Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2015.

Priimta 2015-10-22 · ECLI:EU:C:2015:719 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-277/14
Teismas
Court of Justice
Data
2015-10-22
ECLI
ECLI:EU:C:2015:719
Originalas
EUR-Lex ↗
Teisėjas · pranešėjasT. von DanwitzTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasA. RosasTeisėjasE. JuhászTeisėjasC. VajdaGeneralinis advokatasY. BotKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

22 ottobre 2015 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Sesta direttiva — Diritto alla detrazione — Diniego — Vendita effettuata da un soggetto considerato inesistente»

Nella causa C‑277/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa, Polonia), con decisione del 6 marzo 2014, pervenuta in cancelleria il 5 giugno 2014, nel procedimento

PPUH Stehcemp sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jaroslaw Stefanek

contro

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

«1. Si considera:

«Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore:

(…)

3. (…)

(…)

(…)

Il diritto polacco

«1. Si considerano soggetti passivi le persone giuridiche, gli enti organizzati senza personalità giuridica nonché le persone fisiche che esercitano in modo indipendente una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 2, punto 1, l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, l’articolo 5, paragrafo 1, nonché l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, della sesta direttiva (…) debbano essere interpretati nel senso che un’operazione effettuata in circostanze come quelle del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale, nelle quali né il soggetto passivo né le autorità fiscali riescono ad identificare il vero fornitore dei beni, costituisca una cessione di beni.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per beni che gli sono stati ceduti sulla base dei rilievi che la fattura è stata emessa da un soggetto che deve essere considerato, con riferimento ai criteri previsti da tale normativa, un soggetto inesistente e che è impossibile identificare il vero fornitore dei beni, tranne nel caso in cui si dimostri, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal soggetto passivo verifiche che non gli incombono, che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta cessione si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

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