Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 luglio 2023.

Priimta 2023-07-04 · ECLI:EU:C:2023:537 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-252/21
Teismas
Court of Justice
Data
2023-07-04
ECLI
ECLI:EU:C:2023:537
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasA. PrechalTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasM. SafjanTeisėjas · pranešėjasL.S. RossiTeisėjasD. GratsiasTeisėjasM.L. Arastey SahúnTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasS. RodinTeisėjasF. BiltgenTeisėjasM. GavalecTeisėjasZ. CsehiTeisėjasO. Spineanu-MateiGeneralinis advokatasA. RantosKanclerisD. Dittert
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

4 luglio 2023 (*1)

Indice

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1/2003

RGPD

Diritto tedesco

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e settima

Sulla seconda questione

Sulla seconda questione, lettera a)

Sulla seconda questione,lettera b)

Sulle questioni dalla terza alla quinta

Osservazioni preliminari

Sulle questioni terza e quarta

Sulla quinta questione

Sulla sesta questione

Sulle spese

«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Social network online – Abuso di posizione dominante da parte dell’operatore di un tale network – Abuso consistente nel trattamento di dati personali degli utenti di detto network previsto dalle condizioni generali d’uso di quest’ultimo – Competenza di un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro a constatare la non conformità di detto trattamento a tale regolamento – Articolazione con le competenze delle autorità nazionali incaricate del controllo della protezione dei dati personali – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a f), del regolamento 2016/679 – Liceità del trattamento – Articolo 9, paragrafi 1 e 2 – Trattamento di categorie particolari di dati personali – Articolo 4, punto 11 – Nozione di “consenso”»

Nella causa C‑252/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), con decisione del 24 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 22 aprile 2021, nel procedimento

Meta Platforms Inc ., già Facebook Inc.,

Meta Platforms Ireland Ltd , già Facebook Ireland Ltd,

Facebook Deutschland GmbH

contro

Bundeskartellamt,

con l’intervento di:

Verbraucherzentrale Bundesverband eV,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, M. Safjan, L.S. Rossi (relatrice), D. Gratsias e M.L. Arastey Sahún, presidenti di sezione, J.-C. Bonichot, S. Rodin, F. Biltgen, M. Gavalec, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 maggio 2022,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 settembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento (CE) n. 1/2003

«Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli [101 et 102 TFUE] in casi individuali. A tal fine, agendo d’ufficio o in seguito a denuncia, possono adottare le seguenti decisioni:

Qualora, in base alle informazioni di cui dispongono, non sussist[a]no le condizioni per un divieto, possono anche decidere di non avere motivo di intervenire»

RGPD

«(1)

La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) e l’articolo 16, paragrafo 1, [TFUE] stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

«Ai fini del presente regolamento s’intende per:

(...)

(...)

(...)

(...)».

«1. I dati personali sono:

(...)

«1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell’esecuzione dei loro compiti.

(...)

(...)

(...) Il diritto dell’Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito».

«1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

(...)

«1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

(...)

(...)».

«In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

(...)

(...)».

«1. Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di controllare l’applicazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione (…).
«1. Ogni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro.
«Fatto salvo l’articolo 55, l’autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di cui all’articolo 60».
«Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo:

(...)

(...)».

«L’autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate conformemente al presente articolo nell’adoperarsi per raggiungere un consenso. L’autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili».
«Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente, e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro. L’assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di autorizzazioni e consultazioni preventive e le richieste di effettuare ispezioni e indagini».
«1. Se del caso, le autorità di controllo conducono operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri.
«Al fine di contribuire all’applicazione coerente del presente regolamento in tutta l’Unione, le autorità di controllo cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il meccanismo di coerenza stabilito nella presente sezione».
«Qualsiasi autorità di controllo, il presidente del comitato [europeo per la protezione dei dati] o la Commissione può richiedere che le questioni di applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro siano esaminate dal comitato [europeo per la protezione dei dati] al fine di ottenere un parere, in particolare se un’autorità di controllo competente non si conforma agli obblighi relativi all’assistenza reciproca ai sensi dell’articolo 61 o alle operazioni congiunte ai sensi dell’articolo 62».
«Al fine di assicurare l’applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi, il comitato [europeo per la protezione dei dati] adotta una decisione vincolante nei seguenti casi:

(...)».

Diritto tedesco

«È vietato lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato tramite una o più imprese».
«L’autorità garante della concorrenza può obbligare le imprese o associazioni di imprese a porre fine a un’infrazione alle disposizioni della presente parte o agli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea».
«Le autorità garanti della concorrenza, le autorità di regolamentazione, il responsabile federale della protezione dei dati e della libertà di informazione, i responsabili regionali della protezione dei dati e le autorità competenti ai sensi dell’articolo 2 dell’EU‑Verbraucherschutzdurchführungsgesetz [(legge per l’attuazione del diritto dell’Unione europea in materia di tutela dei consumatori)] possono, indipendentemente dalla procedura scelta, scambiarsi informazioni, compresi dati personali e segreti tecnici e commerciali, nella misura necessaria per l’assolvimento dei rispettivi compiti e utilizzare tali informazioni nell’ambito delle loro procedure. (...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, nel caso di un utente di Internet che si limiti a visitare siti Internet o applicazioni (“app”) che fanno riferimento ai criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD – come app di incontri, siti per incontri omosessuali, siti di partiti politici, siti relativi alla salute – o vi immetta dati al fine di registrarvisi o di effettuare degli ordini, e di una (…) società, come [Meta Platforms Ireland], che raccolga i dati relativi all’accesso ai siti e alle app e alle informazioni ivi immesse da parte dell’utente – tramite interfacce integrate nei siti e nelle app, come “Strumenti di Facebook Business”, o tramite marcatori temporanei (“cookies”) o simili tecnologie di memorizzazione utilizzati sul computer o sul dispositivo terminale mobile dell’utente –, li colleghi ai dati dell’account Facebook.com dell’utente e li utilizzi, la raccolta e/o il collegamento e/o l’utilizzo configurino un trattamento di dati sensibili ai sensi di detto articolo.

quando a tali fini l’impresa raccoglie dati generati da altri servizi propri del gruppo e da siti e app di terzi tramite interfacce in essi integrate, come “Strumenti di Facebook Business”, o tramite cookies o simili tecnologie di memorizzazione utilizzati sul computer o sul dispositivo terminale mobile dell’utente, li collega all’account Facebook.com dell’utente e li utilizza.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se un’autorità nazionale garante della concorrenza di uno Stato membro, quale l’autorità federale garante della concorrenza, che non sia un’autorità di controllo ai sensi degli articoli 51 e seguenti del RGPD e che esamini una violazione del divieto di abuso di posizione dominante, ai sensi del diritto della concorrenza, da parte di un’impresa in posizione dominante, che non consista in una violazione del RGPD da parte delle sue condizioni per il trattamento dei dati e della loro attuazione, possa effettuare accertamenti, ad esempio nell’ambito del bilanciamento degli interessi, in merito alla conformità al RGPD delle condizioni per il trattamento dei dati di tale impresa e della loro attuazione.

Se la risposta alla settima questione è affermativa, occorre rispondere alle questioni dalla terza alla quinta per quanto riguarda i dati generati dall’utilizzo del servizio Instagram, appartenente al gruppo».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e settima

Sulla seconda questione

Sulla seconda questione, lettera a)

Sulla seconda questione, lettera b)

Sulle questioni dalla terza alla quinta

Osservazioni preliminari

Sulla terza e quarta questione

Sulla quinta questione

Sulla sesta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

devono essere interpretati nel senso che:

fermo restando il rispetto del suo obbligo di leale cooperazione con le autorità di controllo, un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro può constatare, nell’ambito dell’esame di un abuso di posizione dominante da parte di un’impresa, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, che le condizioni generali d’uso di tale impresa relative al trattamento dei dati personali e la loro applicazione non sono conformi a detto regolamento, qualora tale constatazione sia necessaria per accertare l’esistenza di un tale abuso.

Alla luce di tale obbligo di leale cooperazione, l’autorità nazionale garante della concorrenza non può discostarsi da una decisione dell’autorità nazionale di controllo competente o dell’autorità di controllo capofila competente che riguardi tali condizioni generali o condizioni generali analoghe. Laddove nutra dubbi sulla portata di tale decisione, laddove dette condizioni o condizioni analoghe siano, al contempo, oggetto di esame da parte di tali autorità, o, ancora, laddove, in assenza di un’indagine o di una decisione di dette autorità, ritenga che le condizioni in questione non siano conformi al regolamento 2016/679, l’autorità nazionale garante della concorrenza deve consultare dette autorità di controllo e chiederne la cooperazione, al fine di fugare i propri dubbi o di determinare se si debba attendere l’adozione di una decisione da parte di tali autorità prima di iniziare la propria valutazione. In assenza di obiezioni o di risposta di queste ultime entro un termine ragionevole, l’autorità nazionale garante della concorrenza può proseguire la propria indagine.

deve essere interpretato nel senso che:

nel caso in cui un utente di un social network online consulti siti Internet oppure applicazioni correlati a una o più delle categorie menzionate da tale disposizione e, se del caso, inserisca in essi dati, iscrivendosi oppure effettuando ordini online, il trattamento di dati personali da parte dell’operatore di tale social network online – consistente nel raccogliere, tramite interfacce integrate, cookie o simili tecnologie di registrazione, i dati risultanti dalla consultazione di tali siti e di tali applicazioni nonché i dati inseriti dall’utente, nel mettere in relazione l’insieme di tali dati con l’account del social network di quest’ultimo e nell’utilizzare detti dati – deve essere considerato un «trattamento di categorie particolari di dati personali» ai sensi di detta disposizione, il quale è in linea di principio vietato, fatte salve le deroghe previste da detto articolo 9, paragrafo 2, qualora tale trattamento di dati sia tale da rivelare informazioni rientranti in una di dette categorie, a prescindere dal fatto che tali informazioni riguardino un utente di tale social network o qualsiasi altra persona fisica.

deve essere interpretato nel senso che:

un utente di un social network online, allorché consulta siti Internet oppure applicazioni correlati a una o più delle categorie menzionate all’articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, non rende manifestamente pubbliche, ai sensi della prima di tali disposizioni, i dati relativi a tale consultazione, raccolti dall’operatore di detto social network online mediante cookie o simili tecnologie di registrazione.

Quando inserisce dati in tali siti Internet o applicazioni nonché quando attiva pulsanti di selezione integrati in questi ultimi, come i pulsanti «Mi piace» o «Condividi» o i pulsanti che consentono all’utente di identificarsi su un sito Internet o su un’applicazione utilizzando gli identificativi di connessione collegati al suo account di utente del social network, il suo numero di telefono o il suo indirizzo di posta elettronica, tale utente rende manifestamente pubblici, ai sensi di detto articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del RGPD, i dati così inseriti o risultanti dall’attivazione di tali pulsanti soltanto se abbia esplicitamente espresso preliminarmente, se del caso sulla base di un’impostazione individuale di parametri effettuata con piena cognizione di causa, la sua scelta di rendere i dati che lo riguardano pubblicamente accessibili a un numero illimitato di persone.

deve essere interpretato nel senso che:

il trattamento di dati personali effettuato da un operatore di un social network online – consistente nel raccogliere dati degli utenti di tale social network provenienti da altri servizi del gruppo al quale appartiene tale operatore oppure derivanti dalla consultazione, da parte di tali utenti, di siti Internet o di applicazioni di terzi, nel mettere in relazione tali dati con l’account del social network di detti utenti e nell’utilizzare detti dati – può essere considerato necessario per l’esecuzione di un contratto del quale gli interessati sono parti, ai sensi di tale disposizione, solo a condizione che detto trattamento sia oggettivamente indispensabile per realizzare una finalità che costituisce parte integrante della prestazione contrattuale destinata a quegli stessi utenti, cosicché l’oggetto principale del contratto non potrebbe essere conseguito in assenza di tale trattamento.

deve essere interpretato nel senso che:

il trattamento di dati personali effettuato da un operatore di un social network online – consistente nel raccogliere dati degli utenti di tale social network provenienti da altri servizi del gruppo al quale appartiene tale operatore oppure derivanti dalla consultazione, da parte di tali utenti, di siti Internet o di applicazioni di terzi, nel mettere in relazione tali dati con l’account del social network di detti utenti e nell’utilizzare detti dati – può essere considerato necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, ai sensi di tale disposizione, solo a condizione che il suddetto operatore abbia indicato agli utenti presso i quali i dati sono stati raccolti un legittimo interesse perseguito dal loro trattamento, che tale trattamento sia effettuato entro i limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione di tale legittimo interesse e che dal contemperamento dei contrapposti interessi, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, risulti che le libertà e i diritti fondamentali e gli interessi di tali utenti non prevalgono su detto legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi.

deve essere interpretato nel senso che:

il trattamento di dati personali effettuato da un operatore di un social network online – consistente nel raccogliere dati degli utenti di tale social network provenienti da altri servizi del gruppo al quale appartiene tale operatore oppure derivanti dalla consultazione, da parte di tali utenti, di siti Internet o di applicazioni di terzi, nel mettere in relazione tali dati con l’account del social network di detti utenti e nell’utilizzare detti dati – è giustificato, ai sensi di tale disposizione, allorché è effettivamente necessario per adempiere un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto, in forza di una disposizione del diritto dell’Unione o del diritto dello Stato membro interessato, tale base giuridica risponde ad un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionata all’obiettivo legittimo perseguito e tale trattamento è effettuato nei limiti dello stretto necessario.

deve essere interpretato nel senso che:

il trattamento di dati personali effettuato da un operatore di un social network online – consistente nel raccogliere dati degli utenti di tale social network provenienti da altri servizi del gruppo al quale appartiene tale operatore oppure derivanti dalla consultazione, da parte di tali utenti, di siti Internet o di applicazioni di terzi, nel mettere in relazione tali dati con l’account del social network di detti utenti e nell’utilizzare detti dati – non può, in linea di principio e ferma restando la verifica che deve essere effettuata dal giudice del rinvio, essere considerato necessario alla salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica, ai sensi della lettera d), oppure all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi della lettera e).

devono essere interpretati nel senso che:

la circostanza che l’operatore di un social network online occupi una posizione dominante sul mercato dei social network online non osta, di per sé, a che gli utenti di tale social network possano validamente acconsentire, ai sensi dell’articolo 4, punto 11, di detto regolamento, al trattamento dei loro dati personali effettuato da tale operatore. Tale circostanza costituisce nondimeno un elemento importante per determinare se il consenso sia stato effettivamente prestato validamente e, in particolare, liberamente, circostanza che spetta a detto operatore dimostrare.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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