Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2020.

Priimta 2020-10-06 · ECLI:EU:C:2020:791 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-511/18
Teismas
Court of Justice
Data
2020-10-06
ECLI
ECLI:EU:C:2020:791
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasA. PrechalTeisėjasM. SafjanTeisėjasP.G. XuerebTeisėjasL.S. RossiTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjas · pranešėjasT. von DanwitzTeisėjasC. ToaderTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasN. PiçarraGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 ottobre 2020 (*1)

[Testo rettificato con ordinanza del 16 novembre 2020]

Indice

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 95/46

Direttiva 97/66

Direttiva 2000/31

Direttiva 2002/21

Direttiva 2002/58

Regolamento 2016/679

Diritto francese

Codice della sicurezza interna

CPCE

Legge n. 2004‑575, del 21 giugno 2004, per la fiducia nell’economia digitale

Decreto n. 2011‑219

Diritto belga

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑511/18

Causa C‑512/18

Causa C‑520/18

Sul procedimento dinanzi alla Corte

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime questioni nelle cause C‑511/18 e C‑512/18 e sulle questioni prima e seconda nella causa C‑520/18

Osservazioni preliminari

Sull’ambito di applicazione della direttiva 2002/58

Sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58

Sulle questioni seconda e terza nella causa C‑511/18

Sull’analisi automatizzata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione

Sulla raccolta in tempo reale dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione

Sull’informazione delle persone i cui dati sono stati raccolti o analizzati

Sulla seconda questione nella causa C‑512/18

Sulla terza questione nella causa C‑520/18

Sulle spese

«Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Fornitori di servizi di hosting e fornitori di accesso a Internet – Conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione – Analisi automatizzata dei dati – Accesso in tempo reale ai dati – Salvaguardia della sicurezza nazionale e lotta al terrorismo – Lotta alla criminalità – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo3, e articolo 3 – Riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 – Direttiva 2000/31/CE – Ambito di applicazione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 4, da 6 a 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2, TUE»

Nelle cause riunite C‑511/18, C‑512/18 e C‑520/18,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisioni del 26 luglio 2018, pervenute in cancelleria il 3 agosto 2018 (C‑511/18 e C‑512/18), e dalla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio), con decisione del 19 luglio 2018, pervenuta in cancelleria il 2 agosto 2018 (C‑520/18), nei procedimenti

La Quadrature du Net (C‑511/18 e C‑512/18),

French Data Network (C‑511/18 e C‑512/18),

Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs (C‑511/18 e C‑512/18),

Igwan.net (C‑511/18),

contro

Premier ministre (C‑511/18 e C‑512/18),

Garde des Sceaux, ministre de la Justice (C‑511/18 e C‑512/18),

Ministre de l’Intérieur (C‑511/18),

Ministre des Armées (C‑511/18),

con l’intervento di:

Privacy International (C‑512/18),

Center for Democracy and Technology (C‑512/18),

e

Ordre des barreaux francophones et germanophone,

Académie Fiscale ASBL,

UA,

Liga voor Mensenrechten ASBL,

Ligue des Droits de l’Homme ASBL,

VZ,

WY,

XX

contro

Conseil des ministres,

con l’intervento di:

Child Focus (C‑520/18),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Safjan, P.G. Xuereb e L.S. Rossi, presidenti di sezione, J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz (relatore), C. Toader, K. Jürimäe, C. Lycourgos e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alle udienze del 9 e 10 settembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 gennaio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 95/46

«Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai trattamenti di dati personali:
«Fatti salvi ricorsi amministrativi che possono essere promossi, segnatamente dinanzi all’autorità di controllo di cui all’articolo 28, prima che sia adita l’autorità giudiziaria, gli Stati membri stabiliscono che chiunque possa disporre di un ricorso giurisdizionale in caso di violazione dei diritti garantitigli dalle disposizioni nazionali applicabili al trattamento in questione».

Direttiva 97/66

«1. Gli Stati membri garantiscono mediante normative nazionali la riservatezza delle comunicazioni effettuate mediante la rete pubblica di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione offerti al pubblico. In particolare essi vietano l’ascolto, l’intercettazione, la memorizzazione o altri generi di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni ad opera di persone diverse dagli utenti, senza il consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1.

Direttiva 2000/31

«(14)

La protezione dei singoli relativamente al trattamento dei dati personali è disciplinata unicamente dalla direttiva [95/46] e dalla direttiva [97/66], che sono integralmente applicabili ai servizi della società dell’informazione. Dette direttive già istituiscono un quadro giuridico comunitario nel campo della protezione dei dati personali e pertanto non è necessario includere tale aspetto nella presente direttiva per assicurare il buon funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri. L’applicazione della presente direttiva deve essere pienamente conforme ai principi relativi alla protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda le comunicazioni commerciali non richieste e il regime di responsabilità per gli intermediari. La presente direttiva non può impedire l’utilizzazione anonima di reti aperte quali Internet.

«1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno garantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione tra Stati membri.

(...)

(...)

(...)».

«Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

(...)».

«1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Direttiva 2002/21

«La definizione di “servizio della società dell’informazione” di cui all’articolo 1 della direttiva [98/34, come modificata dalla direttiva 98/48,] abbraccia una vasta gamma di attività economiche che si svolgono online. La maggior parte di tali attività non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva in quanto non consistono interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica. La telefonia vocale e i servizi di posta elettronica sono disciplinati dalla presente direttiva. La stessa impresa, ad esempio un fornitore di servizi Internet, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale l’accesso ad Internet, sia servizi non contemplati dalla presente direttiva, quali la fornitura di materiale in rete».
«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

(...)».

Direttiva 2002/58

«(2)

La presente direttiva mira a rispettare i diritti fondamentali e si attiene ai principi riconosciuti in particolare dalla [Carta]. In particolare, la presente direttiva mira a garantire il pieno rispetto dei diritti di cui agli articoli 7 e 8 di tale Carta.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

«1. La presente direttiva prevede l’armonizzazione delle disposizioni nazionali necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata e alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e per assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all’interno [dell’Unione europea].
«Salvo diversa disposizione, ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui alla direttiva [95/46] e alla direttiva [2002/21].

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(...)».

«La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati».
«1. Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell’articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza.

(...)

«1. I dati sul traffico relativi agli abbonati ed agli utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica o di un servizio pubblico di comunicazione elettronica devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo e l’articolo 15, paragrafo 1.

(...)

«Se i dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, relativi agli utenti o abbonati di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico possono essere sottoposti a trattamento, essi possono esserlo soltanto a condizione che siano stati resi anonimi o che l’utente o l’abbonato abbiano dato il loro consenso, e sempre nella misura e per la durata necessaria per la fornitura di un servizio a valore aggiunto. Prima di chiedere il loro consenso, il fornitore del servizio deve informare gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti a trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest’ultimo, nonché sull’eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto. (...)».
«1. Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all’articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all’articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva [95/46], una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica, e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto [dell’Unione], compresi quelli di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull’Unione europea.

(...)

(...)».

Regolamento 2016/679

«Al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione, il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe essere equivalente in tutti gli Stati membri. È opportuno assicurare un’applicazione coerente e omogenea delle norme a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in tutta l’Unione. (...)».
«1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

(...)

(...)

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

(...)».

«1. I dati personali sono:

(...)».

«1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

(...)

(...)

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica (...). Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell’Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito.

(...)».

«1. Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
«Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento».
«1. La direttiva [95/46] è abrogata a decorrere dal 25 maggio 2018.
«Il presente regolamento non impone obblighi supplementari alle persone fisiche o giuridiche in relazione al trattamento nel quadro della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione nell’Unione, per quanto riguarda le materie per le quali sono soggette a obblighi specifici aventi lo stesso obiettivo fissati dalla direttiva [2002/58]».

Diritto francese

Codice della sicurezza interna

«Esclusivamente al fine dell’esercizio delle rispettive funzioni, i servizi di informazione specializzati possono avvalersi delle tecniche di cui al titolo V del presente libro per la raccolta delle informazioni relative alla difesa e alla promozione dei seguenti interessi fondamentali della Nazione:

1 o

l’indipendenza nazionale, l’integrità del territorio e la difesa nazionale;

2°

gli interessi superiori della politica estera, l’esecuzione degli impegni europei e internazionali della Francia e la prevenzione di qualsiasi forma di ingerenza straniera;

3°

gli interessi superiori economici, industriali e scientifici della Francia;

4°

la prevenzione del terrorismo;

5°

la prevenzione:

6°

la prevenzione della criminalità e della delinquenza organizzate;

7°

la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa».

«Un decreto adottato del Conseil d’État [Consiglio di Stato], previo parere della Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement [Commissione nazionale di controllo delle tecniche di informazione, Francia], designa i servizi, diversi dai servizi di informazione specializzati, dipendenti dai Ministri della Difesa, dell’Interno e della Giustizia, nonché dai ministri incaricati dell’economia, del bilancio e delle dogane, che possono essere autorizzati a ricorrere alle tecniche di cui al titolo V del presente libro alle condizioni previste nel medesimo libro. Esso precisa, per ciascun servizio, le finalità di cui all’articolo L. 811‑3 e le tecniche che possono dare luogo ad autorizzazione».
«L’attuazione sul territorio nazionale delle tecniche di raccolta di informazioni di cui ai capi da I a IV del titolo V del presente libro è soggetta alla preventiva autorizzazione del Primo ministro, rilasciata previo parere della Commissione nazionale di controllo delle tecniche di informazione».
«L’autorizzazione di cui all’articolo L. 821‑1 è rilasciata su richiesta scritta e motivata del Ministro della Difesa, del Ministro dell’Interno, del Ministro della Giustizia o dei ministri incaricati dell’economia, del bilancio o delle dogane. Ogni ministro può delegare tale potere individualmente solo a collaboratori diretti ammessi al segreto della difesa nazionale.

La richiesta indica:

1 o

la tecnica o le tecniche da attuare;

2°

il servizio per il quale è presentata la richiesta;

3°

la o le finalità perseguite;

4°

il motivo o i motivi delle misure;

5°

la durata di validità dell’autorizzazione;

6°

la persona o le persone, il luogo o i luoghi ovvero i veicoli interessati.

Ai fini dell’applicazione del punto 6°, le persone la cui identità è ignota possono essere designate mediante i loro identificativi o il loro status e i luoghi o veicoli possono essere designati con riferimento alle persone oggetto della domanda.

(…)».

«La richiesta è comunicata al presidente o, in mancanza, a uno dei membri della Commissione nazionale di controllo delle tecniche di informazione tra quelli menzionati ai punti 2° e 3° dell’articolo L. 831‑1, il quale trasmette un parere al Primo ministro entro ventiquattro ore. Se la richiesta è esaminata dalla formazione ristretta o dalla formazione plenaria della Commissione, il Primo ministro ne viene informato senza ritardo e il parere è emesso entro settantadue ore».
«L’autorizzazione all’attuazione delle tecniche di cui ai capi da I a IV del titolo V del presente libro è rilasciata dal Primo ministro per una durata massima di quattro mesi. (…) L’autorizzazione contiene le motivazioni e le menzioni previste ai punti dal 1 o al 6° dell’articolo L. 821‑2. Tutte le autorizzazioni sono rinnovabili alle stesse condizioni previste nel presente capo.

Se è rilasciata dopo un parere negativo della Commissione nazionale di controllo delle tecniche di informazione, l’autorizzazione indica i motivi per i quali tale parere non è stato accolto.

(...)».

«La Commissione, di propria iniziativa o su reclamo di chiunque intenda verificare che nessuna tecnica di informazione sia attuata irregolarmente nei suoi confronti, procede al controllo della o delle tecniche di cui trattasi al fine di verificare che siano state o siano attuate nel rispetto del presente libro. Essa informa il reclamante di avere svolto le necessarie verifiche, senza confermare o negare la loro attuazione».
«Fatte salve le disposizioni particolari di cui all’articolo L. 854‑9 del presente codice, il Conseil d’État [Consiglio di Stato] è competente a conoscere, alle condizioni previste nel libro VII, titolo VII, capo III bis, del code de justice administrative [codice della giustizia amministrativa], dei ricorsi concernenti l’attuazione delle tecniche di informazione di cui al titolo V del presente libro.

Esso può essere adito da:

1 o chiunque intenda verificare che nessuna tecnica di informazione sia attuata in maniera irregolare nei suoi confronti e dimostri che è stata previamente espletata la procedura di cui all’articolo L. 833‑4;

2° la Commissione nazionale di controllo delle tecniche di informazione, alle condizioni previste dall’articolo L. 833‑8».

«In conformità alle condizioni previste nel capo I del titolo II del presente libro, può essere autorizzata la raccolta, in capo agli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche, ai soggetti indicati all’articolo L. 34‑1 del [CPCE] e a quelli menzionati al paragrafo I, punti 1 e 2, dell’articolo 6 della loi n. 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique [legge n. 2004‑575 del 21 giugno 2004, per la fiducia nell’economia digitale] [(JORF del 22 giugno 2004, pag. 11168)], delle informazioni o dei documenti trattati o conservati attraverso le loro reti o servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi i dati tecnici relativi all’identificazione dei numeri di abbonamento o di connessione ai servizi di comunicazione elettronica, al censimento di tutti i numeri di abbonamento o di connessione di una determinata persona, all’ubicazione delle apparecchiature terminali utilizzate nonché alle comunicazioni di un abbonato concernenti l’elenco dei numeri chiamati e chiamanti, la durata e la data delle comunicazioni.

In deroga all’articolo L. 821‑2, le richieste scritte e motivate riguardanti i dati tecnici relativi all’identificazione dei numeri di abbonamento o di connessione a servizi di comunicazione elettronica o al censimento di tutti i numeri di abbonamento o di connessione di una determinata persona sono trasmesse direttamente alla Commissione nazionale di controllo delle tecniche di informazione dagli agenti individualmente designati e autorizzati dei servizi di informazione di cui agli articoli L. 811‑2 e L. 811‑4. La Commissione emette il proprio parere alle condizioni previste dall’articolo L. 821‑3.

Un servizio del Primo ministro è incaricato di raccogliere le informazioni o i documenti presso gli operatori e i soggetti di cui al primo comma del presente articolo. La Commissione nazionale di controllo delle tecniche di informazione dispone di un accesso permanente, completo, diretto e immediato alle informazioni o ai documenti raccolti.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Conseil d’État [Consiglio di Stato], adottato previo parere della Commission nationale de l’informatique et des libertés [Commissione nazionale per l’informatica e le libertà, Francia] e della Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement [Commissione nazionale di controllo delle tecniche di informazione, Francia]».

«I. – Alle condizioni previste al capo I del titolo II del presente libro ed esclusivamente al fine della prevenzione del terrorismo, può essere individualmente autorizzata la raccolta in tempo reale, sulle reti degli operatori e dei soggetti di cui all’articolo L. 851‑1, delle informazioni o dei documenti previsti dal medesimo articolo L. 851‑1 relativi a una persona precedentemente identificata come potenzialmente collegata a una minaccia. Qualora sussistano fondati motivi di ritenere che una o più persone appartenenti all’ambiente della persona interessata dall’autorizzazione possano fornire informazioni per la finalità che giustifica l’autorizzazione, quest’ultima può essere accordata anche individualmente per ciascuna di tali persone.

I°bis. Il numero massimo di autorizzazioni rilasciate in applicazione del presente articolo e simultaneamente in vigore è stabilito dal Primo ministro, previo parere della Commissione nazionale di controllo delle tecniche di informazione. La decisione che fissa tale contingente e la sua ripartizione tra i ministri menzionati all’articolo L. 821‑2, primo comma, nonché il numero di autorizzazioni all’intercettazione rilasciate sono notificati alla Commissione.

(...)».

«I. – Alle condizioni previste dal capo I del titolo II del presente libro ed esclusivamente al fine della prevenzione del terrorismo, può essere imposta agli operatori e ai soggetti menzionati all’articolo L. 851‑1 l’attuazione sulle loro reti di trattamenti automatizzati destinati, in funzione di parametri specificati nell’autorizzazione, a individuare collegamenti in grado di rivelare una minaccia terroristica.

Tali trattamenti automatizzati utilizzano esclusivamente le informazioni o i documenti previsti all’articolo L. 851‑1, senza raccogliere dati diversi da quelli che rispondono ai loro parametri di progettazione e senza permettere l’identificazione delle persone alle quali si riferiscono le informazioni o i documenti.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’autorizzazione del Primo ministro precisa l’ambito tecnico dell’attuazione di tali trattamenti.

II. – La Commissione nazionale di controllo delle tecniche di informazione emette un parere sulla richiesta di autorizzazione relativa ai trattamenti automatizzati e sui parametri di rilevazione adottati. Essa dispone di un accesso permanente, completo e diretto a tali trattamenti nonché alle informazioni e ai dati raccolti. Essa è informata di ogni modifica apportata ai trattamenti e ai parametri e può formulare raccomandazioni.

La prima autorizzazione all’attuazione dei trattamenti automatizzati prevista al paragrafo I del presente articolo è rilasciata per un periodo di due mesi. L’autorizzazione può essere rinnovata alle condizioni relative alla durata previste al capo I del titolo II del presente libro. La richiesta di rinnovo contiene l’indicazione del numero di identificativi segnalati dal trattamento automatizzato e un’analisi della pertinenza di tali segnalazioni.

III. – Le condizioni previste all’articolo L. 871‑6 sono applicabili alle operazioni materiali effettuate per tale attuazione dagli operatori e dai soggetti di cui all’articolo L.851‑1.

IV. – Qualora i trattamenti menzionati al paragrafo I del presente articolo rilevino dati che possono qualificare l’esistenza di una minaccia di natura terroristica, il Primo ministro o uno dei soggetti da questo delegati può autorizzare, previo parere della Commissione nazionale di controllo delle tecniche di informazione emesso alle condizioni previste al capo I del titolo II del presente libro, l’identificazione della persona o delle persone interessate e la raccolta dei relativi dati. Tali dati sono utilizzati entro sessanta giorni a decorrere dalla raccolta e sono distrutti alla scadenza di detto termine, salvo che sussistano elementi seri che confermino l’esistenza di una minaccia terroristica collegata a una o più persone interessate.

(...)».

«Alle condizioni previste dal capo I del titolo II del presente libro, i dati tecnici relativi all’ubicazione delle apparecchiature terminali utilizzate di cui all’articolo L. 851‑1 possono essere raccolti su richiesta della rete e trasmessi in tempo reale dagli operatori ad un servizio del Primo ministro».
«I. – Le informazioni o i documenti di cui all’articolo L. 851‑1, ad eccezione del contenuto della corrispondenza intercorsa o delle informazioni consultate, sono:

1 o quelli elencati agli articoli R. 10‑13 e R. 10‑14 del [CPCE] e all’articolo 1 del decreto [n. 2011‑219];

2° i dati tecnici diversi da quelli menzionati al punto 1 o :

II. – Possono raccogliersi in applicazione dell’articolo L. 851‑1 esclusivamente le informazioni e i documenti menzionati al punto 1 o del paragrafo I. Tale raccolta ha luogo in tempo differito.

Fatta salva l’applicazione dell’articolo R. 851‑9, le informazioni elencate al punto 2° del paragrafo I possono essere raccolte solo in applicazione degli articoli L. 851‑2 e L. 851‑3 alle condizioni e nei limiti previsti da tali articoli».

CPCE

«I. – Il presente articolo si applica al trattamento dei dati personali nella prestazione al pubblico di servizi di comunicazione elettronica; in particolare, si applica alle reti che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati.

II. – Gli operatori di comunicazione elettronica, e in particolare le persone la cui attività consiste nell’offrire accesso a servizi di comunicazione al pubblico online, eliminano o rendono anonimi tutti i dati relativi al traffico, fatte salve le disposizioni dei paragrafi III, IV, V e VI.

Le persone che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica stabiliscono, nel rispetto delle disposizioni del comma precedente, procedure interne che consentano di soddisfare le richieste delle autorità competenti.

Le persone che, nell’esercizio di un’attività professionale principale o accessoria, offrono al pubblico una connessione che consente la comunicazione online tramite accesso alla rete, anche a titolo gratuito, sono tenute al rispetto delle disposizioni applicabili agli operatori di comunicazione elettronica ai sensi del presente articolo.

III. – Ai fini dell’indagine, dell’accertamento e del perseguimento dei reati o dell’inadempimento dell’obbligo definito all’articolo L. 336‑3 del code de la propriété intellectuelle [codice della proprietà intellettuale] o ai fini della prevenzione di attacchi ai sistemi di trattamento automatizzato dei dati previsti e puniti dagli articoli da 323‑1 a 323‑3‑1 del code pénal [codice penale], e al solo scopo di consentire, ove necessario, la messa a disposizione dell’autorità giudiziaria o dell’alta autorità di cui all’articolo L. 331‑12 del codice della proprietà intellettuale o dell’autorità nazionale per la sicurezza dei sistemi di informazione menzionata all’articolo L. 2321‑1 del code de la défense [codice della difesa], possono essere rinviate per un periodo massimo di un anno le operazioni dirette ad eliminare o a rendere anonime determinate categorie di dati tecnici. Con decreto adottato dopo aver consultato il Conseil d’État [Consiglio di Stato], e previo parere della Commissione nazionale per l’informatica e le libertà, sono stabilite, entro i limiti fissati al paragrafo VI, le suddette categorie di dati e la durata della loro conservazione, in funzione dell’attività degli operatori e della natura delle comunicazioni, nonché, se del caso, le modalità di compensazione delle spese identificabili e specifiche delle prestazioni garantite a tale titolo, su richiesta dello Stato, dagli operatori.

(...)

VI. – I dati conservati e trattati alle condizioni di cui ai paragrafi III, IV e V riguardano esclusivamente l’identificazione degli utenti dei servizi prestati dagli operatori, le caratteristiche tecniche delle comunicazioni fornite da questi ultimi e l’ubicazione delle apparecchiature terminali.

Essi non possono riguardare in alcun caso il contenuto della corrispondenza intercorsa o delle informazioni consultate, in qualsiasi modo, nell’ambito di tali comunicazioni.

La conservazione e il trattamento dei dati sono effettuati nel rispetto delle disposizioni della loi n. 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés [legge n. 78‑17 del 6 gennaio 1978, relativa all’informatica, ai file e alle libertà].

Gli operatori adottano le misure necessarie per impedire l’utilizzo di tali dati a fini diversi da quelli previsti nel presente articolo».

«I. – In applicazione dell’articolo L. 34‑1, paragrafo III, gli operatori di comunicazione elettronica conservano, ai fini dell’indagine, dell’accertamento e del perseguimento dei reati:

II. – Nel caso delle attività di telefonia, l’operatore conserva i dati di cui al paragrafo II e, inoltre, i dati che consentono di identificare l’origine e l’ubicazione della comunicazione.

III. – I dati di cui al presente articolo sono conservati per un periodo di un anno a decorrere dalla data della loro registrazione.

IV. – I costi supplementari identificabili e specifici sostenuti dagli operatori ai quali le autorità giudiziarie hanno ordinato di fornire dati rientranti nelle categorie menzionate nel presente articolo sono compensati con le modalità previste all’articolo R. 213‑1 del code de procédure pénale [codice di procedura penale]».

«I. – In applicazione dell’articolo L. 34‑1, paragrafo IV, gli operatori di comunicazioni elettroniche sono autorizzati a conservare, ai fini delle loro operazioni di fatturazione e di pagamento, i dati tecnici che consentono di identificare l’utente nonché i dati menzionati all’articolo R. 10‑13, paragrafo I, lettere b), c) e d).

II. – Per le attività di telefonia gli operatori possono conservare, oltre ai dati menzionati al paragrafo I, i dati tecnici relativi all’ubicazione della comunicazione, all’identificazione del destinatario o dei destinatari della comunicazione e i dati che consentono la fatturazione.

III. – I dati di cui ai paragrafi I e II del presente articolo possono essere conservati solo se sono necessari ai fini della fatturazione e del pagamento dei servizi resi. La loro conservazione deve essere limitata al tempo strettamente necessario a tale finalità e non può avere una durata superiore a un anno.

IV. – Per la sicurezza delle reti e degli impianti, gli operatori possono conservare per un periodo non superiore a tre mesi:

Legge n. 2004‑575, del 21 giugno 2004, per la fiducia nell’economia digitale

«I. – 1. Le persone la cui attività consiste nell’offrire al pubblico un accesso a servizi di comunicazione online informano i loro abbonati dell’esistenza di mezzi tecnici che consentono di limitare l’accesso a determinati servizi o di selezionarli e propongono loro almeno uno di tali mezzi.

(...)

(...)

II. – Le persone di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo I detengono e conservano i dati con modalità tali da permettere l’identificazione di chiunque abbia contribuito alla creazione del contenuto o di uno dei contenuti dei servizi da esse prestati.

Esse forniscono alle persone che pubblicano un servizio di comunicazione al pubblico online mezzi tecnici che consentano loro di soddisfare le condizioni di identificazione previste al paragrafo III.

L’autorità giudiziaria può chiedere ai prestatori di cui al paragrafo I, punti 1 e 2, che le siano comunicati i dati indicati nel primo comma.

Al trattamento di tali dati si applicano le disposizioni degli articoli 226‑17, 226‑21 e 226‑22 del codice penale.

Un decreto del Conseil d’État [Consiglio di Stato], adottato previo parere della Commissione nazionale per l’informatica e le libertà, definisce i dati menzionati nel primo comma nonché la durata e le modalità della loro conservazione.

(...)».

Decreto n. 2011‑219

«I dati di cui all’articolo 6, paragrafo II, della [LCEN], che le persone interessate sono tenute a conservare in forza di tale disposizione, sono i seguenti:

1 o per le persone menzionate al paragrafo I, punto 1, del medesimo articolo e per ciascuna connessione di loro abbonati:

2° per le persone menzionate al paragrafo I, punto 2, del medesimo articolo e per ciascuna operazione di creazione:

3° per le persone menzionate al paragrafo I, punti 1 e 2, del medesimo articolo, le informazioni fornite da un utente al momento della sottoscrizione di un contratto o della creazione di un account:

4° per le persone menzionate al paragrafo I, punti 1 e 2, del medesimo articolo, qualora la sottoscrizione del contratto o dell’account sia a pagamento, le seguenti informazioni relative al pagamento, per ciascuna operazione di pagamento:

I dati di cui ai punti 3° e 4° devono essere conservati solo nella misura in cui le persone interessate li raccolgono abitualmente».

«Il contributo alla creazione di contenuto comprende le operazioni relative a:
«I dati di cui all’articolo 1 sono conservati per un periodo di un anno:

Diritto belga

«§ 1. Fatta salva la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel [legge dell’8 dicembre 1992 sulla protezione della vita privata in materia di trattamento dei dati personali], i fornitori di servizi di telefonia pubblica, compresi quelli via Internet, di accesso a Internet e di posta elettronica su Internet, gli operatori che forniscono reti pubbliche di comunicazioni elettroniche, nonché gli operatori che forniscono uno di tali servizi, conservano i dati di cui al paragrafo 3 che sono da essi generati o trattati nell’ambito della fornitura dei rispettivi servizi di comunicazione.

Il contenuto delle comunicazioni non è disciplinato dal presente articolo.

L’obbligo di conservare i dati di cui al paragrafo 3 si applica anche alle chiamate non completate, nella misura in cui tali dati siano, nell’ambito della fornitura dei servizi di comunicazione interessati:

1 o per quanto riguarda i dati di telefonia, generati o trattati dagli operatori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione elettronica, oppure

2° per quanto riguarda i dati Internet, registrati da tali fornitori.

§ 2. Solamente le seguenti autorità possono ottenere, su semplice richiesta, dai fornitori e dagli operatori di cui al paragrafo 1, primo comma, dati conservati ai sensi del presente articolo, per le finalità e alle condizioni elencate in appresso:

1 o le autorità giudiziarie, nell’ambito della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di reati, per l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 46 bis e 88 bis del codice di procedura penale e nel rispetto delle condizioni previste da tali disposizioni;

2° i servizi di intelligence e di sicurezza, per la realizzazione di missioni di informazione che prevedono l’impiego dei metodi di raccolta di dati di cui agli articoli 16/2, 18/7 e 18/8 della loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité [legge organica del 30 novembre 1998 sui servizi di intelligence e di sicurezza] e nel rispetto delle condizioni stabilite da detta legge;

3° gli ufficiali di polizia giudiziaria dell’[Institut belge des services postaux et des télécommunications (Istituto belga dei servizi postali e delle telecomunicazioni, Belgio)], nell’ambito della ricerca, dell’accertamento e del perseguimento di reati che costituiscono una violazione degli articoli 114 e 124 e del presente articolo;

4° i servizi di emergenza che prestano assistenza in loco, quando, in seguito a una chiamata d’emergenza, non ottengono dal fornitore o dall’operatore interessato i dati identificativi del chiamante con l’ausilio della banca dati di cui all’articolo 107, § 2, terzo comma, oppure ottengono dati incompleti o inesatti. Possono richiedersi solamente i dati identificativi del chiamante e non oltre le 24 ore successive alla chiamata;

5° l’ufficiale di polizia giudiziaria della Cellule des personnes disparues de la Police Fédérale [Cellula “persone scomparse” della Polizia federale, Belgio], nell’ambito delle proprie funzioni di soccorso a persone in stato di pericolo, di ricerca di persone la cui scomparsa desti sospetti e in presenza di circostanze o indizi gravi che indichino che l’integrità fisica della persona scomparsa è in pericolo imminente. Solamente i dati di cui al paragrafo 3, primo e secondo comma, riguardanti la persona scomparsa e conservati nel corso delle 48 ore che precedono la richiesta dei dati possono essere richiesti all’operatore o al fornitore interessato per mezzo di un’autorità di polizia designata dal Re;

6° il Service de médiation pour les télécommunications [Servizio di mediazione per le telecomunicazioni, Belgio], al fine di identificare la persona che abbia fatto un uso illecito di una rete o di un servizio di comunicazione elettronica, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 3, punto 7°, della loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques [legge del 21 marzo 1991 relativa alla riforma di alcune imprese pubbliche economiche]. Possono richiedersi solamente i dati identificativi.

I fornitori e gli operatori di cui al paragrafo 1, primo comma, assicurano che i dati di cui al paragrafo 3 siano accessibili senza alcuna limitazione a partire dal Belgio e che tali dati e qualsiasi altra informazione necessaria che riguardi detti dati siano trasmessi senza indugio ed esclusivamente alle autorità di cui al presente paragrafo.

Fatte salve altre disposizioni di legge, i fornitori e gli operatori di cui al paragrafo 1, primo comma, non possono utilizzare i dati conservati ai sensi del paragrafo 3 per altre finalità.

§ 3. I dati che consentono l’identificazione dell’utente o dell’abbonato e dei mezzi di comunicazione, ad eccezione dei dati previsti in particolare dai commi secondo e terzo, sono conservati per dodici mesi a decorrere dalla data a partire dalla quale è possibile effettuare per l’ultima volta una comunicazione tramite il servizio utilizzato.

I dati relativi all’accesso e alla connessione dell’apparecchiatura terminale alla rete e al servizio, nonché i dati relativi all’ubicazione di tale apparecchiatura, compreso il punto del terminale della rete, sono conservati per dodici mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

I dati delle comunicazioni, ad eccezione del loro contenuto, comprese la loro origine e destinazione, sono conservati per dodici mesi a partire dalla data della comunicazione.

Il Re stabilisce, con decreto del Conseil de ministres [Consiglio dei ministri, Belgio], su proposta del Ministre de la Justice [Ministro della Giustizia, Belgio] e del Ministre [competente per le materie relative alle comunicazioni elettroniche] e previo parere della Commission de la protection de la vie privée [Commissione per la protezione della vita privata, Belgio] e dell’Istituto, i dati che devono essere conservati per ciascuna delle categorie di cui ai commi dal primo al terzo, nonché i requisiti che tali dati devono osservare.

(...)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑511/18

«1)

Se l’obbligo di conservazione generalizzata e indifferenziata, imposto ai fornitori sulla base delle disposizioni autorizzative di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2002/58], debba essere considerato, in un contesto caratterizzato da minacce gravi e persistenti alla sicurezza nazionale, e in particolare dal rischio terroristico, come un’ingerenza giustificata dal diritto alla sicurezza garantito dall’articolo 6 della [Carta] e dalle esigenze di sicurezza nazionale, la cui responsabilità è rimessa, a norma dell’articolo 4 [TUE], unicamente agli Stati membri.

Causa C‑512/18

«1)

Se, tenuto conto in particolare delle salvaguardie e dei controlli che accompagnano poi la raccolta e l’utilizzo dei dati di connessione di cui trattasi, l’obbligo di conservazione generalizzata e indifferenziata, imposto ai fornitori sulla base delle disposizioni autorizzative di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2002/58], debba essere considerato come un’ingerenza giustificata dal diritto alla sicurezza garantito dall’articolo 6 della [Carta] e dalle esigenze di sicurezza nazionale, la cui responsabilità è rimessa, a norma dell’articolo 4 [TUE], unicamente agli Stati membri.

Causa C‑520/18

«1)

Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva [2002/58], letto in combinato disposto con il diritto alla sicurezza, quale garantito dall’articolo 6 della [Carta], e con il diritto al rispetto dei dati di carattere personale, quale garantito dagli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della [Carta], debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede un obbligo generale per gli operatori e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare i dati relativi al traffico e all’ubicazione ai sensi della direttiva [2002/58], da essi generati o trattati nel quadro della fornitura di detti servizi, normativa nazionale che non si prefigge come obiettivo esclusivamente la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di fatti di criminalità grave, ma anche la garanzia della sicurezza nazionale, della difesa del territorio e della sicurezza pubblica, la ricerca, l’accertamento e il perseguimento di fatti diversi da quelli di criminalità grave o la prevenzione dell’uso non autorizzato dei sistemi di comunicazione elettronica, oppure la realizzazione di altro obiettivo identificato dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento [2016/679], e che è inoltre soggetta alle garanzie che essa stessa specifica per quanto concerne la conservazione dei dati e la loro consultazione.

Sul procedimento dinanzi alla Corte

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle prime questioni nelle cause C‑511/18 e C‑512/18 e sulle questioni prima e seconda nella causa C‑520/18

Osservazioni preliminari

Sull’ambito di applicazione della direttiva 2002/58

Sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58

se tali misure garantiscono, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati di cui trattasi sia subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che le persone interessate dispongano di garanzie effettive contro il rischio di abusi.

Sulle questioni seconda e terza nella causa C‑511/18

Sull’analisi automatizzata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione

Sulla raccolta in tempo reale dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione

Sull’informazione delle persone i cui dati sono stati raccolti o analizzati

Sulla seconda questione nella causa C‑512/18

Sulla terza questione nella causa C‑520/18

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

se tali misure garantiscono, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati di cui trattasi sia subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che le persone interessate dispongano di garanzie effettive contro il rischio di abusi.

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

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