Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020.

Priimta 2020-10-06 · ECLI:EU:C:2020:792 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-66/18
Teismas
Court of Justice
Data
2020-10-06
ECLI
ECLI:EU:C:2020:792
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasA. PrechalTeisėjasM. VilarasTeisėjasM. SafjanTeisėjasS. RodinTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasC. ToaderTeisėjasC. LycourgosGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisR. Șereș
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 ottobre 2020 (*1)

Indice

I. Contesto normativo

A. Normativa dell’OMC

2. Il GATS

B. Diritto dell’Unione

C. Diritto ungherese

II. Procedimento precontenzioso

III. Sul ricorso

A. Sulla ricevibilità

B. Sulla competenza della Corte

C. Nel merito

a) Sugli effetti da riconoscere all’impegno dell’Ungheria, per quanto riguarda i servizi di insegnamento superiore, alla luce della regola del trattamento nazionale contenuta nell’articolo XVII del GATS

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

b) Sulla modifica delle condizioni di concorrenza a favore dei prestatori nazionali analoghi

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

c) Sulla giustificazione ai sensi dell’articolo XIV del GATS

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

a) Sull’articolo XVII del GATS

1) Sulla modifica delle condizioni di concorrenza a favore dei prestatori nazionali analoghi

i) Argomenti delle parti ii) Giudizio della Corte

2) Sull’esistenza di una giustificazione

i) Argomenti delle parti ii) Giudizio della Corte

b) Sull’articolo 49 TFUE

1) Sull’applicabilità dell’articolo 49 TFUE

i) Argomenti delle parti ii) Giudizio della Corte

2) Sull’esistenza di una restrizione

i) Argomenti delle parti ii) Giudizio della Corte

3) Sull’esistenza di una giustificazione

i) Argomenti delle parti ii) Giudizio della Corte

c) Sull’articolo 16 della direttiva 2006/123 e, in subordine, sull’articolo 56 TFUE

1) Sull’applicabilità della direttiva 2006/123

i) Argomenti delle parti ii) Giudizio della Corte

2) Sull’esistenza di una restrizione

i) Argomenti delle parti ii) Giudizio della Corte

3) Sull’esistenza di una giustificazione

i) Argomenti delle parti ii) Giudizio della Corte

a) Sull’applicabilità della Carta

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

b) Sull’esistenza di limitazioni ai diritti fondamentali interessati

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

c) Sull’esistenza di una giustificazione

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte Sulle spese

«Inadempimento di uno Stato – Ricevibilità – Competenza della Corte – Accordo generale sugli scambi di servizi – Articolo XVI – Accesso al mercato – Elenco di impegni specifici – Condizione relativa all’esistenza di un’autorizzazione – Articolo XX, paragrafo 2 – Articolo XVII – Trattamento nazionale – Prestatore di servizi con sede in uno Stato terzo – Normativa nazionale di uno Stato membro che impone condizioni per la fornitura di servizi di insegnamento superiore nel proprio territorio – Requisito relativo alla conclusione di un accordo internazionale con lo Stato in cui ha sede il prestatore – Requisito relativo all’offerta di una formazione nello Stato in cui ha sede il prestatore – Modifica delle condizioni di concorrenza a favore dei prestatori nazionali – Giustificazione – Ordine pubblico – Prevenzione delle pratiche ingannevoli – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Articolo 16 – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Esistenza di una restrizione – Giustificazione – Motivi imperativi di interesse generale – Ordine pubblico – Prevenzione delle pratiche ingannevoli – Livello elevato di qualità dell’insegnamento – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 13 – Libertà accademica – Articolo 14, paragrafo 3 – Libertà di creare istituti di insegnamento – Articolo 16 – Libertà d’impresa – Articolo 52, paragrafo 1»

Nella causa C‑66/18,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 1 o febbraio 2018,

Commissione europea , rappresentata da V. Di Bucci, L. Malferrari, B. De Meester e K. Talabér-Ritz, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Ungheria , rappresentata da M.Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Vilaras, M. Safjan e S. Rodin, presidenti di sezione, E. Juhász, J. Malenovský (relatore), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, C. Toader e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: R. Șereș, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 giugno 2019,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 marzo 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Contesto normativo

A. Normativa dell’OMC

«Ciascun membro garantisce la conformità delle proprie leggi, dei propri regolamenti e delle proprie procedure amministrative con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli accordi allegati».
«1. Il presente accordo si applica a provvedimenti adottati dai membri che incidono sugli scambi di servizi.

(...)

(...)

Nell’adempimento degli obblighi e degli impegni derivanti dall’accordo, ciascun membro prenderà tutte le opportune misure a sua disposizione per garantirne l’osservanza da parte di governi e autorità regionali e locali, nonché di organismi non governativi nell’ambito del suo territorio;

(...)».

«Fermo restando l’obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra paesi dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente accordo è inteso ad impedire l’adozione o l’applicazione da parte dei membri di misure:

(...)

(...)».

«1. Per quanto concerne l’accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite all’articolo I, ciascun membro accorderà ai servizi e ai prestatori di servizi di un altro membro un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nel suo elenco.
«1. Nei settori inseriti nel suo elenco e ferme restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascun membro accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un altro membro un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi.
«1. Ciascun membro indica in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi della parte III del presente accordo. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco deve specificare:

(...)

«Il sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC svolge un ruolo essenziale nell’assicurare certezza e prevedibilità al sistema commerciale multilaterale. I membri riconoscono che esso serve a tutelare i diritti e gli obblighi dei membri derivanti dagli accordi contemplati, nonché a chiarire le disposizioni attuali di tali accordi conformemente alle norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale. Le raccomandazioni e le decisioni del[l’organo di conciliazione] non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi contemplati».
«I panel hanno la funzione di assistere [l’organo di conciliazione] ad adempiere ai compiti ad esso attribuiti dalla presente intesa e dagli accordi contemplati. Un panel dovrebbe pertanto procedere a una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame, ivi compresa una valutazione oggettiva dei fatti in questione, dell’applicabilità degli accordi contemplati pertinenti e della compatibilità [dei fatti] con tali accordi, e procedere alle ulteriori constatazioni che possono aiutare [l’organo di conciliazione] a formulare le raccomandazioni o le decisioni previste negli accordi contemplati. I panel dovrebbero procedere a regolari consultazioni con le parti della controversia e offrire loro adeguate occasioni per elaborare una soluzione reciprocamente soddisfacente».
«6. Un appello si limita alle questioni giuridiche contemplate nella relazione del panel e alle interpretazioni giuridiche sviluppate dal panel.

(...)

(...)».

«Qualora un panel o l’organo d’appello giunga alla conclusione che una misura è incompatibile con un accordo contemplato, esso raccomanda che il membro interessato renda tale misura conforme all’accordo. Oltre a formulare le proprie raccomandazioni, il panel o l’organo d’appello può suggerire i modi in cui il membro interessato potrebbe ottemperare a tali raccomandazioni».
«1. Per garantire un’efficace risoluzione delle controversie a vantaggio di tutti i membri è essenziale che le raccomandazioni e le decisioni [dell’organo di conciliazione] siano prontamente rispettate.

(...)

(...)

(...)».

«La compensazione e la sospensione di concessioni o di altri obblighi sono misure provvisorie cui si può fare ricorso nei casi in cui le raccomandazioni e le decisioni non siano applicate entro un periodo ragionevole. (...)».
«Nel cercare di ottenere riparazione di una violazione di obblighi o di un altro annullamento o pregiudizio dei benefici previsti dagli accordi contemplati o di un impedimento al conseguimento di un obiettivo degli accordi contemplati, i membri utilizzano e rispettano le norme e procedure della presente intesa».

B. Diritto dell’Unione

«Il concetto di “ordine pubblico”, come interpretato dalla Corte di giustizia, comprende la protezione contro una minaccia effettiva e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività e può includere, in particolare, questioni legate alla dignità umana, alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili ed al benessere degli animali. (...)».
«1. Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.

Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un’attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.

Gli Stati membri non possono subordinare l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

(...)

C. Diritto ungherese

II. Procedimento precontenzioso

III. Sul ricorso

A. Sulla ricevibilità

B. Sulla competenza della Corte

C. Nel merito

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

1) Sulla modifica delle condizioni di concorrenza a favore dei prestatori nazionali analoghi

i) Argomenti delle parti

ii) Giudizio della Corte

2) Sull’esistenza di una giustificazione

i) Argomenti delle parti

ii) Giudizio della Corte

1) Sull’applicabilità dell’articolo 49 TFUE

i) Argomenti delle parti

ii) Giudizio della Corte

2) Sull’esistenza di una restrizione

i) Argomenti delle parti

ii) Giudizio della Corte

3) Sull’esistenza di una giustificazione

i) Argomenti delle parti

ii) Giudizio della Corte

1) Sull’applicabilità della direttiva 2006/123

i) Argomenti delle parti

ii) Giudizio della Corte

2) Sull’esistenza di una restrizione

i) Argomenti delle parti

ii) Giudizio della Corte

3) Sull’esistenza di una giustificazione

i) Argomenti delle parti

ii) Giudizio della Corte

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

1) Argomenti delle parti

2) Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’ungherese.

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