Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 giugno 2006.

Priimta 2006-06-08 · ECLI:EU:C:2006:383 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-196/05
Teismas
Court of Justice
Data
2006-06-08
ECLI
ECLI:EU:C:2006:383
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ. MalenovskýTeisėjasS. von BahrTeisėjas · pranešėjasA. ÓcaoimhGeneralinis advokatasF.G. JacobsKanclerisK. Sztranc
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-196/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht München (Germania), con ordinanza 17 febbraio 2005, pervenuta in cancelleria il 4 maggio 2005, nella causa tra

Sachsenmilch AG

e

Oberfinanzdirektion Nürnberg ,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dai sigg. S. von Bahr e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 febbraio 2006,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La controversia di cui alla causa principale e le questioni pregiudiziali

«1) Se la [NC], nella versione di cui all’allegato I del regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 (…) (GU L 281, pag. 1), debba essere interpretata nel senso che un formaggio per pizza (mozzarella), conservato dopo la sua produzione per una o due settimane alla temperatura di 2‑4°C, va classificato nella sottovoce 0406 10 della NC.

2) Se, in mancanza di una normativa comunitaria, l’esame volto a stabilire se ci si trovi in presenza di un formaggio fresco ai sensi della sottovoce 0406 10 della NC possa essere effettuato sulla base di caratteristiche organolettiche».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Sull’interpretazione della sottovoce 0406 10 della NC

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

La sottovoce 0406 10 della nomenclatura combinata figurante all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 1° agosto 2002, n. 1832, deve essere interpretata nel senso che si applica alla mozzarella per pizza in filoni, conservata, dopo la sua produzione, per una o due settimane alla temperatura di 2‑4°C, salvo che tale conservazione sia sufficiente affinché la mozzarella in questione subisca un processo di trasformazione idoneo a farle acquisire una o più nuove caratteristiche e proprietà oggettive, segnatamente in termini di composizione, di presentazione e di gusto. Spetta al giudice del rinvio determinare se tali condizioni siano soddisfatte.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.