Sentenza della Corte (grande sezione) del 12 settembre 2006.

Priimta 2006-09-12 · ECLI:EU:C:2006:545 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-300/04
Teismas
Court of Justice
Data
2006-09-12
ECLI
ECLI:EU:C:2006:545
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasP. JannTeisėjasC.W.A. TimmermansTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasK. SchiemannTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasJ.-P. PuissochetTeisėjasP. KūrisTeisėjasE. JuhászTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasA. TizzanoKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑300/04,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi), con ordinanza 13 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 15 luglio 2004, nella causa

M.G. Eman,

O.B. Sevinger

contro

College van burgemeester en wethouders van Den Haag ,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas (relatore), K. Schiemann e J. Makarczyk, presidenti di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet, P. Kūris, E. Juhász, E. Levits e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 luglio 2005,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo».

Diritto comunitario

«1. È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima.
«Fatte salve le disposizioni dell’articolo 190, paragrafo 4, e le disposizioni adottate in applicazione di quest’ultimo, ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato (…)».
«Ogni persona che, nel giorno di riferimento,

a) è cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del trattato, e

b) pur non essendo cittadino dello Stato membro di residenza, possiede i requisiti a cui la legislazione di detto Stato subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini, ha il diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di residenza in occasione delle elezioni al Parlamento europeo se non è decaduta da tali diritti in virtù dell’articolo 6 o 7».

«Qualora i cittadini dello Stato membro di residenza debbano risiedere da un periodo minimo nel territorio elettorale per essere elettori o eleggibili, gli elettori e i cittadini comunitari eleggibili sono considerati in possesso di tale requisito qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente. Questa disposizione si applica fatte salve le specifiche condizioni connesse alla durata della residenza in una determinata circoscrizione o collettività locale».
«Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato».
«1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.

(…)

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l’adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

(…)».

«Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli Stati membri, non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto».

«[il Parlamento europeo] verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, ess[o] prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia».
«1. Il presente trattato si applica (…) al Regno dei Paesi Bassi (…).

(…)

(…)».

Diritto nazionale

«I membri della Tweede Kamer der Staten‑Generaal vengono eletti tra coloro che sono Olandesi il giorno del deposito delle candidature e che il giorno delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età, ad eccezione di coloro che il giorno della presentazione della candidatura hanno il loro domicilio effettivo nelle Antille Olandesi o ad Aruba.

a) l’Olandese che ha risieduto per almeno dieci anni nei Paesi Bassi;

b) l’Olandese che lavora nella funzione pubblica olandese nelle Antille olandesi o ad Aruba, così come per il coniuge, il partner o compagno e i figli registrati, purché questi convivano con lui».

«Hanno il diritto di voto:

a) coloro che hanno il diritto di votare alle elezioni dei membri della Tweede Kamer der Staten-Generaal;

b) i non Olandesi, cittadini di un altro Stato membro dell’Unione europea, a condizione che essi: 1º abbiano il loro domicilio effettivo nei Paesi Bassi il giorno del deposito delle candidature,

2º abbiano raggiunto il diciottesimo anno il giorno del voto, e

3º non siano decaduti dal diritto di voto nei Paesi Bassi o nello Stato membro di cui sono cittadini».

Le questioni pregiudiziali

«1) Se alle persone che sono in possesso della nazionalità di uno Stato membro e sono residenti, ovvero domiciliate in un territorio appartenente ai PTOM, ai sensi dell’art. 299, terzo comma, CE, e che mantiene relazioni particolari con il detto Stato membro, sia applicabile la parte seconda del Trattato.

2) In caso negativo, se gli Stati membri, alla luce di quanto disposto all’art. 17, n. 1, seconda frase, CE, siano liberi di riconoscere la loro nazionalità alle persone che sono residenti ovvero domiciliate nei PTOM, di cui all’art. 299, n. 3, CE.

3) Se l’art. 19, n. 2, CE, letto in combinato disposto con gli artt. 189 [CE] e 190, n. 1, CE, debba essere interpretato nel senso che – fatte salve le eccezioni previste nell’ordinamento giuridico nazionale che si riferiscono, tra l’altro, a esclusioni del diritto di voto derivanti da condanne penali e da stato di incapacità – la qualità di cittadino dell’Unione residente o domiciliato nei PTOM implica, tra l’altro, il diritto di voto e di eleggibilità per il Parlamento europeo.

4) Se gli artt. 17 [CE] e 19, n. 2, CE, letti in combinato disposto e posti nell’ottica dell’art. 3, n. 1, del Protocollo [n. 1 della CEDU], come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ostino a che tali persone, che non sono cittadini dell’Unione, abbiano diritto di voto e di eleggibilità per il Parlamento europeo.

5) Se il diritto comunitario ponga condizioni circa la natura del ripristino della situazione giuridica [rechtsherstel] da mettere a disposizione, qualora il giudice nazionale – sulla base, tra l’altro, della soluzione che la Corte di giustizia avrà fornito alle questioni di cui sopra – dovesse dichiarare che coloro che risiedono oppure sono domiciliati nelle Antille Olandesi e in Aruba e che sono in possesso della nazionalità olandese illegittimamente non sono stati iscritti per le elezioni tenutesi il 10 giugno 2004».

Procedimento dinanzi alla Corte

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Osservazioni presentate alla Corte

Giudizio della Corte

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Osservazioni presentate alla Corte

Giudizio della Corte

Sulla quarta questione

Sulla quinta questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) I cittadini di uno Stato membro che hanno la residenza o il domicilio in un territorio facente parte dei paesi e territori d’oltremare, di cui all’art. 299, n. 3, CE, possono far valere i diritti riconosciuti ai cittadini dell’Unione nella seconda parte del Trattato CE.

2) Sebbene allo stato attuale del diritto comunitario nulla osti a che gli Stati membri definiscano, nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni per il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo facendo riferimento al criterio della residenza sul territorio nel quale le elezioni sono organizzate, tuttavia il principio di parità di trattamento osta a che i criteri scelti comportino che siano trattati in maniera diversa cittadini che si trovano in situazioni comparabili, senza che tale diversità di trattamento sia oggettivamente giustificata.

3) Spetta all’ordinamento di ciascuno Stato membro determinare gli strumenti per la riparazione (rechtsherstel) a favore di una persona che, in forza di una disposizione nazionale contraria al diritto comunitario, non sia stata iscritta nelle liste elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo del 10 giugno 2004, e sia stata quindi esclusa dalla partecipazione a tali elezioni. Tali rimedi, che possono comprendere un risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto comunitario imputabile allo Stato, devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività.

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