Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 novembre 2022.

Priimta 2022-11-17 · ECLI:EU:C:2022:893 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-224/20
Teismas
Court of Justice
Data
2022-11-17
ECLI
ECLI:EU:C:2022:893
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasE. ReganTeisėjasD. GratsiasTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasI. JarukaitisTeisėjasZ. CsehiGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

17 novembre 2022 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Proprietà intellettuale – Marchi – Regolamento (UE) 2017/1001 – Marchio dell’Unione europea – Articolo 9, paragrafo 2 – Articolo 15 – Direttiva (UE) 2015/2436 – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi – Articolo 10, paragrafo 2 – Articolo 15 – Diritto conferito dal marchio – Esaurimento del diritto conferito dal marchio – Importazione parallela di medicinali – Riconfezionamento del prodotto recante il marchio – Nuovo imballaggio esterno – Sostituzione del marchio figurante sull’imballaggio esterno d’origine con un altro nome di prodotto – Riapposizione del marchio del titolare specifico del prodotto, ad esclusione degli altri marchi o segni distintivi figuranti su questo imballaggio esterno d’origine – Opposizione del titolare del marchio – Compartimentazione artificiosa dei mercati tra Stati membri – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 47 bis – Caratteristiche di sicurezza – Sostituzione – Caratteristiche di sicurezza equivalenti – Regolamento delegato (UE) 2016/161 – Articolo 3, paragrafo 2 – Sistema di prevenzione delle manomissioni»

Nella causa C‑224/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sø- og Handelsretten (Tribunale marittimo e commerciale, Danimarca), con decisione del 3 aprile 2020, pervenuta in cancelleria il 29 maggio 2020, nei procedimenti

Merck Sharp & Dohme BV,

Merck Sharp & Dohme Corp.,

MSD Danmark ApS

contro

Abacus Medicine A/S,

e

Novartis AG

contro

Abacus Medicine A/S,

e

Novartis AG

contro

Abacus Medicine A/S,

e

Novartis AG

contro

Paranova Danmark A/S,

e

H. Lundbeck A/S

contro

Paranova Danmark A/S,

e

MSD Danmark ApS,

MSD Sharp & Dohme GmbH,

Merck Sharp & Dohme Corp.

contro

2CARE4 ApS,

e

Ferring Lægemidler A/S

contro

Paranova Danmark A/S,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 gennaio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto giuridico

Diritto dell’Unione

Direttiva 2015/2436

«Discende dal principio della libera circolazione delle merci che il titolare di un marchio d’impresa non dovrebbe poterne vietare l’uso a terzi in relazione a prodotti che sono stati messi in circolazione nell’Unione [europea] con il marchio dal titolare stesso o con il suo consenso, salvo che il titolare abbia motivi legittimi per opporsi all’ulteriore commercializzazione dei prodotti».
«1. La registrazione di un marchio d’impresa conferisce al titolare diritti esclusivi.

(…)».

«1. Un marchio d’impresa non dà diritto al titolare dello stesso di vietarne l’uso per prodotti immessi in commercio nell’Unione con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

Regolamento 2017/1001

«Dal principio della libera circolazione delle merci deriva che è essenziale che il titolare di un marchio UE non possa vietarne l’uso a un terzo, per prodotti contraddistinti dal marchio immessi in commercio nello Spazio economico europeo dal titolare stesso o con il suo consenso, salvo che sussistano motivi legittimi perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti».
«1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.

(…)».

«1. Il diritto conferito dal marchio UE non permette al titolare di impedirne l’uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

Direttiva 2001/83

«(2)

Lo scopo principale delle norme relative alla produzione, alla distribuzione e all’uso di medicinali deve essere quello di assicurare la tutela della sanità pubblica.

(…)

(…)

«1. Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni affinché la fabbricazione dei medicinali sul loro territorio sia subordinata al possesso di un’autorizzazione. L’autorizzazione deve essere richiesta anche se i medicinali fabbricati sono destinati all’esportazione.

(…)».

«Le caratteristiche di sicurezza di cui all’articolo 54, lettera o), non sono rimosse od occultate, completamente o parzialmente, salvo che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Le caratteristiche di sicurezza si considerano equivalenti se:

«L’imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, il confezionamento primario dei medicinali reca le indicazioni seguenti:

(…)

nonché un dispositivo che consenta di verificare se l’imballaggio esterno sia stato manomesso».

«1. I medicinali soggetti a prescrizione presentano le caratteristiche di sicurezza di cui all’articolo 54, lettera o), a meno che non figurino nell’elenco compilato secondo la procedura di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

(…)

(…)

Ai fini del rimborso, della farmacovigilanza o della farmacoepidemiologia, gli Stati membri possono avvalersi delle informazioni contenute nel sistema di archivi di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo.

Ai fini della sicurezza del paziente, gli Stati membri possono estendere l’ambito di applicazione del sistema di prevenzione delle manomissioni di cui all’articolo 54, lettera o), a qualsiasi medicinale».

«In deroga all’articolo 60, gli Stati membri possono esigere il ricorso a determinate modalità di etichettatura del medicinale che consentano quanto segue:

Quanto ai medicinali autorizzati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 726/2004 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali ( GU 2004, L 136, pag. 1 )], nell’applicazione del presente articolo gli Stati membri rispettano le indicazioni dettagliate di cui all’articolo 65 della presente direttiva».

«Gli Stati membri non possono vietare o impedire che un dato medicinale venga immesso in commercio nel loro territorio per motivi connessi all’etichettatura o al foglietto illustrativo qualora questi ultimi risultino conformi alle prescrizioni del presente titolo».
«Le indicazioni di cui agli articoli 54, 59 e 62 relative all’etichettatura sono redatte in una lingua ufficiale o in più lingue ufficiali dello Stato membro in cui il medicinale è immesso in commercio come specificato, ai fini della presente direttiva, da tale Stato membro».
«In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere l’applicazione di talune modalità di etichettatura che consentano l’indicazione di quanto segue:

Direttiva 2011/62/UE

«(2)

Nell’Unione aumentano in misura allarmante i ritrovamenti di medicinali falsificati sotto i profili dell’identità, della storia o dell’origine. Tali prodotti generalmente contengono componenti di qualità inferiore alla norma o falsificati, o non contengono taluni componenti o contengono componenti, comprese le sostanze attive, in un dosaggio sbagliato, il che rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica.

(…)

(…)

(…)

Regolamento delegato 2016/161

«(1)

La direttiva [2001/83], quale modificata, prevede misure volte a impedire l’introduzione dei medicinali falsificati nella catena di fornitura legale mediante l’apposizione di caratteristiche di sicurezza, costituite da un identificativo univoco e da un sistema di prevenzione delle manomissioni, sull’imballaggio di determinati medicinali per uso umano al fine di consentirne l’identificazione e l’autenticazione.

(…)

(…)

«Si intende per:

(…)».

«Quando procedono alla verifica delle caratteristiche di sicurezza i fabbricanti, i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico esaminano i seguenti aspetti:
«Prima di rimuovere o occultare, completamente o parzialmente, le caratteristiche di sicurezza a norma dell’articolo 47 bis della direttiva [2001/83], il fabbricante verifica quanto segue:
«I grossisti non forniscono né esportano un medicinale se hanno motivo di ritenere che l’imballaggio sia stato manomesso, o se la verifica delle caratteristiche di sicurezza del medicinale indica che il prodotto può non essere autentico. Ne informano immediatamente le autorità competenti».
«1. I soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico verificano le caratteristiche di sicurezza e disattivano l’identificativo univoco dei medicinali da fornire al pubblico che presentano le caratteristiche di sicurezza al momento della fornitura dei prodotti al pubblico.

(…)

«Qualora i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico abbiano motivo di ritenere che la confezione del medicinale è stata manomessa, o se la verifica delle caratteristiche di sicurezza del medicinale indica che il prodotto può non essere autentico, tali soggetti non forniscono il prodotto e informano immediatamente le autorità competenti».
«Quando riceve le informazioni di cui all’articolo 35, paragrafo 4, la piattaforma garantisce la connessione elettronica dei numeri di lotto prima e dopo le operazioni di riconfezionamento o rietichettatura con la serie di identificativi univoci disattivati e con l’insieme degli identificativi univoci equivalenti apposti».
«Per ciascun lotto di confezioni di medicinali riconfezionate o rietichettate sulle quali sono stati apposti identificativi univoci equivalenti al fine di conformarsi all’articolo 47 bis della direttiva [2001/83], il soggetto responsabile dell’immissione del medicinale sul mercato notifica alla piattaforma il numero di lotto o il numero di confezioni da riconfezionare o rietichettare e gli identificativi univoci su tali confezioni. Tale soggetto comunica inoltre alla piattaforma il numero del lotto risultante dalle operazioni di riconfezionamento o rietichettatura e gli identificativi univoci equivalenti contenuti in tale lotto».

Diritto danese

«2. I fabbricanti di medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica devono dotare i medicinali di caratteristiche di sicurezza. (…)

(…)

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

«Sì. L’Agenzia danese per i medicinali ritiene che per regola generale gli importatori paralleli debbano riconfezionare i medicinali in nuovi imballaggi secondo le nuove disposizioni del regolamento. Ciò discende anche dalla finalità delle nuove disposizioni del regolamento, tra cui l’obbligo di progettare un sistema di prevenzione delle manomissioni in modo tale da poter identificare qualsiasi apertura o manomissione dell’imballaggio. Gli importatori paralleli che aprono l’imballaggio dei medicinali e violano il sistema di prevenzione delle manomissioni allo scopo di inserire un foglietto illustrativo danese ecc. nell’imballaggio devono quindi, in conformità alle nuove disposizioni del regolamento, riconfezionare i medicinali in un nuovo imballaggio e applicare un nuovo identificativo univoco e un nuovo sistema di prevenzione delle manomissioni sull’imballaggio, nonché caricare informazioni, ecc.

Nel [documento intitolato «Safety features for medicinal products for human use – Questions and answers – version 18» (Caratteristiche di sicurezza per i medicinali ad uso umano – Domande e risposte – Versione 18), elaborato dalla Commissione], tale istituzione ha dichiarato che, a determinate condizioni specifiche, è possibile per gli importatori paralleli aprire “legittimamente” l’imballaggio dei medicinali al fine, tra l’altro, di inserire un nuovo foglietto illustrativo nell’imballaggio e poi sostituire il sistema di prevenzione delle manomissioni originale con un nuovo sistema, purché ciò avvenga sotto la supervisione delle autorità competenti e purché il nuovo sistema di prevenzione delle manomissioni sigilli completamente l’imballaggio e copra tutti i segni visibili dell’apertura legittima. Inoltre, la sostituzione del sistema di prevenzione delle manomissioni deve essere effettuata conformemente alle buone prassi di fabbricazione (…) per i medicinali e un importatore parallelo che apra legittimamente l’imballaggio dei medicinali e applichi un nuovo sistema di prevenzione delle manomissioni deve verificare preventivamente l’autenticità dell’identificativo univoco e l’integrità del sistema di prevenzione delle manomissioni sull’imballaggio originale, conformemente all’articolo 47 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83.

Poiché, come già detto, secondo la regola generale gli importatori paralleli devono, in base alle nuove disposizioni del regolamento, riconfezionare i medicinali in nuovi imballaggi, l’Agenzia danese per i medicinali ritiene che l’eccezione descritta dalla Commissione possa essere applicata solo in situazioni straordinarie, tra cui, ad esempio, quando vi sia un rischio per la fornitura dei medicinali.

In Danimarca, in linea di principio, l’eccezione non può essere utilizzata in relazione a una nuova domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per delle importazioni parallele. Tali domande dovranno soddisfare i requisiti generali, compresa la regola generale secondo cui i medicinali devono essere riconfezionati in nuovi imballaggi.

L’eccezione, così come illustrata dalla Commissione, significherà che, qualora sia stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio per l’importazione parallela di un medicinale specifico, il medicinale sia commercializzato e un importatore parallelo, in una situazione specifica e limitata, desideri avvalersi dell’eccezione alla regola generale del riconfezionamento, l’importatore parallelo può farne richiesta presentando una domanda di esenzione dal decreto sull’etichettatura. (...) Oltre a seguire tali indicazioni, gli importatori paralleli devono descrivere adeguatamente come intendono sostituire il sistema di prevenzione delle manomissioni, presentando altresì illustrazioni sia del sistema originale che del nuovo sistema di prevenzione delle manomissioni. Deve anche essere dimostrato che la sostituzione del sistema di prevenzione delle manomissioni sarà effettuata in conformità alle [buone prassi di fabbricazione] e in modo tale che il nuovo sistema di prevenzione delle manomissioni sigilli completamente l’imballaggio e copra tutti i segni visibili dell’apertura legittima. Inoltre, l’esenzione dovrebbe riguardare tutti i medicinali in questione, comprese la forma e il dosaggio e i relativi paesi di esportazione».

«1)

Se l’articolo 15, paragrafo 2, della [direttiva 2015/2436] e l’articolo 15, paragrafo 2, del [regolamento 2017/1001] debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può opporsi all’ulteriore commercializzazione di un medicinale che un importatore parallelo ha riconfezionato in un nuovo imballaggio esterno sul quale il marchio è stato riapposto, qualora:

Se l’articolo 15 della direttiva 2015/2436, l’articolo 15 del regolamento 2017/1001 e gli articoli 34 e 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che il riconfezionamento in un nuovo imballaggio esterno è oggettivamente necessario per ottenere un accesso effettivo al mercato dello Stato membro di importazione, qualora non sia possibile per l’importatore parallelo procedere a una rietichettatura e risigillare l’imballaggio originale in conformità dell’articolo 47 bis della [direttiva 2001/83], vale a dire senza che l’imballaggio dei medicinali presenti segni visibili di manomissione del sistema di prevenzione delle manomissioni originale o senza che la manomissione possa essere constatata toccando il prodotto, come descritto nella seconda questione, in modo non conforme all’articolo 47 bis.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima, seconda e terza

Sulla quarta questione

Sulla quinta questione

Sulla sesta questione

Sulla settima questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

devono essere interpretati nel senso che:

il titolare di un marchio è legittimato ad opporsi alla commercializzazione, ad opera di un importatore parallelo, di un medicinale riconfezionato in un nuovo imballaggio esterno sul quale è apposto tale marchio, nel caso in cui la sostituzione del sistema di prevenzione delle manomissioni sull’imballaggio esterno originario, effettuata in conformità dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lasci tracce visibili, o percepibili al tatto, dell’apertura di quest’ultimo imballaggio, a condizione che:

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a che uno Stato membro stabilisca che i medicinali importati parallelamente devono, in linea di principio, essere oggetto di un riconfezionamento in un nuovo imballaggio e che si può fare ricorso alla rietichettatura nonché all’apposizione di nuove caratteristiche di sicurezza sull’imballaggio esterno originario di tali medicinali soltanto su richiesta e in circostanze eccezionali, come, segnatamente, un rischio di crisi di approvvigionamento del medicinale in questione.

devono essere interpretati nel senso che:

una normativa di uno Stato membro, la quale stabilisca che i medicinali importati parallelamente devono, in linea di principio, essere oggetto di un riconfezionamento in un nuovo imballaggio e che si può fare ricorso alla rietichettatura nonché all’apposizione di nuove caratteristiche di sicurezza sull’imballaggio esterno originario di tali medicinali soltanto su richiesta e in circostanze eccezionali, non costituisce un ostacolo all’esercizio, da parte del titolare di un marchio, del suo diritto di opporsi alla commercializzazione, ad opera di un importatore parallelo, di un medicinale riconfezionato in un nuovo imballaggio esterno sul quale tale marchio viene apposto.

devono essere interpretati nel senso che:

la prima delle cinque condizioni enunciate al punto 79 della sentenza dell’11 luglio 1996, Bristol‑Myers Squibb e a. ( C‑427/93, C‑429/93 e C‑436/93 , EU:C:1996:282 ) – secondo la quale il titolare di un marchio può legittimamente opporsi alla successiva commercializzazione in uno Stato membro di un medicinale provvisto di tale marchio e importato da un altro Stato membro, qualora l’importatore di tale medicinale abbia riconfezionato quest’ultimo e vi abbia riapposto il marchio suddetto e un tale riconfezionamento del medicinale in questione in un nuovo imballaggio esterno non sia oggettivamente necessario ai fini della sua commercializzazione nello Stato membro di importazione – deve essere soddisfatta nel caso in cui il marchio che figurava sull’imballaggio esterno originario del medicinale in questione sia stato sostituito con un nome di prodotto differente sul nuovo imballaggio esterno di questo medesimo medicinale, qualora il confezionamento primario di quest’ultimo sia provvisto di tale marchio e/o questo nuovo imballaggio esterno vi faccia riferimento.

devono essere interpretati nel senso che:

il titolare di un marchio può opporsi alla commercializzazione in uno Stato membro, ad opera di un importatore parallelo, di un medicinale, importato da un altro Stato membro, che tale importatore ha riconfezionato in un nuovo imballaggio esterno sul quale ha riapposto il marchio del titolare, specifico di questo prodotto, ma non gli altri marchi e/o gli altri segni distintivi che figuravano sull’imballaggio esterno originario di tale medicinale, qualora la presentazione di questo nuovo imballaggio esterno sia effettivamente idonea a nuocere alla reputazione del marchio o qualora tale presentazione non permetta o permetta soltanto con difficoltà al consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se detto medicinale proviene dal titolare del marchio ovvero da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo, pregiudicando così la funzione di indicazione d’origine del marchio.

Firme

(*1) Lingua processuale: il danese.

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