Sentenza del Tribunale (Grande Sezione) del 27 luglio 2022.

Priimta 2022-07-27 · ECLI:EU:T:2022:483 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
T-125/22
Teismas
General Court
Data
2022-07-27
ECLI
ECLI:EU:T:2022:483
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasS. PapasavvasTeisėjasH. KanninenTeisėjasV. TomljenovićTeisėjasS. GervasoniTeisėjasD. SpielmannTeisėjasS. Frimodt NielsenTeisėjasJ. SchwarczTeisėjasE. ButtigiegTeisėjasU. ÖbergTeisėjas · pranešėjasR. MastroianniTeisėjasM. BrkanTeisėjasI. GâleaTeisėjasI. DimitrakopoulosTeisėjasD. KukovecTeisėjasS. KingstonKanclerisE. Coulon
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Grande Sezione)

27 luglio 2022 (*1)

[Testo rettificato con ordinanza del 14 ottobre 2022]

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Divieto temporaneo di radiodiffusione e sospensione delle autorizzazioni di radiodiffusione dei contenuti di taluni organi di informazione – Inserimento nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive – Competenza del Consiglio – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Libertà di espressione e di informazione – Proporzionalità – Libertà d’impresa – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità»

Nella causa T‑125/22,

RT France , con sede in Boulogne-Billancourt (Francia), rappresentata da E. Piwnica e M. Nguyen Chanh, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da S. Lejeune, R. Meyer e S. Emmerechts, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Regno del Belgio , rappresentato da C. Pochet, M. Van Regemorter e L. Van den Broeck, in qualità di agenti,

da

Repubblica di Estonia , rappresentata da N. Grünberg e M. Kriisa, in qualità di agenti,

da

Repubblica francese , rappresentata da A.-L. Desjonquères, J.-L. Carré, W. Zemamta e T. Stéhelin, in qualità di agenti,

da

Repubblica di Lettonia , rappresentata da K. Pommere, J. Davidoviča, I. Hūna, D. Ciemiņa e V. Borodiņeca, in qualità di agenti,

da

[Come rettificato con ordinanza del 14 ottobre 2022] Repubblica di Lituania , rappresentata da K. Dieninis e V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, in qualità di agenti,

da

Repubblica di Polonia , rappresentata da B. Majczyna e A. Miłkowska, in qualità di agenti,

da

Commissione europea , rappresentata da D. Calleja Crespo, V. Di Bucci, J.‑F. Brakeland e M. Carpus Carcea, in qualità di agenti,

e da

Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza , rappresentato da F. Hoffmeister, L. Havas e M.A. De Almeida Veiga, in qualità di agenti,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Grande Sezione),

composto da S. Papasavvas, presidente, H. Kanninen, V. Tomljenović, S. Gervasoni, D. Spielmann, S. Frimodt Nielsen, J. Schwarcz, E. Buttigieg, U. Öberg, R. Mastroianni (relatore), M. Brkan, I. Gâlea, I. Dimitrakopoulos, D. Kukovec e S. Kingston, giudici,

cancelliere: E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 10 giugno 2022,

ha pronunciato la presente

Sentenza

Fatti

«(5)

Nelle conclusioni del 10 maggio 2021 il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare ulteriormente la resilienza dell’Unione e degli Stati membri nonché la loro capacità di contrastare le minacce ibride, compresa la disinformazione, garantendo l’uso coordinato e integrato degli strumenti esistenti e di eventuali nuovi strumenti volti a contrastare le minacce ibride a livello dell’Unione e degli Stati membri, e le possibili risposte nel settore delle minacce ibride, in particolare alle ingerenze straniere e alle operazioni di influenza, che possono comprendere misure preventive e l’imposizione di costi agli attori statali e non statali ostili.

«1. È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato IX, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.
«1. È vietata agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla competenza del Consiglio ad adottare gli atti impugnati

«Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza (...) e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite».

Sul primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dei diritti della difesa

Sulla seconda parte, relativa, in sostanza, alla violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata

Sulla prima parte, vertente sull’insufficiente motivazione degli atti impugnati nei confronti della ricorrente

Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione della libertà di espressione e d’informazione

Sui principi giurisprudenziali applicabili in materia di libertà di espressione

Sull’esistenza di una restrizione alla libertà di espressione

Sulla condizione secondo cui ogni limitazione della libertà di espressione deve essere prevista dalla legge

Sul rispetto del contenuto essenziale della libertà d’espressione

Sul perseguimento di un obiettivo di interesse generale, riconosciuto come tale dall’Unione

Sulla proporzionalità delle misure restrittive di cui trattasi

Sul terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione della libertà d’impresa

Sul quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità

Sulle spese

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Grande Sezione)

dichiara e statuisce:

Papasavvas

Kanninen

Tomljenović

Gervasoni

Spielmann

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Buttigieg

Öberg

Mastroianni

Brkan

Gâlea

Dimitrakopoulos

Kukovec

Kingston

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 luglio 2022.

Firme

Indice

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla competenza del Consiglio ad adottare gli atti impugnati

Sul primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dei diritti della difesa

Sulla seconda parte, relativa, in sostanza, alla violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata

Sulla prima parte, vertente sull’insufficiente motivazione degli atti impugnati nei confronti della ricorrente

Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione della libertà di espressione e d’informazione

Sui principi giurisprudenziali applicabili in materia di libertà di espressione

Sull’esistenza di una restrizione alla libertà di espressione

Sulla condizione secondo cui ogni limitazione della libertà di espressione deve essere prevista dalla legge

Sul rispetto del contenuto essenziale della libertà d’espressione

Sul perseguimento di un obiettivo di interesse generale, riconosciuto come tale dall’Unione

Sulla proporzionalità delle misure restrittive di cui trattasi

Sul terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione della libertà d’impresa

Sul quarto motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità

Sulle spese

(*1) Lingua processuale: il francese.

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