Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 maggio 2021.

Priimta 2021-05-12 · ECLI:EU:C:2021:379 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-70/20
Teismas
Court of Justice
Data
2021-05-12
ECLI
ECLI:EU:C:2021:379
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. VilarasTeisėjas · pranešėjasN. PiçarraTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasS. RodinTeisėjasK. JürimäeGeneralinis advokatasM. BobekKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

12 maggio 2021 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Convenzione di Montreal – Articolo 17, paragrafo 1 – Responsabilità dei vettori aerei in caso di incidente – Nozione di “incidente” [evento] – Atterraggio duro rientrante nell’ambito del normale funzionamento dell’aeromobile – Pretese lesioni personali subite da un passeggero durante tale atterraggio – Assenza di incidente»

Nella causa C‑70/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 30 gennaio 2020, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2020, nel procedimento

YL

contro

Altenrhein Luftfahrt GmbH,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore), D. Šváby, S. Rodin e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«[Gli Stati aderenti riconoscono] l’importanza di tutelare l’interesse degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione,

(...)

[L]’azione collettiva degli Stati intesa all’ulteriore armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il trasporto aereo internazionale per mezzo di una nuova convenzione rappresenta il mezzo più idoneo a realizzare il giusto equilibrio degli interessi».

«Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l’evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco».

Diritto dell’Unione

Regolamento (CE) n. 2027/97

«Le nozioni contenute nel presente regolamento che non sono definite nel paragrafo 1 sono equivalenti a quelle usate nella convenzione di Montreal».
«La responsabilità di un vettore aereo [dell’Unione] in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal».

Regolamento (CE) n. 216/2008

«1. Gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e le pertinenze installati, che sono

(...)

(...)

devono soddisfare il presente regolamento».

«L’esercizio degli aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), deve soddisfare i requisiti essenziali fissati nell’allegato IV (…)».
«Un volo deve essere eseguito in modo da garantire che siano osservate le procedure operative specificate nel manuale di volo o, se richiesto, nel manuale delle operazioni per la preparazione e l’esecuzione del volo. (...)».

«4.a.

Un aeromobile è utilizzato in conformità al documento di aeronavigabilità e a tutte le procedure e le limitazioni operative indicate nel suo manuale di volo o documento equivalente, a seconda del caso. Il manuale di volo o documento equivalente è a disposizione dell’equipaggio e tenuto aggiornato per ogni aeromobile.

(...)

4.c.

Un volo non deve iniziare o proseguire a meno che le prestazioni previste dell’aeromobile, considerati tutti i fattori che influenzano in modo significativo il livello delle prestazioni, non permettano di eseguire tutte le fasi del volo alla massa operativa pianificata entro le distanze/aree e le separazioni dagli ostacoli applicabili. I fattori che influenzano in modo significativo le prestazioni al decollo, in crociera e in fase di avvicinamento/atterraggio sono segnatamente:

(...)

(...)

4.c.1.

Tali fattori sono presi in considerazione direttamente come parametri operativi, o indirettamente tramite tolleranze o margini, che possono essere previsti nella programmazione dei dati sulle prestazioni, in funzione del tipo di operazione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se un atterraggio duro, ma pur sempre compreso nell’ambito del normale funzionamento dell’aeromobile, da cui derivino lesioni ad un passeggero, costituisca un evento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della [Convenzione di Montreal]».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «incidente» prevista da tale disposizione non comprende un atterraggio che sia avvenuto conformemente alle procedure e alle limitazioni operative applicabili all’aeromobile in questione, comprese le tolleranze e i margini previsti riguardanti i fattori incidenti in modo significativo sull’atterraggio, nonché tenendo conto delle regole professionali e delle migliori pratiche nel settore dell’esercizio degli aeromobili, quand’anche tale atterraggio sia stato percepito dal passeggero interessato come un evento imprevisto.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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