Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 ottobre 2017.

Priimta 2017-10-12 · ECLI:EU:C:2017:757 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-278/16
Teismas
Court of Justice
Data
2017-10-12
ECLI
ECLI:EU:C:2017:757
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.L. da Cruz VilaçaPirmininkas · pranešėjasA. TizzanoTeisėjasE. LevitsTeisėjasM. BergerTeisėjasF. BiltgenGeneralinis advokatasN. WahlKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

12 ottobre 2017 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – Traduzione di “ documenti fondamentali” – Nozione di “documenti fondamentali” – Decreto penale, pronunciato al termine di un procedimento unilaterale semplificato, di condanna del suo destinatario al pagamento di una pena pecuniaria per un reato minore»

Nella causa C‑278/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Aachen (Tribunale del Land, Aquisgrana, Germania), con decisione del 6 maggio 2016, pervenuta in cancelleria il 19 maggio 2016, nel procedimento penale a carico di

Frank Sleutjes,

con l’intervento di:

Staatsanwaltschaft Aachen,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, E. Levits, M. Berger e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(14)

Il diritto all’interpretazione e alla traduzione per coloro che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento è sancito dall’articolo 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950], come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. La presente direttiva facilita l’applicazione di tale diritto nella pratica. A tal fine, lo scopo della presente direttiva è quello di assicurare il diritto di persone indagate o imputati all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali al fine di garantire il loro diritto ad un processo equo.

(…)

(…)

«1. La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione di un mandato di arresto europeo.
«1. Gli Stati membri assicurano che gli indagati o gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale ricevano, entro un periodo di tempo ragionevole, una traduzione scritta di tutti i documenti che sono fondamentali per garantire che siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del procedimento.

Diritto tedesco

Il GVG

La StPo

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se l’articolo 3 della [direttiva 2010/64] debba essere interpretato nel senso che la nozione di “sentenza” ( Urteil ) di cui all’articolo 37, paragrafo 3, della [StPO] includa i decreti penali di condanna ( Strafbefehle ) ai sensi degli articoli 407 e segg. della [StPO]».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 3 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che un atto, quale il decreto previsto dal diritto nazionale al fine di sanzionare reati minori ed emesso da un giudice al termine di un procedimento unilaterale semplificato, costituisce un «documento fondamentale», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, del quale, conformemente ai requisiti formali prescritti da tale disposizione, deve essere garantita una traduzione scritta agli indagati o agli imputati che non comprendono la lingua del procedimento affinché sia garantito che questi ultimi siano in grado di esercitare i loro diritti della difesa e sia quindi tutelata l’equità del procedimento.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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