Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 aprile 2012.

Priimta 2012-04-26 · ECLI:EU:C:2012:244 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-510/10
Teismas
Court of Justice
Data
2012-04-26
ECLI
ECLI:EU:C:2012:244
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. JuhászTeisėjasD. ŠvábyGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

26 aprile 2012 (*1)

«Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafo 2, lettera d) — Diritto di comunicazione di opere al pubblico — Eccezioni al diritto di riproduzione — Registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni — Registrazioni effettuate con mezzi di soggetti terzi — Obbligo dell’organismo di diffusione radiotelevisiva di porre rimedio a qualsivoglia effetto pregiudizievole derivante da azioni o omissioni del terzo»

Nella causa C-510/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret (Danimarca), con decisione del 18 ottobre 2010, pervenuta in cancelleria il 25 ottobre 2010, nel procedimento

DR,

TV2 Danmark A/S

contro

NCB - Nordisk Copyright Bureau,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di Sezione, dal sig. J. Malenovský (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 novembre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 gennaio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

Il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore

La Convenzione di Berna

«I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche».
«1) Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare:

1°

la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere senza filo segni, suoni od immagini;

(…)

3) Salvo patto contrario, l’autorizzazione rilasciata in conformità dell’alinea 1) del presente articolo non implica quella di registrare, mediante strumenti riproduttori di suoni od immagini, l’opera radiodiffusa. È tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione [di Berna] la disciplina delle registrazioni effimere effettuate da un ente di radiodiffusione coi propri mezzi e per le sue emissioni. Dette legislazioni possono autorizzare la conservazione di siffatte registrazioni in archivi ufficiali, in considerazione del loro eccezionale carattere documentario».

Diritto dell’Unione

«L’applicazione dell’eccezione o della limitazione per le registrazioni effimere effettuate da organismi di diffusione radiotelevisiva va intesa nel senso che i servizi di un’emittente comprendono quelli di persone che operano per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva».
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

(…)».

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».
«2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda:

(…)

(…)

Il diritto nazionale

«Gli organismi di diffusione radiotelevisiva possono, ai fini della successiva trasmissione, registrare opere su nastro, pellicola o altro supporto idoneo alla riproduzione, a condizione di disporre del diritto di trasmettere le opere di cui trattasi. Il diritto di rendere le opere così registrate accessibili al pubblico resta peraltro soggetto alle altre norme in vigore.

Il Ministro della Cultura può disciplinare più specificamente le condizioni di effettuazione di tali registrazioni e della loro utilizzazione e conservazione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se le locuzioni «con i loro propri mezzi» contenute nell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), della [direttiva 2001/29] e «per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva» di cui al quarantunesimo considerando della direttiva medesima, debbano essere interpretate alla luce del diritto nazionale o del diritto dell’Unione europea.

Nell’ambito della risoluzione di detta terza questione, si chiede alla Corte di rispondere, in particolare, alle seguenti questioni:

Se le seguenti circostanze possano o debbano essere prese in considerazione nella risoluzione della terza questione, lettera b), e, in tal caso, in qual misura:

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il danese.

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