Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2017.

Priimta 2017-09-06 · ECLI:EU:C:2017:631 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-643/15
Teismas
Court of Justice
Data
2017-09-06
ECLI
ECLI:EU:C:2017:631
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasA. TizzanoTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjas · pranešėjasA. PrechalTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasC. ToaderTeisėjasM. SafjanTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasC. VajdaTeisėjasS. RodinTeisėjasF. BiltgenGeneralinis advokatasY. BotKanclerisI. Illéssy
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 settembre 2017 (*1)

Indice

I. Decisione impugnata: contesto, genesi e contenuto

A. Contesto della decisione impugnata

B. Genesi della decisione impugnata

C. Contenuto della decisione impugnata

II. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

III. Sui ricorsi

A. Visione d’insieme dei motivi di ricorso

B. Rilievo preliminare

C. Sui motivi di ricorso relativi all’inadeguatezza dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE a fungere da base giuridica della decisione impugnata

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte D. Sui motivi di ricorso riguardanti la regolarità della procedura di adozione della decisione impugnata e relativi alla violazione delle forme sostanziali

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

E. Sui motivi di ricorso attinenti al merito

a) Osservazioni preliminari

b) Sul sesto motivo della Repubblica slovacca, in quanto relativo all’inidoneità della decisione impugnata a realizzare l’obiettivo da essa perseguito

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

c) Sul sesto motivo della Repubblica slovacca, in quanto relativo al carattere non necessario della decisione impugnata in rapporto all’obiettivo da essa perseguito

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

d) Sul nono motivo dell’Ungheria, relativo al carattere non necessario della decisione impugnata in rapporto all’obiettivo da essa perseguito

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

e) Sul decimo motivo dell’Ungheria, relativo alla violazione del principio di proporzionalità a causa degli effetti particolari della decisione impugnata sull’Ungheria

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte IV. Sulle spese

«Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2015/1601 – Misure temporanee in materia di protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana – Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Quote di ricollocazione – Articolo 78, paragrafo 3, TFUE – Base giuridica – Presupposti di applicazione – Nozione di “atto legislativo” – Articolo 289, paragrafo 3, TFUE – Carattere obbligatorio per il Consiglio dell’Unione europea di conclusioni adottate dal Consiglio europeo – Articolo 15, paragrafo 1, TUE e articolo 68 TFUE – Forme sostanziali – Modificazione della proposta della Commissione europea – Requisiti di una nuova consultazione del Parlamento europeo e di un voto unanime in seno al Consiglio dell’Unione europea – Articolo 293 TFUE – Principi di certezza del diritto e di proporzionalità»

Nelle cause riunite C‑643/15 e C‑647/15,

aventi ad oggetto alcuni ricorsi di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposti rispettivamente il 2 e il 3 dicembre 2015,

Repubblica slovacca , rappresentata dal Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (C‑643/15),

e

Ungheria , rappresentata da M. Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti (C‑647/15),

ricorrenti,

sostenute da:

Repubblica di Polonia , rappresentata da B. Majczyna e M. Kamejsza, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da M. Chavrier, K. Pleśniak, N. Pethő e Z. Kupčová, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Regno del Belgio , rappresentato da J. Van Holm, M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti;

Repubblica federale di Germania , rappresentata da T. Henze, R. Kanitz e J. Möller (C‑647/15), in qualità di agenti;

Repubblica ellenica , rappresentata da M. Michelogiannaki e A. Samoni‑Rantou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo;

Repubblica francese , rappresentata da D. Colas, F.‑X. Bréchot e E. Armoet, in qualità di agenti;

Repubblica italiana , rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. D’Ascia, avvocato dello Stato;

Granducato di Lussemburgo , rappresentato da A. Germeaux, C. Schiltz e D. Holderer, in qualità di agenti;

Regno di Svezia , rappresentato da A. Falk, C. Meyer‑Seitz, U. Persson, O. Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, in qualità di agenti;

Commissione europea , rappresentata da M. Condou‑Durande e K. Talabér‑Ritz (C‑647/15) nonché da J. Baquero Cruz, A. Tokár (C‑643/15) e G. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen e A. Prechal (relatore), presidenti di sezione, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, M. Safjan, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 maggio 2017,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 luglio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Decisione impugnata: contesto, genesi e contenuto

A. Contesto della decisione impugnata

«(3)

La recente situazione di crisi nel Mediterraneo ha indotto le istituzioni dell’Unione [europea] a riconoscere immediatamente l’eccezionalità dei flussi migratori in tale regione e a chiedere misure concrete di solidarietà nei confronti degli Stati membri in prima linea. In particolare, nella riunione congiunta dei ministri dell’interno e degli affari esteri del 20 aprile 2015, la Commissione [europea] ha presentato un piano di azione immediato in dieci punti in risposta alla crisi, che comprende un impegno a vagliare le opzioni per un meccanismo di ricollocazione di emergenza.

(…)

B. Genesi della decisione impugnata

C. Contenuto della decisione impugnata

«(2)

Conformemente all’articolo 80 [TFUE], le politiche dell’Unione relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione e la loro attuazione devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra Stati membri, e gli atti dell’Unione adottati in questo settore devono contenere misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale principio.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

«1. La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, al fine di aiutare tali Stati membri ad affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio.

La Commissione presenta, se del caso, proposte volte a modificare la presente decisione onde tener conto dell’evoluzione della situazione sul terreno e del suo impatto sul meccanismo di ricollocazione, nonché dell’evoluzione della pressione sugli Stati membri, in particolare gli Stati membri in prima linea».

«Ai fini della presente decisione si intende per:

(…)

«1. È soggetto a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente che ha presentato la sua domanda di protezione internazionale in Italia o in Grecia e per il quale tali Stati sarebbero stati altrimenti competenti conformemente ai criteri di determinazione dello Stato membro competente stabiliti al capo III del regolamento [Dublino III].
«1. 120000 richiedenti sono ricollocati negli altri Stati membri come segue:

Allo stesso modo, uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione, con le debite motivazioni, che è confrontato a un’analoga situazione di emergenza. La Commissione valuta i motivi addotti e presenta le opportune proposte al Consiglio, come previsto all’articolo 1, paragrafo 2».

«3 bis. Per quanto riguarda la ricollocazione dei richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono scegliere di adempiere ai loro obblighi ammettendo nel loro territorio cittadini siriani presenti in Turchia, a titolo di programmi nazionali o multilaterali di ammissione legale di persone in evidente bisogno di protezione internazionale diversi dal programma di reinsediamento oggetto delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 luglio 2015. Il numero di persone ammesse a tale titolo da uno Stato membro comporta una riduzione corrispondente dell’obbligo dello Stato membro in questione.

(…)».

«(…)

(…)

(…)».

«1. Nell’attuare la presente decisione gli Stati membri considerano in primo luogo l’interesse superiore del minore.

II. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

III. Sui ricorsi

A. Visione d’insieme dei motivi di ricorso

B. Rilievo preliminare

C. Sui motivi di ricorso relativi all’inadeguatezza dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE a fungere da base giuridica della decisione impugnata

D. Sui motivi di ricorso riguardanti la regolarità della procedura di adozione della decisione impugnata e relativi alla violazione delle forme sostanziali

«Vista l’urgenza della situazione e come annunciato nella lettera di consultazione del Parlamento, approfitto dell’occasione per informarvi che vi sarà un importante cambiamento rispetto alla proposta iniziale [della Commissione].

L’Ungheria non si considera come un paese in prima linea e ci ha informato che non desidera essere beneficiaria della ricollocazione.

Il Parlamento potrà tener conto di tale elemento nel proprio parere».

E. Sui motivi di ricorso attinenti al merito

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

«(…) La chiave di distribuzione proposta dovrebbe basarsi sui seguenti criteri: a) popolazione complessiva (40%); b) PIL (40%); c) media delle domande di asilo per milione di abitanti nel periodo 2010‑2014 (10% con un tetto massimo del 30% dell’effetto popolazione e PIL sulla chiave, onde evitare effetti sproporzionati sulla distribuzione globale); d) tasso di disoccupazione (10% con un tetto massimo del 30% dell’effetto popolazione e PIL sulla chiave, onde evitare effetti sproporzionati sulla distribuzione globale). (…)».

IV. Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingue processuali: lo slovacco e l’ungherese.

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