Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 novembre 2017.

Priimta 2017-11-28 · ECLI:EU:C:2017:908 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-514/16
Teismas
Court of Justice
Data
2017-11-28
ECLI
ECLI:EU:C:2017:908
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasA. TizzanoTeisėjasM. IlešičTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasC. VajdaTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjas · pranešėjasA. ArabadjievTeisėjasC. ToaderTeisėjasM. SafjanTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasA. PrechalGeneralinis advokatasY. BotKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

28 novembre 2017 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Incidente avvenuto presso un’azienda agricola – Incidente che coinvolge un trattore agricolo fermo ma con il motore acceso al fine di azionare una pompa per lo spargimento di erbicida»

Nella causa C‑514/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal da Relação de Guimarães (Corte d’appello di Guimarães, Portogallo), con decisione del 23 giugno 2016, pervenuta in cancelleria il 3 ottobre 2016, nel procedimento

Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade,

Fausto da Silva Rodrigues de Andrade

contro

José Manuel Proença Salvador,

Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais SA,

Jorge Oliveira Pinto,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, C.G. Fernlund e C. Vajda, presidenti di sezione, J.–C. Bonichot, A. Arabadjiev (relatore), C. Toader, M. Safjan, D. Šváby e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«Ai sensi della presente direttiva, s’intende per:

(…)».

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie, fatta salva l’applicazione dell’articolo 4, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti e le modalità dell’assicurazione sono determinati nell’ambito di tali misure».
«Ogni Stato membro può derogare al disposto dell’articolo 3:

(…)

(…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della [prima direttiva] si applichi all’uso di veicoli in qualsiasi luogo, pubblico o privato, solamente nei casi in cui siano in movimento o anche qualora siano fermi ma con il motore acceso.

si è rovesciato su quattro operai che stavano effettuando tale operazione nei terrazzamenti inferiori, provocando il decesso di un’operaia che teneva il tubo con cui veniva effettuata la polverizzazione.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui un trattore agricolo è stato coinvolto in un incidente allorché la sua funzione principale, nel momento in cui si è verificato l’incidente, consisteva non nel servire da mezzo di trasporto ma nel generare, in quanto macchina da lavoro, la forza motrice necessaria per azionare la pompa di un polverizzatore d’erbicida.

Firme

(*1) Lingua processuale: il portoghese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.