Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 11 novembre 2014.

Priimta 2014-11-11 · ECLI:EU:C:2014:2358 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-333/13
Teismas
Court of Justice
Data
2014-11-11
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2358
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjasA. TizzanoTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasC. VajdaTeisėjasS. RodinTeisėjasE. JuhászTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasE. LevitsTeisėjas · pranešėjasM. BergerTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaGeneralinis advokatasM. WatheletKanclerisA. Impellizzeri
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑333/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sozialgericht Leipzig (Germania), con decisione del 3 giugno 2013, pervenuta in cancelleria il 19 giugno 2013, nel procedimento

Elisabeta Dano ,

Florin Dano

contro

Jobcenter Leipzig ,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, C. Vajda, S. Rodin, presidenti di sezione, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, M. Berger (relatore) e J.L. da Cruz Vilaça, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 marzo 2014,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento n. 1247/92

«(...) è necessario apportare alcune modifiche al regolamento (CEE) n. 1408/71 (…) nella versione aggiornata dal regolamento (CEE) n. 2001/83 (…), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2195/91 (…);

(...) è necessario estendere la definizione di “familiare” nel regolamento (CEE) n. 1408/71 per adeguarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda l’interpretazione di detto termine;

(…) è necessario tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale alcune prestazioni previste dalle legislazioni nazionali possono rientrare simultaneamente nel settore della sicurezza sociale e dell’assistenza sociale a causa del loro campo d’applicazione quanto alle persone, dei loro obiettivi e delle loro modalità d’applicazione;

(…) la Corte di giustizia ha dichiarato che, per talune loro caratteristiche, le legislazioni in virtù delle quali sono erogate tali prestazioni sono equiparabili all’assistenza sociale nelle misura in cui il bisogno costituisce un criterio essenziale d’applicazione e non si considerano per la loro erogazione i periodi di attività professionale o contributiva, mentre per altre caratteristiche esse si apparentano alla sicurezza sociale in quanto manca ogni discrezione nel modo in cui tali prestazioni, così come sono previste, sono erogate e conferiscono ai beneficiari una posizione giuridicamente definita;

(…) il regolamento (CEE) n. 1408/71 esclude dal suo campo d’applicazione, in virtù dell’articolo 4, paragrafo 4, i regimi d’assistenza sociale;

(…) le condizioni a cui si fa riferimento e le loro modalità di applicazione sono tali che, per proteggere gli interessi dei lavoratori migranti conformemente alle disposizioni dell’articolo 51 del trattato, dovrebbe essere inserito nel regolamento un sistema di coordinamento il quale sia diverso da quello attualmente previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e tenga conto delle caratteristiche particolari delle prestazioni in causa;

(…) queste prestazioni dovrebbero essere concesse, per quanto riguarda le persone che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, unicamente in conformità della legislazione del paese di residenza della persona interessata e dei suoi familiari, totalizzando, a seconda della necessità, i periodi di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro e in assenza di qualsiasi discriminazione sulla base della nazionalità;

(…) che è tuttavia necessario garantire che il sistema di coordinamento esistente previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71 continuerà ad essere applicato alle prestazioni che o non sono comprese nella categoria particolare di prestazioni cui è fatto riferimento o non sono espressamente incluse in un allegato del presente regolamento; che a questo proposito è necessario un nuovo allegato (...)».

Il regolamento (CE) n. 883/2004

«(1) Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s’iscrivono nell’ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d’occupazione.

(...)

(16) All’interno della Comunità non c’è in linea di principio alcuna giustificazione per far dipendere i diritti in materia di sicurezza sociale dal luogo di residenza dell’interessato; anche se, in determinati casi specifici, in particolare per prestazioni speciali che hanno un legame con l’ambiente economico e sociale dell’interessato potrebbe essere preso in considerazione il luogo di residenza. (...)

(37) Come la Corte di giustizia ha affermato ripetutamente, occorre interpretare rigorosamente le disposizioni che derogano al principio della esportabilità delle prestazioni di sicurezza sociale. In altri termini, esse possono applicarsi soltanto a prestazioni che soddisfano le condizioni richieste. Ne consegue che il capitolo 9 del titolo III del presente regolamento può applicarsi soltanto a prestazioni che siano speciali e a carattere non contributivo ed elencate nell’allegato X del presente regolamento».

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

l) “legislazione”, in relazione a ciascuno Stato membro, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1. (...)».

«Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti».
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

(...)

b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; (...)

h) le prestazioni di disoccupazione; (...)

(...)

a) all’assistenza sociale e medica; (...)».

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».
«1. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa all’assistenza sociale.

a) intese a fornire:

i) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato; oppure ii) unicamente la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato membro interessato;

e

b) relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad integrazione della prestazione contributiva non sono da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo; e

c) sono elencate nell’allegato X.

«(...)

b) prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità a d un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1, del libro II del codice sociale)».

La direttiva 2004/38

«(10) Occorre tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni.

(...)

(16) I beneficiari del diritto di soggiorno non dovrebbero essere allontanati finché non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Pertanto una misura di allontanamento non dovrebbe essere la conseguenza automatica del ricorso al sistema di assistenza sociale. Lo Stato membro ospitante dovrebbe esaminare se si tratta di difficoltà temporanee e tener conto della durata del soggiorno, della situazione personale e dell’ammontare dell’aiuto concesso prima di considerare il beneficiario un onere eccessivo per il proprio sistema di assistenza sociale e procedere all’allontanamento. In nessun caso una misura di allontanamento dovrebbe essere presa nei confronti di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi o richiedenti lavoro, quali definiti dalla Corte di giustizia, eccetto che per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. (...)

(21) Dovrebbe spettare tuttavia allo Stato membro ospitante decidere se intende concedere a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari prestazioni di assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o per un periodo più lungo in caso di richiedenti lavoro, o sussidi per il mantenimento agli studi, inclusa la formazione professionale, prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente».

«I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità».
«Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; (...)».

«Gli Stati membri si astengono dal fissare l’importo preciso delle risorse che considerano sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale dell’interessato. In ogni caso, tale importo non può essere superiore al livello delle risorse al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro ospitante beneficiano di prestazioni di assistenza sociale o, qualora non possa trovare applicazione tale criterio, alla pensione minima sociale erogata dallo Stato membro ospitante».
«1. I cittadini dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all’articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

In casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole che il cittadino dell’Unione o i suoi familiari non soddisfano le condizioni stabilite negli articoli 7, 12 e 13, gli Stati membri possono effettuare una verifica in tal senso. Tale verifica non è effettuata sistematicamente.

a) i cittadini dell’Unione siano lavoratori subordinati o autonomi, oppure

b) i cittadini dell’Unione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell’Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell’Unione possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo».

«1. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

La normativa tedesca

Il codice della previdenza sociale

«Possono essere rivendicate a titolo di diritto all’assicurazione di base per i richiedenti lavoro:
«(1) L’assicurazione di base per i richiedenti lavoro mira a consentire ai suoi beneficiari di condurre una vita conforme alla dignità umana.

(...)

(3) L’assicurazione di base per i richiedenti lavoro comprende prestazioni

«(1) Le prestazioni previste dal presente libro vengono erogate a coloro che:

(...)

La seconda frase, punto 1, non si applica agli stranieri che soggiornano nella Repubblica federale di Germania conformemente a un titolo di soggiorno rilasciato in virtù del capo 2, sezione 5, della legge sul diritto di soggiorno. Le disposizioni in materia di diritto di soggiorno restano invariate.

(...)».

«È abile al lavoro chiunque non è incapace in un futuro prevedibile, in ragione di una malattia o di un handicap, di esercitare un’attività lavorativa almeno tre ore al giorno nelle condizioni abituali del mercato del lavoro.

(...)».

«È indigente chiunque non possa garantire la propria sussistenza, o non possa garantirla in maniera sufficiente, sulla base del reddito o del patrimonio da prendere in considerazione, e non riceva l’assistenza necessaria da parte di altre persone, in particolare da parte dei suoi familiari o di altri organismi previdenziali (...)».
«L’obiettivo dell’aiuto sociale è di consentire ai suoi beneficiari di condurre una vita conforme alla dignità umana (...)».
«Non vengono versate prestazioni di sussistenza alle persone che sono beneficiarie delle prestazioni in forza del libro II nella misura in cui esse sono abili al lavoro oppure in ragione del loro legame familiare. (...)».
«(1) Agli stranieri che soggiornano effettivamente nel territorio nazionale devono essere garantiti l’assegno di sussistenza, l’aiuto alle persone malate, l’aiuto alle donne in gravidanza e l’aiuto alla maternità, nonché l’aiuto per l’accesso alle cure in forza del presente libro. Sono salve le disposizioni del quarto capo. Per il resto, l’aiuto sociale può essere accordato qualora esso sia giustificato con riferimento alle circostanze individuali. Le restrizioni di cui alla prima frase non si applicano agli stranieri che sono in possesso di un titolo di soggiorno di durata illimitata (“Niederlassungserlaubnis”) o di un permesso di soggiorno di durata limitata (“befristeter Aufenthaltstitel”) e che intendono soggiornare a titolo permanente nel territorio federale. Sono salve le disposizioni in forza delle quali prestazioni di aiuto sociale diverse da quelle considerate nella prima frase devono o dovrebbero essere versate.

(...)

(3) Gli stranieri che sono entrati nel territorio nazionale per ottenere l’aiuto sociale o il cui diritto di soggiorno sia giustificato unicamente dalla finalità di cercare lavoro non hanno diritto all’aiuto sociale, analogamente ai loro familiari. Qualora essi siano entrati nel territorio nazionale per curare o alleviare una malattia, l’aiuto alle persone malate può essere versato unicamente per rimediare ad una situazione critica pericolosa per la vita o per procedere al trattamento di una malattia grave o contagiosa che si rivela indispensabile e urgente.

(4) Gli stranieri che beneficiano dell’aiuto sociale devono essere informati in merito ai programmi di rimpatrio e di reinsediamento ad essi applicabili; ove opportuno, occorre fare in modo che gli stranieri interessati beneficino di tali programmi».

Legge sulla libera circolazione dei cittadini dell’Unione

«La presente legge regola l’ingresso e il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea (cittadini dell’Unione) e dei loro familiari».

(1) I cittadini dell’Unione che beneficiano della libertà di circolazione nonché i loro familiari hanno il diritto di entrare e di soggiornare nel territorio federale conformemente alle disposizioni della presente legge.

(2) Fruiscono della libertà di circolazione in forza del diritto comunitario:

(...)

(...)

(4) I cittadini dell’Unione non necessitano di visto per l’ingresso nel territorio federale né di alcun titolo di soggiorno per la loro permanenza. (...)

(5) È sufficiente che i cittadini dell’Unione siano in possesso di una carta di identità o di un passaporto in corso di validità per poter soggiornare per un periodo sino a tre mesi. I familiari che non siano cittadini dell’Unione dispongono del medesimo diritto se sono in possesso di un passaporto (o di un documento equipollente) riconosciuto o debitamente autorizzato e se accompagnano o si ricongiungono al cittadino dell’Unione. (...)

(7) L’inesistenza del diritto previsto al paragrafo 1 può essere accertata quando risulti acclarato che la persona interessata ha indotto a credere che soddisfaceva i requisiti facendo uso di documenti falsificati o alterati o facendo ricorso all’inganno. L’inesistenza del diritto di cui al paragrafo 1 può essere parimenti accertata nei confronti di un familiare che non possieda la cittadinanza dell’Unione quando risulti acclarato che non accompagna o non si ricongiunge al cittadino dell’Unione per stabilire o mantenere la comunità di vita familiare. In tal caso, al familiare che non sia cittadino dell’Unione può essere negato il rilascio della carta di soggiorno o del visto o può essere ritirata la carta di soggiorno. Le decisioni adottate ai sensi delle frasi da 1 a 3 necessitano della forma scritta».

«(1) I familiari dei cittadini dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punti da 1 a 5, godono del diritto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, quando accompagnano detto cittadino dell’Unione o si ricongiungono allo stesso. Per i familiari dei cittadini dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 5, tale principio si applica conformemente ai requisiti di cui all’articolo 4.

(2) Sono familiari

(...)».

«I cittadini dell’Unione senza un’attività lavorativa e i loro familiari che li accompagnano o si ricongiungono con loro beneficiano del diritto previsto all’articolo 2, paragrafo 1, qualora dispongano di un’assicurazione malattia sufficiente e di mezzi di sussistenza sufficienti. Se un cittadino dell’Unione soggiorna nel territorio federale con lo status di studente, beneficiano di tale diritto unicamente il suo coniuge o partner e i suoi figli dei quali è garantita la sussistenza».

«(...)

(2) L’ufficio per gli stranieri competente può richiedere che i requisiti del diritto previsti dall’articolo 2, paragrafo 1, siano dimostrati in modo credibile entro i tre mesi successivi all’ingresso nel territorio federale. Le indicazioni e le prove necessarie ai fini della giustificazione possono essere ricevute, all’atto della registrazione amministrativa, dall’autorità competente per la registrazione, che trasmette le indicazioni e le prove all’ufficio per gli stranieri competente. L’autorità per la registrazione non procede ad alcun uso o sfruttamento di tali dati.

(3) Se una circostanza particolare lo giustifica, può essere realizzato un controllo inteso a stabilire se ricorrono o continuano a ricorrere i requisiti del diritto previsti dall’articolo 2, paragraf o 1. (...)».

«(1) L’autorità competente può chiedere a un cittadino dell’Unione di presentare, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, una carta d’identità o un passaporto in corso di validità, e nelle ipotesi di cui

(...)

«(1) Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 7, e l’articolo 5, paragrafo 4, la perdita del diritto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, può essere accertata, l’attestazione relativa al diritto di soggiorno permanente ritirata e la carta di soggiorno o di soggiorno permanente revocata solo per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica (articoli 45, paragrafo 3, e 52, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). L’ingresso nel territorio può parimenti essere negato per i motivi menzionati alla prima frase. (…)

(2) Una condanna penale non è sufficiente, di per sé, per giustificare le decisioni o le misure menzionate al paragrafo 1. Possono essere prese in considerazione le sole condanne penali non ancora cancellate dal casellario centrale, e soltanto nei limiti in cui le circostanze ad esse relative denotino un comportamento personale che rappresenta una minaccia reale per l’ordine pubblico. Deve trattarsi di una minaccia effettiva e sufficientemente grave, riguardante un interesse fondamentale della società.

(3) Ai fini di una decisione in applicazione del paragrafo 1 occorre, in particolare, tenere conto della durata del soggiorno dell’interessato in Germania, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale in Germania, nonché dell’intensità dei suoi legami con il paese d’origine. (...)

(6) Le decisioni o le misure relative alla perdita del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente non possono essere adottate per fini economici. (...)».

«(1) I cittadini dell’Unione e i loro familiari sono tenuti a lasciare il territorio qualora l’autorità competente in materia di stranieri abbia accertato l’insussistenza del diritto di ingresso e di soggiorno. La decisione deve indicare la possibilità di riaccompagnamento alla frontiera e fissare un termine per la partenza. Fatta eccezione per i casi urgenti, il termine deve essere di almeno un mese. (...)

(2) I cittadini dell’Unione e i loro familiari che abbiano perso il diritto alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, non possono entrare nuovamente e soggiornare nel territorio tedesco. Su domanda, il divieto in forza della prima frase è limitato nel tempo. Il termine decorre dall’uscita dal territorio. Occorre statuire entro sei mesi su ogni domanda di annullamento presentata entro un termine ragionevole o entro un termine di tre anni».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1) Se l’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 ricomprenda i soggetti che non intendono avvalersi di prestazioni previdenziali o a sostegno della famiglia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, ma rivendicano una prestazione speciale di carattere non contributivo a norma degli articoli 3, paragrafo 3, e 70 del regolamento stesso.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione: se l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 osti a che gli Stati membri, al fine di evitare un onere eccessivo in termini di prestazioni sociali non contributive volte a garantire la sussistenza in forza dell’articolo 70 del regolamento [n. 883/2004], escludano del tutto o in parte cittadini dell’Unione indigenti dal beneficio di tali prestazioni, che sono accordate ai propri cittadini che si trovano in una situazione analoga.

3) In caso di soluzione negativa della prima o della seconda questione: se l’articolo 18 TFUE e/o il combinato disposto dell’articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera a), TFUE e dell’articolo 20, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, nonché dell’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 ostino a che gli Stati membri, al fine di evitare un onere eccessivo in termini di prestazioni sociali non contributive volte a garantire la sussistenza in forza dell’articolo 70 del regolamento [n. 883/2004], escludano in tutto o in parte cittadini dell’Unione indigenti dal beneficio di tali prestazioni, che sono accordate ai propri cittadini che si trovano in una situazione analoga.

4) Nel caso in cui, in base alla soluzione apportata alle questioni che precedono, l’esclusione parziale dalle prestazioni volte a garantire la sussistenza risultasse conforme al diritto dell’Unione: se la concessione di prestazioni non contributive volte a garantire la sussistenza possa essere limitata per i cittadini dell’Unione, salvo situazioni di grave emergenza, alla messa a disposizione dei mezzi necessari per il rientro nel paese di origine, o se invece gli articoli 1, 20 e 51 della Carta (…) impongano la concessione di prestazioni più ampie atte a permettere una permanenza duratura».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda e terza questione

Sulla quarta questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, dev’essere interpretato nel senso che le «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 3, e 70 di detto regolamento ricadono nella sfera di applicazione dell’articolo 4 del regolamento stesso.

2) L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa, e l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, quale modificato dal regolamento n. 1244/2010, devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale cittadini di altri Stati membri sono esclusi dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, mentre tali prestazioni sono garantite ai cittadini dello Stato membro ospitante che si trovano nella medesima situazione, allorché tali cittadini di altri Stati membri non godono di un diritto di soggiorno in forza della direttiva 2004/38 nello Stato membro ospitante.

3) La Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente a rispondere alla quarta questione.

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