Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 maggio 2015.

Priimta 2015-05-21 · ECLI:EU:C:2015:335 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-352/13
Teismas
Court of Justice
Data
2015-05-21
ECLI
ECLI:EU:C:2015:335
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasA. PrechalGeneralinis advokatasN. JääskinenKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

21 maggio 2015 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenze speciali — Articolo 6, paragrafo 1 — Ricorso proposto contro più convenuti domiciliati in Stati membri diversi e che hanno partecipato a un’intesa dichiarata contraria all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, al fine di ottenere la loro condanna in solido al risarcimento del danno e la produzione di informazioni — Competenza del giudice adito rispetto ad una pluralità di convenuti — Rinuncia agli atti nei confronti del convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito — Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Articolo 5, punto 3 — Clausole attributive di competenza — Articolo 23 — Effettiva attuazione del divieto di intese»

Nella causa C‑352/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Dortmund (Germania), con decisione del 29 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2013, nel procedimento

Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA

contro

Akzo Nobel NV,

Solvay SA/NV,

Kemira Oyj,

FMC Foret SA,

con l’intervento di:

Evonik Degussa GmbH ,

Chemoxal SA,

Edison SpA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 dicembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«(2)

Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice.

(...)

(...)

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, dinanzi ai giudici di tale Stato membro».
«La persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta:
«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un’azione proposta congiuntamente nei confronti di un convenuto domiciliato nello Stato del foro e di ulteriori convenuti domiciliati in altri Stati membri dell’Unione europea per ottenere informazioni e un risarcimento danni a seguito di un’infrazione unica e continuata all’articolo 81 CE, all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE accertata dalla Commissione europea, compiuta in più Stati membri con una diversa partecipazione a livello locale e temporale da parte dei convenuti, si rende opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili.

Se, al riguardo, occorra tener conto del fatto che, dopo la notifica a tutti i convenuti, prima della scadenza dei termini fissati dal giudice per il controricorso e prima dell’inizio della prima udienza, l’attore abbia rinunciato all’azione nei confronti del convenuto domiciliato nello Stato del foro.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Il luogo dell’evento causale

Il luogo in cui il danno si è concretizzato

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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