Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2016.

Priimta 2016-05-04 · ECLI:EU:C:2016:324 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-477/14
Teismas
Court of Justice
Data
2016-05-04
ECLI
ECLI:EU:C:2016:324
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjas · pranešėjasA. ArabadjievTeisėjasC. LycourgosTeisėjasJ.-C. BonichotGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisV. Tourrès
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

4 maggio 2016 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2014/40/UE — Articolo 20 — Sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica — Validità — Principio della parità di trattamento — Principi di proporzionalità e di certezza del diritto — Principio di sussidiarietà — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articoli 16 e 17»

Nella causa C‑477/14

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Alta Corte d’Inghilterra e del Galles per questioni di diritto amministrativo, Regno Unito), con decisione del 9 ottobre 2014, pervenuta in cancelleria il 27 ottobre 2014, nel procedimento

Pillbox 38 (UK) Ltd

contro

Secretary of State for Health,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, J.L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev (relatore), C. Lycourgos e J.-C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: J. Kokott,

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1 o ottobre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 dicembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo

La direttiva 2014/40

«(7)

L’intervento legislativo a livello dell’Unione è necessario anche per dare attuazione alla [FCTC] le cui disposizioni sono vincolanti per l’Unione e i suoi Stati membri. (…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

«La presente direttiva ha l’obiettivo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti:

(…)

nell’intento di agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani, e adempiere agli obblighi dell’Unione previsti dal [la FCTC]».

«4)

“prodotti del tabacco”: i prodotti che possono essere consumati e sono costituiti, anche parzialmente, da tabacco, geneticamente modificato o no;

(…)

«Gli Stati membri vietano l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco contenenti i seguenti additivi:
«1. Gli Stati membri assicurano che le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica siano immessi sul mercato solo se conformi alla presente direttiva e a ogni altra disposizione legislativa pertinente dell’Unione.

La presente direttiva non si applica alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica soggetti a un obbligo di autorizzazione a norma della direttiva [2001/83] o ai requisiti prescritti nella direttiva [93/42].

A seconda che il prodotto sia una sigaretta elettronica o un contenitore di liquido di ricarica, la notifica contiene le seguenti informazioni:

Se gli Stati membri considerano che le informazioni presentate siano incomplete, hanno il diritto di richiederne il completamento.

Gli Stati membri possono esigere imposte proporzionate dai fabbricanti e dagli importatori dei prodotti del tabacco per la ricezione, la memorizzazione, la gestione e l’analisi dei dati ad essi trasmessi.

“Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori.”,

oppure

“Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza.”

Gli Stati membri determinano quale di tali avvertenze debba essere utilizzata;

Gli Stati membri monitorano l’andamento del mercato relativamente alle sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di ricarica, tra cui eventuali elementi di prova che il loro uso costituisce un passaggio verso la dipendenza dalla nicotina e, in ultima istanza, il consumo di tabacco tradizionale tra i giovani e i non fumatori.

(…)

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se l’articolo 20 della direttiva 2014/40sia invalido, integralmente o in una delle sue disposizioni, per uno o più dei seguenti motivi:

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulla validità dell’articolo 20 della direttiva 2014/40 alla luce dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza

Sui principi di proporzionalità e di certezza del diritto

Sulla validità dell’articolo 20 della direttiva 2014/40 alla luce del principio di sussidiarietà

Sulla validità dell’articolo 20 della direttiva 2014/40 alla luce degli articoli 16 e 17 della Carta

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Dall’esame della questione posta non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 20 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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