Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 giugno 2009.

Priimta 2009-06-04 · ECLI:EU:C:2009:336 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-142/05
Teismas
Court of Justice
Data
2009-06-04
ECLI
ECLI:EU:C:2009:336
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasP. KūrisTeisėjas · pranešėjasG. ArestisTeisėjasJ. KlučkaGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisJ. Swedenborg
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

4 giugno 2009 (*1)

«Direttiva 94/25/CE — Ravvicinamento delle legislazioni — Imbarcazioni da diporto — Divieto di utilizzare moto d’acqua fuori dai corridoi pubblici di navigazione — Artt. 28 CE e 30 CE — Misure di effetto equivalente — Accesso al mercato — Ostacolo — Tutela dell’ambiente — Proporzionalità»

Nel procedimento C-142/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Luleå tingsrätt (Svezia), con decisione 22 febbraio 2005, pervenuta in cancelleria il 24 marzo 2005, nel procedimento

Åklagaren

contro

Percy Mickelsson ,

Joakim Roos ,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, P. Kūris, G. Arestis (relatore) e J. Klučka, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 luglio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 dicembre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La normativa comunitaria

«(…) [L]e disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti nei diversi Stati membri relative alle caratteristiche di sicurezza delle imbarcazioni da diporto differiscono per portata e contenuto; (…) tali disparità sono atte a determinare ostacoli al commercio e condizioni diseguali ai fini della concorrenza nell’ambito del mercato interno».
«(…) [L]’armonizzazione delle legislazioni nazionali è il solo modo per rimuovere detti ostacoli al libero scambio; (…) tale obiettivo può essere conseguito in maniera soddisfacente soltanto dai singoli Stati membri; (…) la presente direttiva stabilisce solamente i requisiti indispensabili alla libera circolazione delle imbarcazioni da diporto».
«1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie a garantire che i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, possano venire immessi in commercio o messi in servizio per un uso conforme alla loro destinazione solo se essi non pongono in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, le cose o l’ambiente quando siano costruiti e sottoposti a manutenzione in modo corretto.
«Nel loro territorio gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1 recanti la marcatura CE di cui all’allegato IV, che indica la loro conformità con tutte le disposizioni della presente direttiva, incluse le procedure di valutazione della conformità di cui al capitolo II».
«Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o gennaio 2005».

La normativa nazionale

«Nel presente regolamento per moto d’acqua si intende un natante di lunghezza inferiore a 4 metri, che: 1) utilizza un motore a combustione interna che alimenta una pompa a idrogetto quale fonte primaria di propulsione, e 2) è progettato per essere guidato da una o più persone a bordo in posizione seduta, in piedi o in ginocchio e al di sopra, piuttosto che non entro la delimitazione dello scafo».
«Le moto d’acqua possono essere utilizzate esclusivamente in corridoi pubblici di navigazione e nelle zone indicate all’art. 3, n. 1».
«Il länsstyrelsen [amministrazione provinciale] identifica le acque provinciali al di fuori dei corridoi pubblici di navigazione in cui possono essere utilizzate le moto d’acqua. Ad esso incombe l’obbligo di adottare disposizioni per l’uso di tali natanti in:

Il länsstyrelsen, inoltre, qualora sia necessario per evitare le molestie o i rischi di danni di cui al primo comma, n. 3, può limitare l’utilizzo di moto d’acqua a talune parti dei corridoi pubblici di navigazione, e disciplinarne le modalità di accesso e di uscita».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1.

Sulle questioni pregiudiziali

Sull’interpretazione della direttiva 94/25

Sull’interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE

Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella causa principale, tali condizioni siano soddisfatte.

Sulle spese

Per questi motivi la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 giugno 1994, 94/25/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 giugno 2003, 2003/44/CE, non osta ad una normativa nazionale che, per motivi di tutela dell’ambiente, vieta l’utilizzo di moto d’acqua fuori dai corridoi identificati.

Gli artt. 28 CE e 30 CE non ostano a siffatta normativa nazionale purché:

Spetta al giudice del rinvio verificare se, nella causa principale, tali condizioni siano soddisfatte.

Firme

(*1) Lingua processuale: lo svedese.

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