Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2018.

Priimta 2018-12-19 · ECLI:EU:C:2018:1034 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-216/17
Teismas
Court of Justice
Data
2018-12-19
ECLI
ECLI:EU:C:2018:1034
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasM. SafjanTeisėjas · pranešėjasD. ŠvábyGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisR. Șereș
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

19 dicembre 2018 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 5 – Articolo 32, paragrafo 2 – Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi – Accordi quadro – Clausola di estensione dell’accordo quadro ad altre amministrazioni aggiudicatrici – Principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici – Assenza di determinazione del volume degli appalti pubblici successivi o determinazione mediante riferimento all’ordinario fabbisogno delle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie dell’accordo quadro – Divieto»

Nella causa C–216/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 9 marzo 2017, pervenuta in cancelleria il 24 aprile 2017, nel procedimento

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust,

Coopservice Soc. coop. arl

contro

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST),

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST),

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valcamonica (ASST),

nei confronti di:

Markas Srl,

ATI – Zanetti Arturo & C. Srl e in proprio,

Regione Lombardia,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da J. Malenovský, facente funzioni di presidente di sezione, M. Safjan e D. Šváby (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 luglio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Direttiva 2004/18

«(11)

Occorre prevedere una definizione [a livello dell’Unione] degli accordi quadro nonché delle norme specifiche per gli accordi quadro conclusi in relazione ad appalti che rientrano nel campo d’applicazione della presente direttiva. Ai sensi di dette disposizioni un’amministrazione aggiudicatrice, quando conclude, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, un accordo quadro riguardante, tra l’altro, la pubblicità, i termini e le condizioni di presentazione delle offerte, può concludere, nel periodo di durata dell’accordo quadro, contratti basati su tale accordo quadro sia applicando le condizioni stabilite nell’accordo quadro stesso oppure, se tutte le condizioni non sono state stabilite in anticipo nell’accordo quadro, riaprendo il confronto competitivo tra le parti all’accordo quadro sulle condizioni non stabilite. Il rilancio del confronto competitivo dovrebbe rispettare alcune regole il cui obiettivo è quello di garantire la flessibilità richiesta nonché l’osservanza dei principi generali, ivi compreso il principio della parità di trattamento. Per tale ragione la durata massima degli accordi quadro dovrebbe essere limitata e non dovrebbe poter superare quattro anni, tranne in casi debitamente giustificati dalle amministrazioni aggiudicatrici.

(...)

«Un “accordo quadro” è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste».
«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».
«1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.

(...)

(...)

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva.

(...)

«1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di concludere accordi quadro.

Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell’accordo quadro.

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Per l’aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l’operatore parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati:

(...)».

«Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro 48 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto o dalla conclusione dell’accordo quadro.

Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all’articolo 32, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall’invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

(...)».

«(...)

Bando di gara

(...)

(...)

Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell’accordo quadro, il valore complessivo stimato delle prestazioni per l’intera durata dell’accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,

(...)».

Diritto italiano

Diritto nazionale

«Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.».
«L’“accordo quadro” è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste».

Diritto regionale

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se gli articoli [1,] comma 5 e 32 della direttiva [2004/18] e l’articolo 33 della direttiva [2014/24], che abroga la direttiva 2004/18, possano essere interpretati nel senso di consentire la stipulazione di un accordo quadro in cui:

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla facoltà di un’amministrazione aggiudicatrice di agire per se stessa e per altre amministrazioni aggiudicatrici chiaramente individuate, che non sono tuttavia direttamente parti dell’accordo quadro

Sulla possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie di un accordo quadro di non determinare la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste all’atto della conclusione degli accordi successivi o di determinarla mediante riferimento al loro ordinario fabbisogno

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 5, e l’articolo 32, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nei seguenti termini:

Malenovský

Safjan

Šváby

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 dicembre 2018.

Il cancelliere

A. Calot Escobar

Il presidente

K. Lenaerts

(*1) Lingua processuale: l’italiano.

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