Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 settembre 2016.

Priimta 2016-09-15 · ECLI:EU:C:2016:691 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-518/14
Teismas
Court of Justice
Data
2016-09-15
ECLI
ECLI:EU:C:2016:691
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasT. von DanwitzTeisėjasC. LycourgosTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasC. VajdaTeisėjasK. JürimäeGeneralinis advokatasY. BotKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

15 settembre 2016 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 167, articolo 178, lettera a), articolo 179 e articolo 226, punto 3 — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Emissione di fatture senza numero di codice fiscale né numero d’identificazione ai fini dell’IVA — Normativa di uno Stato membro che esclude la rettifica ex tunc di una fattura»

Nella causa C‑518/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Niedersächsisches Finanzgericht (Tribunale tributario del Land della Bassa Sassonia, Germania), con decisione del 3 luglio 2014, pervenuta in cancelleria il 18 novembre 2014, nel procedimento

Senatex GmbH

contro

Finanzamt Hannover-Nord,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Lycourgos, E. Juhász, C. Vajda (relatore) e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 gennaio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 febbraio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«Il fatto generatore dell’imposta si verifica e l’imposta diventa esigibile nel momento in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi».
«Il diritto a detrazione sorge quando l’imposta detraibile diventa esigibile».
«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

(...)».

«Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:

(...)».

«Il soggetto passivo opera la detrazione globalmente, sottraendo dall’importo dell’imposta dovuta per un periodo d’imposta l’ammontare dell’IVA per la quale il diritto a detrazione è sorto, nello stesso periodo, ed è esercitato secondo quanto previsto all’articolo 178.

Tuttavia gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano le operazioni occasionali di cui all’articolo 12 a esercitare il diritto a detrazione soltanto al momento della cessione».

«Sono assimilati a una fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale».
«Salvo le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma degli articoli 220 e 221 sono obbligatorie ai fini dell’IVA soltanto le indicazioni seguenti:

(...)

(...)».

«Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3».

Diritto tedesco

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se gli effetti ex nunc di una prima emissione di fattura, accertati dalla Corte nella sentenza [del 29 aprile 2004,] Terra Baubedarf-Handel [( C‑152/02 , EU:C:204:268 )], siano, per il caso qui in esame dell’integrazione di una fattura incompleta, temperati dalle decisioni della Corte [del 15 luglio 2010] Pannon Gép Centrum [( C‑368/09 , EU:C:2010:441 )] e [dell’8 maggio 2013] Petroma Transport [( C‑271/12 , EU:C:2013:297 )] nella misura in cui la Corte ha inteso in definitiva riconoscere, in una fattispecie di tal genere, la sussistenza di effetti retroattivi.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 167, l’articolo 178, lettera a), l’articolo 179 e l’articolo 226, punto 3, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale la rettifica di una fattura avente ad oggetto un’indicazione obbligatoria, ossia il numero d’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non produce effetto retroattivo, cosicché il diritto a detrazione di tale imposta esercitato sulla base della fattura rettificata non verte sull’anno in cui tale fattura è stata inizialmente emessa, ma sull’anno in cui tale fattura è stata rettificata.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.