Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 9 luglio 2015.

Priimta 2015-07-09 · ECLI:EU:C:2015:454 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-183/14
Teismas
Court of Justice
Data
2015-07-09
ECLI
ECLI:EU:C:2015:454
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasJ.-C. BonichotTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasC. LycourgosGeneralinis advokatasN. JääskinenKanclerisL. Carrasco Marco
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

9 luglio 2015 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 167, 168, 179 e 213 — Riqualificazione di un’operazione, da parte dell’amministrazione tributaria nazionale, come attività economica soggetta a IVA — Principio della certezza del diritto — Principio di tutela del legittimo affidamento — Normativa nazionale che subordina l’esercizio del diritto a detrazione alla registrazione dell’operatore interessato ai fini dell’IVA e alla presentazione di una dichiarazione IVA»

Nella causa C‑183/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Cluj (Romania), con decisione del 28 febbraio 2014, pervenuta in cancelleria l’11 aprile 2014, nel procedimento

Radu Florin Salomie,

Nicolae Vasile Oltean

contro

Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J.‑C. Bonichot (relatore), presidente di sezione, J.L. da Cruz Vilaça e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: L. Carrasco Marco, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 marzo 2015,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La direttiva 2006/112

«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi (...) Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

«Gli Stati membri possono considerare soggetto passivo chiunque effettui, a titolo occasionale, un’operazione relativa alle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, e in particolare una delle operazioni seguenti:

(...)».

«Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile».
«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

(...)».

«Oltre alla detrazione di cui all’articolo 168, il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’IVA ivi prevista nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti:

(...)».

«Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall’importo dell’imposta dovuta per un periodo d’imposta l’ammontare dell’IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato secondo quanto previsto all’articolo 178.

(...)».

«Il soggetto passivo deve dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo.

(...)».

«Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti:

(...)».

«Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3».

Il diritto rumeno

«All’atto del trasferimento del diritto di proprietà e degli smembramenti di quest’ultimo, con atti giuridici inter vivos aventi ad oggetto fabbricati di qualunque tipo e terreni ad essi annessi nonché terreni di qualunque tipo privi di fabbricati, i contribuenti sono assoggettati a un’imposta calcolata nel seguente modo:

(...)».

«(1) Si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica rientrante tra quelle di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dal risultato di tale attività.

(2) Ai sensi del presente titolo, le attività economiche comprendono le attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità. (...)».

«Le situazioni in cui le persone fisiche che effettuano cessioni di beni immobili divengono soggetti passivi sono spiegate da apposite norme».
«Le seguenti operazioni sono parimenti esenti da IVA:

(...)

«la cessione, da chiunque effettuata, di un fabbricato, di una parte di questo e del terreno sul quale esso è costruito, nonché di qualsiasi altro terreno. A titolo di eccezione, l’esenzione non si applica alla cessione di fabbricati nuovi, di parti di questi o di terreni edificabili. (...)».
«Ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, del codice tributario, l’ottenimento di introiti da parte di persone fisiche in seguito alla vendita di abitazioni di proprietà personale o di altri beni utilizzati dalle stesse a fini personali non è considerato attività economica, a meno che non si accerti che l’attività in oggetto è svolta al fine di ricavarne introiti aventi carattere di stabilità a norma dell’articolo 127, paragrafo 2, del codice tributario (...)».

«(1)

Ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, del codice tributario, lo sfruttamento di beni materiali o immateriali, in conformità con il principio fondamentale del regime dell’IVA secondo il quale l’imposta deve essere neutra, riguarda qualsiasi genere di transazione, indipendentemente dalla sua forma giuridica (...)

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se una persona fisica che stipula un contratto di associazione con altre persone fisiche, associazione senza personalità giuridica non dichiarata né registrata ai fini fiscali, finalizzato alla realizzazione di un’opera futura (fabbricato) su un terreno appartenente al patrimonio personale di uno dei contraenti, possa essere considerata, alla luce delle circostanze del procedimento principale, soggetto passivo ai fini dell’IVA ai sensi dell’articolo 9, paragrafo l, della direttiva [2006/112], qualora inizialmente, sotto il profilo del regime fiscale, le cessioni dei fabbricati sul terreno appartenente al patrimonio personale di uno dei contraenti siano state trattate [dalle amministrazioni tributarie] come vendite rientranti nell’ambito della gestione del patrimonio privato di tali persone.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda questione

Sulla terza e sulla quarta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il rumeno.

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