Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 giugno 2022.

Priimta 2022-06-02 · ECLI:EU:C:2022:424 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-589/20
Teismas
Court of Justice
Data
2022-06-02
ECLI
ECLI:EU:C:2022:424
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. JürimäeTeisėjasN. JääskinenTeisėjasM. SafjanTeisėjas · pranešėjasN. PiçarraTeisėjasM. GavalecGeneralinis advokatasN. EmiliouKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

2 giugno 2022 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Convenzione di Montreal – Articolo 17, paragrafo 1 – Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesione subita da un passeggero – Nozione di “incidente [evento]” che ha causato la morte o la lesione – Lesione personale subita durante lo sbarco – Articolo 20 – Esonero dalla responsabilità del vettore aereo – Nozione di “negligenza, atto illecito od omissione del passeggero leso che ha provocato il danno subito o vi ha contribuito” – Caduta di un passeggero che non si è sorretto al corrimano di una scaletta mobile di sbarco»

Nella causa C‑589/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria), con decisione del 15 settembre 2020, pervenuta in cancelleria il 10 novembre 2020, nel procedimento

JR

contro

Austrian Airlines AG,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, N. Jääskinen, M. Safjan, N. Piçarra (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 gennaio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«[Gli Stati parti riconoscono] l’importanza di tutelare gli interessi degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione,

(...)

(…) l’azione collettiva degli Stati intesa all’ulteriore armonizzazione e codificazione di alcune norme che regolano il trasporto aereo internazionale per mezzo di una nuova convenzione rappresent[a] il mezzo più idoneo a realizzare il giusto equilibrio degli interessi».

«Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l’evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco».
«Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contribu[i]to per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell’istante, nella misura in cui la negligenza o l’atto illecito o l’omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito (...)».

Diritto dell’Unione

«(...) i vettori aerei [dell’Unione] possono essere esonerati dalla loro responsabilità qualora sia accertato che la negligenza del passeggero interessato ha contribuito al danno».
«Le nozioni contenute nel presente regolamento che non sono definite nel paragrafo 1 sono equivalenti a quelle usate nella convenzione di Montreal».

«(10)

Nel contesto di un sistema di trasporto aereo sicuro e moderno è opportuno un sistema di responsabilità illimitata in caso di decesso o lesioni dei passeggeri.

(...)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione [di Montreal] debba essere interpretato nel senso che la nozione di “incidente [evento]” ai sensi della disposizione medesima ricomprenda la fattispecie in cui un passeggero, al momento dello sbarco, cada – senza apparente motivo – sull’ultimo terzo della scaletta mobile, riportando lesioni personali, ove tali lesioni non siano state causate da un oggetto utilizzato per il servizio ai passeggeri[,] ai sensi della sentenza (…) del 19 dicembre 2019, [Niki Luftfahrt ( C‑532/18 , EU:C:2019:1127 )], e la scaletta non presenti alcun difetto strutturale, né sia, in particolare, sdrucciolevole.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.