Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2024.

Priimta 2024-12-19 · ECLI:EU:C:2024:1037 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-295/23
Teismas
Court of Justice
Data
2024-12-19
ECLI
ECLI:EU:C:2024:1037
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasF. BiltgenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasI. JarukaitisTeisėjasM.L. Arastey SahúnTeisėjasS. RodinTeisėjasD. GratsiasTeisėjas · pranešėjasM. GavalecTeisėjasE. ReganTeisėjasI. ZiemeleTeisėjasZ. CsehiTeisėjasO. Spineanu-MateiGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisN. Mundhenke
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

19 dicembre 2024 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Determinazione della libertà di circolazione applicabile – Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15 – Obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società – Partecipazione di un investitore puramente finanziario al capitale di una società professionale di avvocati – Revoca dell’iscrizione di tale società all’Ordine degli avvocati a causa di tale partecipazione – Restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali – Giustificazioni fondate sulla tutela dell’indipendenza degli avvocati e dei destinatari di servizi legali – Necessità – Proporzionalità»

Nella causa C‑295/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bayerischer Anwaltsgerichtshof (Consiglio di disciplina degli avvocati di Baviera, Germania), con decisione del 20 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 9 maggio 2023, nel procedimento

Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG

contro

Rechtsanwaltskammer München,

con l’intervento di:

SIVE Beratung und Beteiligung GmbH,

Daniel Halmer,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos, I. Jarukaitis, M.L. Arastey Sahún, S. Rodin, D. Gratsias e M. Gavalec (relatore), presidenti di sezione, E. Regan, I. Ziemele, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: N. Mundhenke, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 aprile 2024,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 luglio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(6)

Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all’applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato [49 e 56 TFUE] in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l’avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare dopo l’allargamento e, dall’altro lato, l’eliminazione di numerosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi.

(…)

(…)

(…)

(...)

(…)

«La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi».
«La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro».
«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(…)

(…)

(…)».

«Gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
«Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di revocare le autorizzazioni qualora non siano più rispettate le condizioni di autorizzazione».
«1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)».

«1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.

Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti:

(...)

Diritto tedesco

Il precedente statuto degli avvocati

«(1) Gli avvocati possono associarsi con i membri di un ordine degli avvocati, i consulenti in materia di proprietà industriale, i commercialisti, i consulenti fiscali, i revisori dei conti e i revisori contabili giurati per esercitare congiuntamente la loro professione nell’ambito delle rispettive competenze professionali. (...)

(2) Gli avvocati possono altresì esercitare la loro professione congiuntamente:

«(1) Solo gli avvocati e i membri delle professioni di cui all’articolo 59a, paragrafo 1, prima frase, e paragrafo 2, possono essere soci di una società di avvocati. Essi devono svolgere un’attività professionale all’interno della società di avvocati. Si applicano, mutatis mutandis , l’articolo 59a, paragrafo 1, frasi 3 e 4, e l’articolo 172a.

(2) La maggioranza delle quote sociali e dei diritti di voto deve essere detenuta da avvocati. Qualora non siano autorizzati a esercitare una delle professioni di cui alla prima frase del paragrafo 1, i soci non hanno diritto di voto.

(3) Le quote della società di avvocati non devono essere detenute per conto terzi e i terzi non devono partecipare agli utili della società tra avvocati.

(4) I soci possono conferire mandato per l’esercizio dei diritti dei soci solo ai soci che hanno diritto di voto e che appartengono alla stessa professione o che sono avvocati».

«(1) La responsabilità di amministrare una società di avvocati deve incombere ad avvocati. Gli amministratori devono essere in maggioranza avvocati.

(2) Solo le persone autorizzate ad esercitare una professione menzionata nell’articolo 59e, paragrafo 1, prima frase, possono essere amministratori.

(3) Il paragrafo 1, seconda frase, e il paragrafo 2 si applicano, mutatis mutandis , agli amministratori delegati e ai mandatari ad hoc per l’intera attività d’impresa.

(4) Dev’essere garantita l’indipendenza degli avvocati che sono amministratori o mandatari ai sensi del paragrafo 3 nell’esercizio della loro professione di avvocati. Sono vietate le ingerenze esercitate dai soci, in particolare mediante istruzioni od obblighi contrattuali».

«L’iscrizione all’albo dev’essere revocata se la società di avvocati non soddisfa più le condizioni di cui agli articoli 59c, 59e, 59f, 59i e 59j, a meno che la società di avvocati non si conformi alla legge entro un termine ragionevole fissato dall’ordine. (…)».

Il nuovo statuto degli avvocati

«(1) Gli avvocati sono altresì autorizzati ad associarsi per l’esercizio in comune della professione in una società di esercizio liberale in applicazione dell’articolo 59b,

Un’associazione ai sensi della prima frase del punto 4 può essere esclusa, in particolare, se in capo all’altra persona sussiste un motivo che, nel caso di un avvocato, condurrebbe al rifiuto dell’abilitazione alla professione di avvocato ai sensi dell’articolo 7.

(2) L’oggetto sociale della società liberale di cui al paragrafo 1 è la consulenza e la rappresentanza in materia legale. Inoltre, è possibile esercitare una professione diversa da quella di avvocato. Gli articoli da 59d a 59q si applicano solo alle società di esercizio liberale che mirano all’esercizio della professione di avvocato».

Codice penale

Legge in materia di società a responsabilità limitata

«Gli amministratori sono tenuti, nei confronti della società, al rispetto dei limiti imposti al loro potere di rappresentanza dallo statuto ovvero, in assenza di clausola statutaria contraria, dalle decisioni dei soci».
«(1) Gli amministratori sono tenuti a fornire immediatamente a qualsiasi socio che ne faccia domanda informazioni sugli affari della società e a consentirgli di consultare la contabilità e gli altri documenti.

(2) Gli amministratori possono opporre un diniego a tali domande di informazioni e di consultazione se vi è motivo di temere che il socio ne faccia uso per fini estranei alla società e arrechi così un danno non trascurabile alla società o ad un’impresa collegata. Il diniego di informazione o di consultazione necessita di una decisione dei soci.

(3) Non si può derogare a tali disposizioni nello statuto della società».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«Articolo 2 – Oggetto della società

(1) La società ha ad oggetto la gestione di questioni giuridiche di terzi, ivi compresa la consulenza giuridica, mediante lo svolgimento delle funzioni di avvocato adempiute soltanto da avvocati iscritti all’albo e destinati al servizio della società, in modo indipendente, senza essere soggetti a istruzioni e sotto la propria responsabilità, nel rispetto delle normative che disciplinano la loro professione. La società crea a tal fine le condizioni necessarie in termini di personale, attrezzature e locali ed effettua le relative operazioni; essa stipula, in particolare, un’assicurazione per la responsabilità civile professionale prescritta dalle normative che disciplinano la professione forense.

(2) La società non deve violare le prescrizioni e i divieti vigenti sanciti nello [statuto degli avvocati] nonché le altre normative che disciplinano la professione di avvocato. In particolare, essa non deve ostacolare la libertà di esercizio della professione degli avvocati che lavorano per essa. La società è autorizzata a farsi pubblicità solo nei limiti fissati dalla regolamentazione che disciplina la professione di avvocato. La società non è autorizzata a svolgere attività commerciali e bancarie né qualsiasi altra attività di carattere industriale. (...)

Articolo 8 – Trasferimento di quote sociali

La cessione di quote sociali e di parti di quote sociali è valida solo con l’accordo scritto dell’assemblea dei soci. L’accordo è concesso mediante una decisione dei soci per la quale è richiesta una maggioranza del 75% dei voti degli aventi diritto di voto.

Articolo 9 – Gestione e rappresentanza

(1) Le pratiche della società sono gestite in modo responsabile esclusivamente da avvocati, conformemente alla legge, alle regole professionali applicabili e al presente statuto. La società ha uno o più amministratori. La società dispone, presso la sua sede, di uno studio in cui lavora, in qualità di responsabile, almeno un avvocato amministratore, per il quale lo studio costituisce il centro della sua attività.

(2) Se è nominato un amministratore unico, egli rappresenta da solo la società. Se sono nominati più amministratori, la società è rappresentata congiuntamente da due amministratori o da un amministratore unitamente ad un amministratore delegato. (...)

(4) Gli amministratori esercitano la professione di avvocato in modo indipendente e sotto la propria responsabilità. Sono vietate, al riguardo, ingerenze esercitate dai soci, dall’assemblea dei soci o da altri amministratori sull’esercizio della professione degli amministratori, ad esempio mediante istruzioni, obblighi contrattuali o la minaccia o l’inflizione di danni (ad esempio la revoca (...) o le misure ai sensi dell’articolo 46, punto 6, della legge in materia di società a responsabilità limitata). Ciò vale in particolare per quanto riguarda l’accettazione, il rifiuto e la gestione effettivi di un mandato della società. Inoltre, agli amministratori non dev’essere impedito dai soci, dall’assemblea dei soci o dagli altri amministratori di esercitare in qualsiasi momento la loro professione di avvocato conformemente ai loro obblighi professionali (in particolare, in forza dello statuto degli avvocati e del codice deontologico forense). La revoca di un amministratore richiede, salvo che per giusta causa, una decisione unanime dei soci. I soci – anche se non iscritti essi stessi all’Ordine forense – si impegnano ad agire sempre, nell’esercizio dei loro diritti sociali, in modo tale che il proprio comportamento, nonché quello della società che ne deriva, sia conforme alla normativa relativa alla professione forense (in particolare allo statuto degli avvocati e al codice deontologico forense). Gli amministratori offrono la loro consulenza ai soci sulle questioni derivanti dalla regolamentazione che disciplina la professione forense.

(5) Solo gli avvocati possono essere nominati amministratori delegati e mandatari ad hoc . Il paragrafo 4 si applica, mutatis mutandis , agli amministratori delegati e ai mandatari ad hoc ; ciò non incide, nei confronti di un amministratore delegato o di un mandatario ad hoc , sul potere d’istruzione che gli amministratori traggono da un rapporto di lavoro o da un mandato. (…)

Articolo 11 – Procedura di votazione

(1) Le decisioni dei soci sono adottate a maggioranza semplice, a meno che la legge o il presente statuto non prevedano una maggioranza diversa. Ogni quota sociale dà diritto a un voto. Le decisioni che violino l’articolo 9, paragrafo 4 o 5, sono irricevibili. (…)

Articolo 13 – Esercizio del diritto di informazione e consultazione ai sensi dell’articolo 51a della legge in materia di società a responsabilità limitata

Gli amministratori, gli amministratori delegati e i mandatari ad hoc sono tenuti a rispettare l’obbligo di segreto professionale di avvocato obbligatorio loro incombente, nei limiti del possibile anche nei confronti dell’assemblea dei soci e di qualsiasi socio con il quale non collaborino a titolo professionale e che non sia egli stesso soggetto ad un obbligo di segreto professionale sanzionato penalmente. Qualora un socio chieda di consultare documenti od ottenere informazioni su fatti soggetti al segreto professionale dell’avvocato, egli deve farsi rappresentare da una persona soggetta per legge al segreto professionale (ad esempio un avvocato, un consulente fiscale, un revisore dei conti), anche nei suoi confronti. Per quanto riguarda la consultazione o le informazioni relative a fatti soggetti al segreto professionale dell’avvocato, i soci sono essi stessi direttamente e immediatamente vincolati al segreto professionale da questo contratto di società, conformemente all’articolo 203, paragrafo 4, secondo periodo, punto 1, del codice penale. In ogni caso, prima che il socio possa venire egli stesso direttamente a conoscenza, tramite consultazione o acquisizione di informazioni, di fatti soggetti al segreto professionale dell’avvocato, deve egli stesso assoggettarsi al segreto professionale [tutelato] dall’amministratore competente, ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 4, secondo periodo, punto 1, del codice penale. In deroga all’articolo 51a, paragrafo 2, seconda frase, della legge in materia di società a responsabilità limitata, il diniego di informazioni o di consultazione non richiede una decisione [formale] dei soci.

(…)

Articolo 17 – Modifiche dello statuto; scioglimento; obbligo d’informazione

(1) Le decisioni relative alle modifiche del presente statuto e allo scioglimento della società sono valide solo se adottate a maggioranza del 75% dei voti espressi nel corso di un’assemblea dei soci debitamente convocata e che raggiunga il quorum prescritto. Le modifiche dell’articolo 9, paragrafi 4 e 5, e dell’articolo 13 del presente statuto devono essere decise all’unanimità.

(2) Ogni modifica concernente lo statuto, i soci o la persona avente il potere di rappresentanza, qualsiasi decisione relativa al diritto di rappresentanza individuale degli amministratori nonché all’apertura o allo scioglimento di succursali dev’essere immediatamente comunicata all’ordine forense competente, corredata delle necessarie prove documentali».

«1)

Se integri una restrizione del diritto alla libera circolazione dei capitali, vietata ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, il fatto che, in base alle leggi di uno Stato membro, l’autorizzazione all’esercizio della professione forense rilasciata a una società tra avvocati debba essere necessariamente revocata, quando:

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima, terza e quarta

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché l’articolo 63 TFUE

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a una normativa nazionale che, a pena di cancellazione dall’ordine forense della società di avvocati interessata, vieta che quote sociali di tale società siano trasferite a un investitore puramente finanziario che non intenda esercitare in detta società un’attività professionale prevista da tale normativa.

Firme

(*1) Lingua processuale: il danese.

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