Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 novembre 2017.

Priimta 2017-11-09 · ECLI:EU:C:2017:834 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-489/15
Teismas
Court of Justice
Data
2017-11-09
ECLI
ECLI:EU:C:2017:834
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjas · pranešėjasM. BergerTeisėjasF. BiltgenGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

9 novembre 2017 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti ferroviari – Direttiva 2001/14/CE – Diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura – Imposizione dei diritti di utilizzo – Organismo nazionale di controllo che garantisce la conformità dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura a tale direttiva – Contratto di utilizzo di un’infrastruttura concluso tra un gestore dell’infrastruttura ferroviaria e un’impresa ferroviaria – Principio di non discriminazione – Rimborso dei diritti senza intervento di tale organismo e al di fuori delle procedure di ricorso che implicano la partecipazione di quest’ultimo – Normativa nazionale che consente al giudice civile di stabilire un importo equo in caso di diritti contrari all’equità»

Nella causa C‑489/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Berlin (Tribunale del Land Berlino, Germania), con decisione del 3 settembre 2015, pervenuta in cancelleria il 17 settembre 2015, nel procedimento

CTL Logistics GmbH

contro

DB Netz AG,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Berger (relatore), e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 luglio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 novembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(5)

Per garantire la trasparenza e l’accesso non discriminatorio all’infrastruttura ferroviaria per tutte le imprese [ferroviarie], le informazioni necessarie per l’uso dei diritti di accesso devono essere pubblicate integralmente in un prospetto informativo della rete.

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

«La presente direttiva concerne i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella imposizione dei diritti dovuti per il suo utilizzo.

Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di imposizione dei canoni e di assegnazione di capacità dell’infrastruttura ferroviaria rispettino i principi enunciati nella presente direttiva e, pertanto, consentano al gestore dell’infrastruttura di offrire sul mercato la capacità di infrastruttura disponibile al fine del suo utilizzo ottimale».

«1. Il gestore dell’infrastruttura, previa consultazione delle parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, ottenibile contro pagamento di un contributo che non può essere superiore al costo di pubblicazione del prospetto stesso.
«1. Gli Stati membri istituiscono un quadro per l’imposizione dei diritti rispettando l’indipendenza di gestione di cui dall’articolo 4 della direttiva 91/440/CEE [del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ( GU 1991, L 237, pag. 25 )].

Fatta salva la condizione dell’indipendenza di gestione, gli Stati membri stabiliscono inoltre regole specifiche in materia di imposizione o delegano tale competenza al gestore dell’infrastruttura. Il gestore dell’infrastruttura determina i diritti dovuti per l’utilizzo dell’infrastruttura e procede alla loro riscossione.

(…)

«3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 o l’articolo 8, i diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso ai servizi sulla linea sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.

Tuttavia, l’imputazione dei costi ambientali che determini un aumento del totale delle entrate per il gestore è ammessa solo se ha luogo ad un livello comparabile anche per i modi di trasporto concorrenti.

In mancanza di un livello comparabile di imputazione dei costi ambientali in altri modi di trasporto concorrenti, detta modifica non deve incidere globalmente nelle entrate del gestore dell’infrastruttura. Qualora per il trasporto ferroviario e gli altri modi di trasporto concorrenti sia stato introdotto un livello comparabile di imputazione dei costi ambientali e ciò determini un aumento delle entrate, gli Stati membri decidono in merito all’uso degli introiti supplementari».

«1. Ai fini del pieno recupero dei costi da parte del gestore dell’infrastruttura, uno Stato membro può, se il mercato lo consente, applicare coefficienti di maggiorazione in base a principi efficaci, trasparenti e non discriminatori, garantendo nel contempo una competitività ottimale, in particolare per il trasporto internazionale di merci per ferrovia. Il sistema di imposizione dei diritti deve rispettare gli aumenti di produttività conseguiti dalle imprese ferroviarie.

Il livello dei diritti stabiliti non deve tuttavia precludere l’utilizzo dell’infrastruttura a segmenti del mercato che possono pagare quanto meno il costo direttamente imputabile, più un tasso di rendimento accettabile per il mercato, alla prestazione del servizio ferroviario.

«A servizi analoghi si applicano sistemi di riduzione analoghi».
«I gestori dell’infrastruttura possono applicare un diritto adeguato per la capacità richiesta ma non utilizzata. Tale diritto serve a incentivare un utilizzo efficiente della capacità.

I gestori dell’infrastruttura debbono essere permanentemente in grado di indicare a qualsiasi interessato la capacità d’infrastruttura assegnata alle imprese ferroviarie utilizzatrici».

«1. Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 6, gli Stati membri istituiscono un organismo di regolamentazione. Detto organismo, che può essere il ministero competente in materia di trasporti o qualsiasi altro organismo, è indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell’infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti, dagli organismi preposti all’assegnazione e dai richiedenti. Esso agisce in base ai principi di cui al presente articolo, che consentono l’attribuzione di funzioni di impugnazione e di regolamentazione a organismi distinti.

(…)

Fatto salvo il paragrafo 6, la decisione dell’organismo di regolamentazione è vincolante per tutte le parti cui è destinata.

In caso di ricorso contro un rifiuto di concessione di capacità di infrastruttura o contro le condizioni di una proposta di capacità, l’organismo di regolamentazione può concludere che non è necessario modificare la decisione del gestore dell’infrastruttura o che essa deve essere modificata secondo gli orientamenti precisati dall’organismo stesso.

«(…)

(…)».

Diritto tedesco

L’AEG

«(4) I gestori dei binari devono fissare le loro tariffe in conformità di un decreto adottato ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, punti 6 e 7, in maniera tale da compensare i costi da essi sopportati per la fornitura delle prestazioni obbligatorie, ai sensi del paragrafo 1, primo periodo, più un tasso di rendimento accettabile per il mercato. In tale contesto, essi possono fissare e recuperare maggiorazioni direttamente connesse all’esercizio della prestazione ferroviaria e possono distinguere a seconda che si tratti di trasporto su rotaia di passeggeri su lunga distanza o su breve distanza o di trasporto merci, e in funzione del segmento di mercato all’interno di ciascuna delle suddette tipologie di servizi, ferma restando la garanzia della concorrenza, in particolare nel settore del trasporto ferroviario internazionale di merci. Tuttavia, nell’ipotesi indicata nel secondo periodo che precede, l’imposizione dei diritti non può superare, rispetto a un segmento di mercato, i costi del trasporto ferroviario direttamente connessi, cui si aggiunge un tasso di rendimento accettabile per il mercato. Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, punti 6 e 7:

(5) Le imprese di gestione delle infrastrutture ferroviarie fissano i loro diritti di accesso agli impianti, ivi compreso ai relativi servizi, in modo da non arrecare un pregiudizio illegittimo alla concorrenza dei titolari di un’autorizzazione di accesso. Un pregiudizio illegittimo si verifica, in particolare, quando:

(6) I dettagli dell’accesso, in particolare, rispetto a data e ora, nonché a durata dell’utilizzo e ai diritti dovuti, oltre alle ulteriori condizioni di utilizzo, comprese le disposizioni dirette a garantire la sicurezza del servizio, devono essere concordate tra i titolari dell’autorizzazione e le imprese di gestione delle infrastrutture ferroviarie in base ai criteri di cui al decreto citato al paragrafo [1]».

«L’organismo di regolamentazione garantisce il rispetto delle disposizioni della normativa del settore ferroviario che disciplina l’accesso all’infrastruttura ferroviaria, segnatamente con riguardo:
«(1) L’organismo di regolamentazione, nell’adempimento dei suoi compiti in relazione alle imprese pubbliche di gestione delle infrastrutture ferroviarie, può adottare tutti i provvedimenti necessari a porre fine alle infrazioni constatate o a prevenire infrazioni future avverso le disposizioni della normativa di regolamentazione del settore ferroviario sull’accesso alle infrastrutture ferroviarie.

(2) I titolari di un’autorizzazione d’accesso, le imprese pubbliche di gestione delle infrastrutture ferroviarie e le persone che agiscono per loro conto, per consentire all’organismo di regolamentazione e ai suoi agenti di svolgere i propri compiti, devono autorizzarli:

(3) I titolari di un’autorizzazione d’accesso, le imprese pubbliche di gestione delle infrastrutture ferroviarie e le persone che agiscono per loro conto, per consentire all’organismo di regolamentazione e ai suoi agenti di svolgere i propri compiti, si impegnano a:

Ciò vale in particolare in caso di negoziati in corso o conclusi aventi ad oggetto l’importo dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura e di altri diritti. Essi devono fornire informazioni veritiere e in buona fede. Le persone che hanno l’obbligo di comunicare informazioni possono rifiutarsi di divulgare informazioni che li esporrebbero, o esporrebbero le persone indicate nell’articolo 383, paragrafo 1, punti da 1 a 3, del codice di procedura civile, al rischio di essere perseguiti penalmente o per contravvenzione.

(4) L’organismo di regolamentazione può attuare la sua decisione in forza della presente legge secondo le disposizioni che disciplinano l’attuazione dei provvedimenti amministrativi. La penale è fissata all’importo massimo di EUR 500000».

«(1) Le imprese pubbliche di gestione delle infrastrutture ferroviarie hanno l’obbligo di informare l’organismo di regolamentazione relativamente a:

Le decisioni previste ai sensi dei punti da 1 a 5 del primo paragrafo devono essere motivate. I gestori delle vie ferrate devono inoltre dimostrare che la loro imposizione dei diritti è conforme alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 4».

«(1) Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 14d, l’organismo di regolamentazione può opporsi (…):

nei limiti in cui le decisioni previste violino le disposizioni della regolamentazione del settore ferroviario riguardanti l’accesso all’infrastruttura ferroviaria.

(2) Prima della scadenza del termine stabilito:

(3) Se l’organismo di regolamentazione si avvale del suo diritto di opposizione:

(4) L’organismo di regolamentazione può rinunciare a procedere alla comunicazione prevista dall’articolo 14d, o procedervi solo parzialmente. Esso può limitare tale rinuncia a determinate imprese pubbliche che gestiscono l’infrastruttura ferroviaria. Tale ipotesi si realizza, in particolare, quando non vi sia rischio di causare una distorsione della concorrenza».

«(1) L’organismo di regolamentazione può controllare d’ufficio:

L’organismo di regolamentazione può, per le fasi successive,

qualora tali condizioni violino le disposizioni della normativa del settore ferroviario sull’accesso all’infrastruttura ferroviaria.

(2) In mancanza di un accordo sull’accesso, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, o su un accordo quadro, ai sensi dell’articolo 14a, le decisioni dell’impresa di gestione dell’infrastruttura ferroviaria possono essere controllate dall’organismo di regolamentazione su domanda o d’ufficio. Ha diritto a presentare domanda il titolare di un’autorizzazione d’accesso il cui diritto di accedere all’infrastruttura ferroviaria può essere compromesso. Le domande possono essere presentate entro il termine in cui una proposta di conclusione di un accordo può essere accettata conformemente al primo periodo. Il controllo può, segnatamente, avere ad oggetto:

L’organismo di regolamentazione invita le parti a presentare ogni informazione utile entro un termine ragionevole che non può superare due settimane. A decorrere dalla scadenza di tale termine, l’organismo di regolamentazione si pronuncia entro un termine di due mesi.

(3) Se la decisione di un’impresa di gestione delle infrastrutture ferroviarie lede, nell’ipotesi di cui al paragrafo 2, il diritto del richiedente ad avere accesso all’infrastruttura ferroviaria, l’autorità di regolamentazione:

L’EIBV

«(1) Il gestore delle vie ferroviarie deve stabilire le condizioni d’utilizzo (condizioni d’utilizzo delle vie ferroviarie) applicabili alla prestazione dei servizi di cui all’allegato 1, punto 1, e:

Su domanda dei titolari di un’autorizzazione di accesso, il gestore delle vie ferroviarie comunica loro, a loro spese, le condizioni di utilizzo delle vie ferroviarie.

(2) Le condizioni di utilizzo delle vie ferroviarie devono contenere almeno le indicazioni previste nell’allegato 2 e nelle altre disposizioni di tale regolamento, nonché le condizioni generali di utilizzo dei tracciati. L’elenco delle tariffe non fa parte delle condizioni di utilizzo delle vie ferroviarie. (…)

(5) Le condizioni di utilizzo delle vie ferroviarie devono essere pubblicate almeno quattro mesi prima della scadenza del termine stabilito nell’articolo 8, paragrafo 1, punto 2, per la presentazione delle domande di attribuzione di tracciati nell’orario di servizio. Le condizioni di utilizzo delle vie ferroviarie entrano in vigore alla data di scadenza del termine stabilito nell’articolo 8, paragrafo 1, punto 2, per la presentazione delle domande.

(6) Le condizioni di utilizzo delle vie ferroviarie si applicano indistintamente a tutti i richiedenti. Esse sono vincolanti per tutte le parti interessate, lasciando impregiudicate le condizioni generali in esse contenute. (…)».

«(1) Il gestore delle vie ferroviarie deve strutturare i diritti ad esso dovuti per le sue prestazioni obbligatorie in modo tale da incoraggiare, mediante un sistema di perfezionamento delle prestazioni, le imprese di trasporti ferroviari e i gestori delle vie ferroviarie a ridurre le perturbazioni e a migliorare la funzionalità della rete ferroviaria. Il principio dell’imposizione dei diritti di utilizzo in base alle prestazioni si applica all’insieme delle vie ferroviarie del gestore delle stesse.

(2) I diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura possono includere un importo per tener conto del costo degli effetti sull’ambiente della prestazione ferroviaria, e occorre stabilire una distinzione in tale ambito in funzione degli effetti prodotti sull’ambiente. Ciò non può avere per conseguenza di modificare il beneficio globale del gestore delle vie ferroviarie.

(3) I diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura possono includere un elemento che rispecchi la penuria di capacità di una sezione identificabile dell’infrastruttura nei periodi di congestione.

(4) Qualora un servizio di trasporto implichi costi supplementari rispetto ad altri servizi di trasporto, essi possono essere presi in considerazione unicamente per quanto riguarda tale servizio di trasporto.

(5) Al fine di evitare variazioni importanti e sproporzionate, i diritti di cui ai paragrafi 2 e 4 e i diritti connessi alle prestazioni obbligatorie possono essere estesi per periodi adeguati.

(6) Salvo diversa previsione del presente regolamento, i diritti devono essere calcolati indistintamente per tutti i beneficiari di un’autorizzazione d’accesso. I diritti devono essere ridotti se le reti ferroviarie, i sistemi di segnalazione e di allerta o i relativi impianti di approvvigionamento per catetere di alcune sezioni, non si trovano in uno stato conforme alle disposizioni contrattuali.

(7) I diritti percepiti dal gestore della rete ferroviaria devono essere pubblicati o comunicati conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, un mese prima della decorrenza del termine di cui all’articolo 8, paragrafo 1, punto 2. Essi si applicano per la totalità del nuovo periodo di orario di servizio».

Il BGB

(1) Se la prestazione deve essere fissata da una delle parti contraenti, occorre ritenere, nel dubbio, che la determinazione debba avvenire ex aequo et bono. (…)

(3) La determinazione, se deve avvenire ex aequo et bono, è vincolante per l’altra parte solo ove risponda al requisito di equità. In caso contrario, la determinazione è compiuta mediante sentenza (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se le disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 30, paragrafi 1, primo periodo, 2, 3, 5, primo comma, e 6, della direttiva [2001/14], debbano essere interpretate nel senso di escludere i rimborsi dei diritti per l’utilizzo di un’infrastruttura ferroviaria, concordati o fissati tra un gestore dell’infrastruttura e un richiedente nell’ambito di un accordo quadro, se non sono azionati mediante le procedure previste dinanzi all’organismo nazionale di regolamentazione e le corrispondenti procedure giudiziali di controllo delle decisioni dell’organismo di regolamentazione.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima, seconda, quinta e sesta

Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/14

I principi sostanziali menzionati nella direttiva 2001/14

I principi procedurali menzionati nella direttiva 2001/14

Le disposizioni dell’articolo 315 del BGB, come interpretate dal giudice del rinvio

Risposta della Corte

Sulle questioni terza, quarta e settima

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Le disposizioni della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in particolare l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 30, paragrafi 1, 3, 5 e 6, della citata direttiva, devono essere interpretate nel senso che esse ostano all’applicazione di una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale preveda un sindacato dell’equità dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, caso per caso, da parte dei giudici ordinari, e la possibilità di modificare, eventualmente, l’importo di tali diritti, indipendentemente dal controllo esercitato dall’organismo di regolamentazione previsto dall’articolo 30 della direttiva 2001/14, come modificata dalla direttiva 2004/49.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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