Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 marzo 2021.

Priimta 2021-03-23 · ECLI:EU:C:2021:226 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-28/20
Teismas
Court of Justice
Data
2021-03-23
ECLI
ECLI:EU:C:2021:226
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasA. PrechalTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasA. KuminTeisėjasN. WahlTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasC. ToaderTeisėjasM. SafjanTeisėjas · pranešėjasD. ŠvábyTeisėjasI. JarukaitisTeisėjasN. JääskinenTeisėjasJ. PasserGeneralinis advokatasP. PikamäeKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

23 marzo 2021 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di “circostanze eccezionali” – Sciopero dei piloti organizzato nel rispetto della legge – Circostanze “interne” ed “esterne” all’attività del vettore aereo operativo – Articoli 16, 17 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Insussistenza di pregiudizio alla libertà di impresa, al diritto di proprietà e al diritto di negoziazione del vettore aereo»

Nella causa C‑28/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Attunda tingsrätt (Tribunale locale di Attunda, Svezia), con decisione del 16 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2020, nel procedimento

Airhelp Ltd

contro

Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, A. Prechal, L. Bay Larsen, A. Kumin e N. Wahl, presidenti di sezione, T. von Danwitz, C. Toader, M. Safjan, D. Šváby (relatore), I. Jarukaitis, N. Jääskinen e J. Passer, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 dicembre 2020,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 marzo 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(1)

L’intervento [dell’Unione] nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

(...)

«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

(...)

(...)

«1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:

(...)

(...)

(...)».

«Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

(...)».

Diritto svedese

«Qualora un’organizzazione di datori di lavoro, un datore di lavoro o un’organizzazione di lavoratori prevedano di adottare un’azione collettiva o di estendere un’azione collettiva in corso, sono tenuti a notificarlo per iscritto alla controparte e al Medlingsinstitutet [(Ufficio nazionale di conciliazione, Svezia)] con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi. Si intende per “giorno lavorativo” ogni giorno eccetto il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi, nonché la vigilia di Midsommar, di Natale e di Capodanno. Tale termine è calcolato con riferimento al momento in cui l’azione collettiva sarà avviata».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se uno sciopero dei piloti impiegati da un vettore aereo e necessari per effettuare un volo costituisca una “circostanza eccezionale” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, qualora lo sciopero non venga indetto in rapporto ad una misura decisa o comunicata dal vettore aereo, ma sia stato annunciato da organizzazioni di lavoratori a seguito di preavviso e legittimamente indetto nel rispetto della normativa nazionale, quale azione collettiva volta a indurre il vettore aereo ad aumentare le retribuzioni, a fornire prestazioni o a modificare le condizioni di lavoro al fine di soddisfare le richieste delle organizzazioni di lavoratori.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev’essere interpretato nel senso che un movimento di sciopero indetto da un sindacato del personale di un vettore aereo operativo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare del termine di preavviso imposto da quest’ultima, sciopero destinato a far valere le rivendicazioni dei lavoratori di tale vettore e al quale abbia aderito una categoria di personale indispensabile all’effettuazione di un volo, non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione.

Firme

(*1) Lingua processuale: lo svedese.

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