Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 novembre 2015.

Priimta 2015-11-12 · ECLI:EU:C:2015:753 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-439/13
Teismas
Court of Justice
Data
2015-11-12
ECLI
ECLI:EU:C:2015:753
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasT. von DanwitzTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasA. RosasTeisėjas · pranešėjasE. JuhászTeisėjasC. VajdaGeneralinis advokatasN. JääskinenKanclerisL. Carrasco Marco
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

12 novembre 2015 (

*

)

«Impugnazione — Appalti pubblici di servizi — Azione comune 2008/124/PESC — Bando di gara relativo al supporto elicotteristico alla missione Eulex Kosovo — Ricorso contro la decisione di aggiudicazione — Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, TUE — Articolo 275, primo comma, TFUE — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Competenza della Corte — Articolo 263, primo comma, TFUE — Nozione di “organo o organismo dell’Unione” — Provvedimenti imputabili alla Commissione europea — Errore scusabile»

Nella causa C‑439/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 2 agosto 2013,

Elitaliana SpA , con sede in Roma (Italia), rappresentata da R. Colagrande, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Eulex Kosovo , con sede in Pristina (Kosovo), rappresentata da G. Brosadola Pontotti, solicitor,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász (relatore) e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 dicembre 2014,

vista l’ordinanza di riapertura della trattazione orale del 10 febbraio 2015 e in seguito all’udienza del 25 marzo 2015,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 maggio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

«Le spese e le entrate delle Comunità comprendono quanto segue:
«Quando la Commissione esegue il bilancio in modo centralizzato, le funzioni d’esecuzione sono espletate direttamente, dai suoi servizi o dalle delegazioni dell’Unione conformemente all’articolo 51, secondo comma, oppure indirettamente secondo le disposizioni degli articoli da 54 a 57».
«1. La Commissione non può delegare a terzi i poteri d’esecuzione di cui è titolare in forza dei trattati, ove implichino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche. Le funzioni d’esecuzione delegate devono essere esattamente definite e il loro uso deve essere rigorosamente controllato.

(…)

(…)

(...)».

«La Commissione, quando esegue il bilancio mediante gestione centralizzata indiretta, si accerta anzitutto dell’esistenza e del buon funzionamento nelle entità alle quali affida l’esecuzione:

(...)».

L’azione comune 2008/124

«L’EULEX KOSOVO assiste le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell’ulteriore sviluppo e rafforzamento dell’indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee.

In piena cooperazione con i programmi di assistenza della Commissione europea, l’EULEX KOSOVO assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive».

«Per assolvere il mandato della missione di cui all’articolo 2, l’EULEX KOSOVO:
«Il capomissione è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’EULEX KOSOVO e a tal fine firma un contratto con la Commissione».
«1. L’EULEX KOSOVO dispone di una catena di comando unificata, in quanto operazione di gestione delle crisi.

(...)».

«2. Tutte le spese sono gestite secondo le regole e le procedure applicabili al bilancio generale dell’UE.

Fatti

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

Procedimento dinanzi alla Corte

Conclusioni delle parti

Sull’impugnazione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul primo e sul secondo motivo, vertenti sul fatto che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere all’Eulex Kosovo la qualità di

«organo o organismo dell’Unione

», ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e sull’errata assimilazione dell’Eulex Kosovo a una delegazione dell’Unione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto del Tribunale consistente nell’aver negato l’esistenza di un errore scusabile dell’Elitaliana

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(

*

) Lingua processuale: l’italiano.

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