionati al titolo I. (...)».
«La [RFF] è responsabile della ripartizione della capacità di infrastruttura della rete ferroviaria nazionale tra le infrastrutture da esso gestite o il cui gestore di infrastruttura sia titolare di un contratto di partenariato concluso ai sensi degli articoli 1-1 e 1-2 della legge [n. 97-135], secondo le modalità fissate agli articoli 18-27 del presente decreto. (…)».
«Le domande per l’assegnazione di linee ferroviarie sono presentate alla[RFF] alle condizioni e secondo le modalità previste dal prospetto informativo della rete o, in caso di accordo-quadro, dalle clausole di tale accordo.

(...)

La [RFF] affida gli studi tecnici di esecuzione, necessari ai fini dell’istruzione delle domande di assegnazione delle linee ferroviarie, alla [SNCF] responsabile, per proprio conto, della gestione del traffico e della circolazione sulla rete ferroviaria nazionale. Detti studi comportano un compenso, a carico del richiedente, pari al costo diretto di realizzazione degli stessi.

La [SNCF], sotto il controllo della [RFF], adotta le misure necessarie ad assicurare l’indipendenza funzionale del servizio che elabora le relazioni tecniche, onde garantire l’assenza di qualsiasi discriminazione nell’esercizio di tali funzioni. Detto servizio rispetta la riservatezza delle informazioni di natura commerciale che vengono ad esso comunicate ai fini della redazione di tali rapporti.

(...)».

«Nell’ambito dell’articolo 11 della direttiva [2001/14] soprammenzionato, il sistema di miglioramento delle prestazioni introdotto dalla [RFF] per ottimizzare le prestazioni della rete ferroviaria e offrire un servizio di qualità alle imprese ferroviarie si traduce in una imposizione specifica applicabile ai diritti di prenotazione delle linee ferroviarie per il traffico merci la cui lunghezza totale sia superiore a 300 km e la cui velocità sia pari o superiore a 70 km/h, escluse le fermate concesse su istanza del riservatario della linea.

L’[RFF] è disposto a negoziare con qualsiasi impresa ferroviaria che desideri un accordo del tipo “regime di prestazioni”, tenendo conto delle disposizioni comuni definite nelle organizzazioni professionali europee e i cui principi di base si applicherebbero all’insieme della rete».

«All’interno della [SNCF] un servizio specializzato esercita, a decorrere dal 1 o gennaio 2010, per conto e secondo gli obiettivi e i principi gestionali definiti dalla[RFF], i compiti di gestione del traffico e della circolazione sulla rete ferroviaria nazionale menzionati all’articolo 1 della legge n. 97-135 (...), nel rispetto di condizioni che assicurano l’indipendenza delle funzioni essenziali così esercitate garantendo una concorrenza libera e leale e l’assenza di qualsiasi discriminazione.

(...)

Il servizio gestore del traffico e della circolazione dispone di un bilancio proprio, il cui finanziamento è garantito dalla[RFF], nell’ambito di una convenzione stipulata con la [SNCF], cofirmatario della quale è il direttore del servizio gestore. Detta convenzione stabilisce, conformemente all’articolo 1 della legge n. 97-135 (…), le condizioni di esecuzione e di retribuzione dei compiti svolti dal servizio, segnatamente per quanto riguarda gli studi tecnici di esecuzione necessari all’istruzione delle domande di assegnazione delle linee ferroviarie e la gestione operativa della circolazione.

(…)».

Fase precontenziosa e procedimento dinanzi alla Corte

Sul ricorso

Sulla prima censura, relativa all’indipendenza della funzione di assegnazione delle linee ferroviarie

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla seconda censura, vertente sull’imposizione dei diritti d’accesso all’infrastruttura

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.