Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2020.

Priimta 2020-06-18 · ECLI:EU:C:2020:476 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-78/18
Teismas
Court of Justice
Data
2020-06-18
ECLI
ECLI:EU:C:2020:476
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasE. ReganTeisėjasS. RodinTeisėjasL.S. RossiTeisėjasI. JarukaitisTeisėjasE. JuhászTeisėjasM. IlešičTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasN. PiçarraGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisR. Șereș
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

18 giugno 2020 (*1)

«Inadempimento di uno Stato – Ricevibilità – Articolo 63 TFUE – Libertà di circolazione dei capitali – Esistenza di una restrizione – Onere della prova – Discriminazione indiretta sulla base della provenienza dei capitali – Articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alla libertà di associazione – Normativa nazionale che impone obblighi sanzionabili di registrazione, di dichiarazione e di pubblicità alle associazioni che ricevono sostegno finanziario proveniente da altri Stati membri o da paesi terzi – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto al rispetto della vita privata – Articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Diritto alla protezione dei dati personali – Normativa nazionale che impone la divulgazione di informazioni relative alle persone che forniscono sostegno finanziario ad associazioni, nonché all’importo di tale sostegno – Giustificazione – Ragione imperativa di interesse generale – Trasparenza del finanziamento associativo – Articolo 65 TFUE – Ordine pubblico – Pubblica sicurezza – Lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata – Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali»

Nella causa C‑78/18,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 6 febbraio 2018,

Commissione europea , rappresentata inizialmente da V. Di Bucci, L. Havas, L. Malferrari e K. Talabér‑Ritz, e successivamente da V. Di Bucci, L. Havas e L. Malferrari, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

Regno di Svezia , rappresentato da A. Falk, C. Meyer‑Seitz e H. Shev, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Ungheria , rappresentata da M.Z. Fehér e G. Koós, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, S. Rodin, L.S. Rossi e I. Jarukaitis, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský (relatore), D. Šváby e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona

cancelliere: R. Șereș, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 ottobre 2019,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 gennaio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I. Legislazione ungherese

«1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, per organizzazione che riceve sostegno dall’estero si intende un’associazione o fondazione che beneficia di un apporto finanziario ai sensi del paragrafo 2 (in prosieguo, congiuntamente denominate: «organizzazione che riceve sostegno dall’estero»).

(...)

«1. Ogni associazione o fondazione, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, comunica la propria trasformazione in organizzazione che riceve sostegno dall’estero entro 15 giorni a decorrere dal momento in cui l’ammontare degli aiuti da essa ricevuti nel corso dell’anno in questione raggiunga il doppio dell’importo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della legge n. LIII del 2017, sulla prevenzione e la lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecite e al finanziamento del terrorismo.
«1. Qualora l’associazione o fondazione non rispetti gli obblighi a essa incombenti in forza della presente legge, il pubblico ministero, non appena venga a conoscenza di tale circostanza e in applicazione delle norme a essa applicabili, intima all’associazione o fondazione di adempiere detti obblighi entro 30 giorni.
«1. Qualora, nell’anno successivo all’esercizio fiscale di cui all’articolo 2, paragrafo 3, l’apporto di denaro o di altri attivi patrimoniali di cui ha beneficiato l’organizzazione che riceve sostegno dall’estero non raggiunga il doppio dell’importo indicato all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della legge n. LIII del 2017, sulla prevenzione e la lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecite e al finanziamento del terrorismo, l’associazione o fondazione cessa di essere considerata un’organizzazione che riceve sostegno dall’estero e comunica tale informazione – applicando per analogia le disposizioni relative alla dichiarazione – entro 30 giorni dall’adozione della sua relazione annuale per l’anno in cui si è verificata tale circostanza. Il giudice della registrazione comunica parimenti detta circostanza, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 4, al ministro preposto alla gestione del portale delle informazioni civili, il quale provvede tempestivamente a cancellare i dati dell’organizzazione di cui trattasi dalla piattaforma elettronica istituita a tal scopo.
«L’esercizio del diritto di associazione (...) non può consistere in un atto illecito o in un incitamento a commettere un atto illecito (...)».
«Il giudice scioglie l’associazione, su domanda del pubblico ministero, se il suo funzionamento o la sua attività viola l’articolo 3, paragrafi da 3 a 5».

«a)

infliggere una sanzione compresa tra 10000 e 900000 [HUF (circa tra 30 e 2700 euro)] all’organizzazione o al rappresentante (...);

II. Procedimento precontenzioso

III. Procedimento dinanzi alla Corte

IV. Sulla ricevibilità

V. Sull’onere della prova

VI. Nel merito

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

a) Argomenti delle parti

b) Giudizio della Corte

VII. Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’ungherese.

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