Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell'8 settembre 2016.

Priimta 2016-09-08 · ECLI:EU:T:2016:449 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
T-472/13
Teismas
General Court
Data
2016-09-08
ECLI
ECLI:EU:T:2016:449
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasG. BerardisTeisėjasO. CzúczTeisėjasA. PopescuKanclerisL. Grzegorczyk
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

8 settembre 2016 (*1)

«Concorrenza — Intese — Mercato dei medicinali antidepressivi contenenti l’ingrediente farmaceutico attivo citalopram — Nozione di restrizione della concorrenza per oggetto — Concorrenza potenziale — Medicinali generici — Barriere di accesso al mercato derivanti dall’esistenza di brevetti — Accordi conclusi tra il titolare di brevetti e imprese di medicinali generici — Articolo 101, paragrafi 1 e 3, TFUE — Errori di diritto e di valutazione — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Certezza del diritto — Ammende»

Nella causa T‑472/13,

H. Lundbeck A/S , con sede in Valby (Danimarca),

Lundbeck Ltd , con sede in Milton Keynes (Regno Unito),

rappresentate da R. Subiotto, QC, e T. Kuhn, avvocato,

ricorrenti,

sostenute da

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) , con sede in Ginevra (Svizzera), rappresentata da F. Carlin, barrister, e M. Healy, solicitor,

interveniente,

contro

Commissione europea , rappresentata inizialmente da J. Bourke, F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi e C. Vollrath, successivamente da F. Castilla Contreras, B. Mongin, T. Vecchi, C. Vollrath e T. Christoforou, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione C (2013) 3803 final, del 19 giugno 2013, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT/39226 – Lundbeck), e una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti da tale decisione,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da G. Berardis (relatore), presidente, O. Czúcz e A. Popescu, giudici

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 novembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

I – Società di cui trattasi nella causa in esame

II – Prodotto in questione e brevetti che lo riguardano

III – Accordi controversi

A – Accordi con la Merck (GUK)

B – Accordi con la Arrow

C – Accordo con la Alpharma

D – Accordo con la Ranbaxy

IV – Interventi della Commissione nel settore farmaceutico e procedimento amministrativo

V – Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

I – Sul primo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione commessi in quanto la decisione impugnata considera che le imprese di medicinali generici e la Lundbeck erano quantomeno concorrenti potenziali al momento della conclusione degli accordi controversi

A – Analisi relativa alla concorrenza potenziale nella decisione impugnata

B – Principi e giurisprudenza applicabili

C – Sulla prima parte, vertente sul fatto che il lancio di medicinali che violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi non costituisce una manifestazione di concorrenza potenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE

D – Sulla seconda parte, vertente sul fatto che la Commissione si sarebbe basata su valutazioni soggettive per concludere che le imprese di medicinali generici erano concorrenti reali o potenziali della Lundbeck

E – Sulla terza parte, vertente sul fatto che la contestazione di un brevetto valido non costituisce una possibilità reale e concreta di entrare nel mercato

F – Sulla quarta parte, vertente sul fatto che la mancanza di un’AIC impedisce l’esistenza di una concorrenza reale o potenziale

G – Sulla quinta parte, vertente sul fatto che le imprese di medicinali generici non avrebbero potuto ricorrere ad altri procedimenti o ad altri produttori di IFA durante la vigenza degli accordi controversi

H – Sulla sesta parte, vertente sulla mancanza di concorrenza potenziale tra la Lundbeck e la Merck (GUK) al momento della conclusione degli accordi controversi

I – Sulla settima parte, vertente sulla mancanza di concorrenza potenziale tra la Lundbeck e la Arrow al momento della conclusione degli accordi controversi

J – Sull’ottava parte, vertente sulla mancanza di concorrenza potenziale tra la Lundbeck e la Alpharma al momento della conclusione degli accordi controversi

K – Sulla nona parte, vertente sulla mancanza di concorrenza potenziale tra la Lundbeck e la Ranbaxy al momento della conclusione degli accordi controversi

II – Sul secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

A – Analisi relativa all’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto nella decisione impugnata

B – Principi e giurisprudenza applicabili

C – Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto e di fatto e su un difetto di motivazione commessi nella valutazione del ruolo dei trasferimenti di valore negli accordi controversi

D – Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto commesso nell’applicazione dei principi relativi all’oggetto restrittivo della concorrenza

E – Sul quarto motivo, vertente su un errore di diritto e su un difetto di motivazione commessi nel respingere il criterio dell’ambito di applicazione del brevetto quale criterio essenziale di valutazione degli accordi di composizione amichevole in materia di brevetti nell’ambito dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

F – Sul quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti, sulla violazione dell’obbligo di diligenza e su un difetto di motivazione commessi in quanto le azioni della Lundbeck sono state qualificate come strategia globale ostile all’ingresso dei medicinali generici e come pertinenti al fine di valutare gli accordi controversi sotto il profilo dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

G – Sul sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti commesso in quanto la decisione impugnata conclude che gli accordi controversi contenevano restrizioni che andavano al di là di quelle inerenti all’esercizio dei diritti conferiti dai brevetti della Lundbeck

«la Arrow [UK], in nome proprio e in nome di tutte le entità consociate e collegate, si impegna, per la [durata dell’accordo UK] e nel territorio del Regno Unito, a non fabbricare, cedere, proporre di cedere, utilizzare o, dopo la seconda data di consegna, importare o conservare a fini di cessione o per altro scopo, 1) [“]detto Citalopram[”] o 2) qualsiasi altro citalopram che, secondo la Lundbeck, violi i suoi diritti di proprietà [intellettuale], e, per consentire alla Lundbeck di stabilire la sussistenza o meno di una violazione, a fornire a quest’ultima per la [durata dell’accordo Arrow UK] un numero sufficiente di campioni a fini di analisi, almeno un mese prima di qualsiasi fabbricazione, importazione vendita o offerta di vendita che la Arrow [UK] minacci di effettuare in attesa di una decisione definitiva non impugnabile [nell’ambito dell’azione per contraffazione Arrow] (…)».
«Il test previsto [al punto 1.1 dell’accordo Arrow UK] è un test soggettivo riguardante un’asserita infrazione, e non già un’infrazione comprovata. Pertanto, prodotti contenenti citalopram rispetto ai quali nessun giudice ha stabilito la mancanza di violazione [dei diritti di proprietà intellettuale della Lundbeck], ma che non costituiscono realmente una violazione [di tali diritti], avrebbero potuto essere inclusi nell’ambito di applicazione di [detto punto], ma ciò è del tutto normale in accordi di tal genere».
«la Arrow [Group] accetta di annullare e di cessare qualsiasi importazione, fabbricazione, produzione, vendita o altra commercializzazione di prodotti contenenti citalopram che violi, secondo la Lundbeck, i diritti di proprietà intellettuale di quest’ultima nel territorio [danese] per la durata [dell’accordo Arrow danese]».
«Fatti salvi i requisiti e i pagamenti da parte della Lundbeck previsti in [tale accordo], la Ranbaxy Laboratories non rivendica alcun diritto sulla [d]omanda di [b]revetto [di cui al preambolo] o su qualsiasi metodo di produzione utilizzato dalla Ranbaxy Laboratories e annulla, cessa e rinuncia alla fabbricazione o alla vendita di prodotti farmaceutici basati sulla domanda e sul metodo summenzionati [in particolare nel SEE] per la durata di tale accordo (…)».

III – Sul settimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso in quanto gli incrementi di efficienza degli accordi controversi non sono stati correttamente valutati

IV – Sull’ottavo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa

A – Sulla prima parte

B – Sulla seconda parte

V – Sul nono motivo, vertente, in subordine, sul fatto che l’imposizione di ammende alla Lundbeck è viziata da un errore di diritto

A – Sulla prima parte

B – Sulla seconda parte

VI – Sul decimo motivo, vertente, in ulteriore subordine, su errori di diritto e di fatto nel calcolo dell’importo delle ammende

A – Sulla prima parte

B – Sulla seconda parte

C – Sulla terza parte

«[A] prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la Commissione inserirà nell’importo di base una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite (…) al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione. Essa può applicare tale importo supplementare anche ad altre infrazioni. Per decidere la proporzione del valore delle vendite da considerare in un determinato caso, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, fra cui in particolare quelli indicati al punto 22 [ossia la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite]».

D – Sulla quarta parte

Sulle spese

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

Berardis

Czúcz

Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 settembre 2016.

Firme

Indice

Fatti

I – Società di cui trattasi nella causa in esame

II – Prodotto in questione e brevetti che lo riguardano

III – Accordi controversi

A – Accordi con la Merck (GUK)

B – Accordi con la Arrow

C – Accordo con la Alpharma

D – Accordo con la Ranbaxy

IV – Interventi della Commissione nel settore farmaceutico e procedimento amministrativo

V – Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

I – Sul primo motivo, vertente su errori di diritto e di valutazione commessi in quanto la decisione impugnata considera che le imprese di medicinali generici e la Lundbeck erano quantomeno concorrenti potenziali al momento della conclusione degli accordi controversi

A – Analisi relativa alla concorrenza potenziale nella decisione impugnata

B – Principi e giurisprudenza applicabili

C – Sulla prima parte, vertente sul fatto che il lancio di medicinali che violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi non costituisce una manifestazione di concorrenza potenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE

D – Sulla seconda parte, vertente sul fatto che la Commissione si sarebbe basata su valutazioni soggettive per concludere che le imprese di medicinali generici erano concorrenti reali o potenziali della Lundbeck

E – Sulla terza parte, vertente sul fatto che la contestazione di un brevetto valido non costituisce una possibilità reale e concreta di entrare nel mercato

F – Sulla quarta parte, vertente sul fatto che la mancanza di un’AIC impedisce l’esistenza di una concorrenza reale o potenziale

G – Sulla quinta parte, vertente sul fatto che le imprese di medicinali generici non avrebbero potuto ricorrere ad altri procedimenti o ad altri produttori di IFA durante la vigenza degli accordi controversi

H – Sulla sesta parte, vertente sulla mancanza di concorrenza potenziale tra la Lundbeck e la Merck (GUK) al momento della conclusione degli accordi controversi

I – Sulla settima parte, vertente sulla mancanza di concorrenza potenziale tra la Lundbeck e la Arrow al momento della conclusione degli accordi controversi

J – Sull’ottava parte, vertente sulla mancanza di concorrenza potenziale tra la Lundbeck e la Alpharma al momento della conclusione degli accordi controversi

K – Sulla nona parte, vertente sulla mancanza di concorrenza potenziale tra la Lundbeck e la Ranbaxy al momento della conclusione degli accordi controversi

II – Sul secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo, vertenti, in sostanza, sulla violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

A – Analisi relativa all’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto nella decisione impugnata

B – Principi e giurisprudenza applicabili

C – Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto e di fatto e su un difetto di motivazione commessi nella valutazione del ruolo dei trasferimenti di valore negli accordi controversi

D – Sul terzo motivo, vertente su un errore di diritto commesso nell’applicazione dei principi relativi all’oggetto restrittivo della concorrenza

E – Sul quarto motivo, vertente su un errore di diritto e su un difetto di motivazione commessi nel respingere il criterio dell’ambito di applicazione del brevetto quale criterio essenziale di valutazione degli accordi di composizione amichevole in materia di brevetti nell’ambito dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

F – Sul quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti, sulla violazione dell’obbligo di diligenza e su un difetto di motivazione commessi in quanto le azioni della Lundbeck sono state qualificate come strategia globale ostile all’ingresso dei medicinali generici e come pertinenti al fine di valutare gli accordi controversi sotto il profilo dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE

G – Sul sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti commesso in quanto la decisione impugnata conclude che gli accordi controversi contenevano restrizioni che andavano al di là di quelle inerenti all’esercizio dei diritti conferiti dai brevetti della Lundbeck

III – Sul settimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso in quanto gli incrementi di efficienza degli accordi controversi non sono stati correttamente valutati

IV – Sull’ottavo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa

A – Sulla prima parte

B – Sulla seconda parte

V – Sul nono motivo, vertente, in subordine, sul fatto che l’imposizione di ammende alla Lundbeck è viziata da un errore di diritto

A – Sulla prima parte

B – Sulla seconda parte

VI – Sul decimo motivo, vertente, in ulteriore subordine, su errori di diritto e di fatto nel calcolo dell’importo delle ammende

A – Sulla prima parte

B – Sulla seconda parte

C – Sulla terza parte

D – Sulla quarta parte

Sulle spese

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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