Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017.

Priimta 2017-12-20 · ECLI:EU:C:2017:994 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-434/16
Teismas
Court of Justice
Data
2017-12-20
ECLI
ECLI:EU:C:2017:994
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasA. RosasTeisėjasC. ToaderTeisėjasA. PrechalTeisėjasE. JarašiūnasGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisM. Aleksejev
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

20 dicembre 2017 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “dati personali” – Risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale – Annotazioni dell’esaminatore relative a tali risposte – Articolo 12, lettere a) e b) – Portata dei diritti di accesso e di rettifica della persona interessata»

Nella causa C‑434/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Corte Suprema, Irlanda), con decisione del 29 luglio 2016, pervenuta in cancelleria il 4 agosto 2016, nel procedimento

Peter Nowak

contro

Data Protection Commissioner,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader, A. Prechal ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 giugno 2017,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 luglio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 95/46

«(25)

considerando che i principi di tutela si esprimono, da un lato, nei vari obblighi a carico delle persone (…) responsabili del trattamento, obblighi relativi in particolare alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla notificazione all’autorità di controllo, alle circostanze in cui il trattamento può essere effettuato e, dall’altro, nel diritto delle persone, i cui dati sono oggetto di trattamento, di esserne informate, di poter accedere ai dati, e chiederne la rettifica, o di opporsi al trattamento in talune circostanze;

(…)

«1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali devono essere:
«Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:

oppure

(…)

oppure

(…)

oppure

«Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:

(…)

«1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 10, dell’articolo 11, paragrafo 1 e degli articoli 12 e 21, qualora tale restrizione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia:

(…)

(…)».

«Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:

(…)».

«1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche siano incaricate di sorvegliare, nel suo territorio, l’applicazione delle disposizioni di attuazione della presente direttiva, adottate dagli Stati membri.

(…)

(…)

È possibile un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni dell’autorità di controllo recanti pregiudizio.

(…)».

Regolamento (UE) 2016/679

«1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (…)

(…)

«1. Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 (…), qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:

(…)

(…)

(…)».

Diritto irlandese

«dati concernenti un individuo vivente che è o può essere identificato a partire dai dati in questione o dagli stessi dati combinati con altre informazioni che sono detenute, o possono probabilmente essere acquisite, dal responsabile del trattamento dei dati».

«a)

ai fini del presente articolo si presume che la richiesta presentata da una persona ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo relativa ai risultati di un esame da essa svolto, sia effettuata

se questa è posteriore; (…)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se le informazioni registrate nelle risposte o a titolo di risposte fornite da un candidato durante un esame professionale possano costituire dati personali ai sensi della direttiva 95/46.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell’esaminatore relative a tali risposte costituiscono dati personali, ai sensi di tale disposizione.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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