Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 dicembre 2011.

Priimta 2011-12-15 · ECLI:EU:C:2011:842 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-384/10
Teismas
Court of Justice
Data
2011-12-15
ECLI
ECLI:EU:C:2011:842
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.-C. BonichotTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjas · pranešėjasC. ToaderGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑384/10,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Primo protocollo del 19 dicembre 1988 relativo all’interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, proposta dal Hof van Cassatie (Belgio), con decisione 7 giugno 2010, pervenuta alla Corte il 29 luglio 2010, nella causa

Jan Voogsgeerd

contro

Navimer SA,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dal sig. L. Bay Larsen e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak,

cancelliere: sig. A. Calot Escobar,

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Le norme sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

«Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi».
«Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso».
«Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell’articolo 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. (…)»
«1. In deroga all’articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2.

a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure

b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, a meno che non risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest’altro paese».

Le normative nazionali

«La risoluzione del contratto di lavoro marittimo, ove illegittima, fa sorgere il diritto al risarcimento dei danni.

È illegittimo e costituisce un atto socialmente ed economicamente anomalo il licenziamento contrario alla legge e/o non fondato su motivi concreti e gravi.

L’azione risarcitoria giudiziaria contro la risoluzione illegittima del contratto di lavoro marittimo deve essere promossa dinanzi al giudice del lavoro, a pena di decadenza, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notificazione del licenziamento o dalla sua motivazione.

Tale termine è validamente interrotto nel caso in cui il lavoratore, il suo rappresentante o la sua organizzazione sindacale presentino un reclamo scritto al datore di lavoro».

«Se il contratto è stipulato a tempo indeterminato, la parte che recede dal contratto senza grave motivo o senza rispettare il termine di preavviso, previsto dagli artt. 59, 82, 83, 84 e 115, deve versare alla controparte un’indennità pari alle mensilità spettanti o per la durata del periodo di preavviso o per la parte restante di siffatto periodo».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se con “il paese dove si trova la sede che ha assunto il lavoratore”, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2, lett. b), della [Convenzione], si debba intendere il paese dove si trova la sede del datore di lavoro che ha assunto il lavoratore secondo il contratto di lavoro, oppure il paese in cui si trova la sede del datore di lavoro a cui il lavoratore è collegato per l’effettivo svolgimento delle sue mansioni, anche se egli non svolge normalmente il suo lavoro in uno stesso paese.

2) Se il posto in cui il lavoratore, che non svolge normalmente il suo lavoro in uno stesso paese, deve presentarsi e dove riceve le spiegazioni amministrative e le istruzioni per lo svolgimento delle sue mansioni debba essere considerato come il posto dell’effettivo svolgimento di dette mansioni, ai sensi della prima questione.

3) Se la sede del datore di lavoro a cui il lavoratore è collegato per l’effettivo svolgimento delle sue mansioni, ai sensi della prima questione, debba soddisfare determinati requisiti formali, come ad esempio il possesso di personalità giuridica, oppure se a tal fine sia sufficiente l’esistenza di una sede effettiva.

4) Se la sede di una società diversa, con cui la società‑datore di lavoro ha relazioni, possa fungere da sede ai sensi della terza questione, anche se il potere di direzione non è stato trasferito a quest’altra società».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Sulle questioni prima e seconda

Sulla terza questione

Sulla quarta questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’art. 6, n. 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale adito deve innanzitutto stabilire se il lavoratore, nell’esecuzione del contratto, compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, che è quello in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la detta attività, il lavoratore adempie la parte essenziale dei suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro.

2) Ove il giudice del rinvio ritenesse di non poter statuire sulla controversia ad esso sottoposta alla luce dell’art. 6, n. 2, lett. a), di tale Convenzione, l’art. 6, n. 2, lett. b), della predetta Convenzione deve essere interpretato come segue:

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