CASE OF ISMOILOV AND OTHERS v. RUSSIA

[Italian Translation] by UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani)

Application no. 2947/06 · Delivered 2008-04-24 · ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD000294706 · Languages: IT · EN · FR

Application no.
2947/06
Delivered
2008-04-24
Respondent State
RUS
Conclusion
Violation of Art. 3;Violation of Art. 5-1-f;Violation of Art. 5-4;Violation of Art. 6-2;Non-pecuniary damage - award;Costs and expenses - award
Convention articles
3, 5, 5-1-f, 5-4, 5-1, 6, 6-2, 29, 29-3, 35, 35-3, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentChristos RozakisJudgeAnatoly KovlerJudgeElisabeth SteinerJudgeDean SpielmannJudgeSverre Erik JebensJudgeGiorgio MalinverniJudgeGeorge NicolaouRegistrarSøren Nielsen
Summary
Preparing…

CONSIGLIO D’EUROPA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA

(Ricorso n. 2947/06)

SENTENZA

STRASBURGO

24 aprile 2008

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.

traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo Nel caso Ismoilov ed altri c. Russia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:

Christos Rozakis, Presidente,

Anatoly Kovler,

Elisabeth Steiner,

Dean Spielmann,

Sverre Erik Jebens,

Giorgio Malinverni,

George Nicolaou, giudici, e Søren Nielsen, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 27 marzo 2008,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quella data:

PROCEDURA

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO

A. La situazione in Uzbekistan: i fatti di Andijan del 13 maggio 2005

e le loro conseguenze

C. L’arresto dei ricorrenti e la richiesta della loro estradizione in

Uzbekistan

D. Ricorso per detenzione illegale

E. Ordine di detenzione

F. Ricorsi per la liberazione

“Fondamentalmente il diritto russo vieta la detenzione che sia in modo

inammissibile eccessiva, illimitata e priva di controllo.

Non si può definire la detenzione [dei ricorrenti] come inammissibilmente

eccessiva, illimitata o priva di controllo, perché essa non ha superato il limite

temporale fissato nell’art. 109 del codice di procedura penale.

[I ricorrenti] erano tenuti in stato di arresto in attesa delle decisioni della Procura

Generale di estradar[li] in Uzbekistan. Quelle decisioni furono adottate soltanto il [27,

31 luglio o 1° agosto 2006].

Per di più, la detenzione [dei ricorrenti] fu protratta in conseguenza della [loro]

istanza al Servizio Federale Migrazione della Regione di Ivanovo per ottenere lo

status di rifugiati e delle [loro] impugnazioni dinanzi ai tribunali delle decisioni del

Servizio Federale Migrazione. Perciò, la detenzione non è stata eccessiva.”

G. Istanze per ottenere lo status di rifugiati

“Secondo l’UNHCR, in Uzbekistan il procedimento penale nei confronti di persone

accusate di coinvolgimento nelle attività di organizzazioni religiose estremiste può

essere arbitrario per natura e può risolversi in violazioni di diritti umani inalienabili,

comprendenti l’arresto arbitrario, la tortura, violazioni delle garanzie dell’equo

processo, l’applicazione di una pena sproporzionata rispetto al reato commesso.

Inoltre, poiché le autorità uzbeche non tollerano nessuna forma di opposizione, c’è un

rischio elevato di attribuzione dell’appartenenza a tali organizzazioni religiose a

persone che sono state notate per le loro opinioni dissidenti o che sono percepite dalle

autorità come sostenitori dei gruppi di opposizione. Perciò, c’è un grosso rischio che

persone implicate nelle attività di tali organizzazioni religiose, o alle quali un simile

coinvolgimento viene attribuito dalle autorità, possano essere perseguitate per i motivi

elencati nella Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, che è stata

ratificata dalla Federazione russa nel 1993, specialmente se si tiene conto della

mancanza di un sistema effettivo di garanzie legali in [Uzbekistan].”

“Siamo molto preoccupati per la sorte [dei ricorrenti] se la loro istanza viene

respinta ed essi vengono estradati in Uzbekistan. Si tratterebbe di una violazione del

divieto di rimandare singoli individui verso un Paese, dove essi affronteranno il

rischio di essere sottoposti a tortura … In Uzbekistan … il ricorso alla tortura è

sistematico. Le persone accusate di partecipazione ai moti di Andijan corrono un

maggior rischio di essere torturate: abbiamo documentato decine di casi di estorsione

di confessioni mediante tortura ed altre forme di trattamento inumano e degradante.

Le confessioni ottenute sotto coercizione fungono da base per il procedimento

penale. I processi delle persone incriminate in relazione al massacro di maggio in

Andijan sono stati molto al di sotto degli standard processuali internazionali. I

tribunali in Uzbekistan non sono indipendenti, gli imputati sono privati del loro diritto

ad una difesa efficace, e le condanne si fondano esclusivamente su dubbie confessioni

di imputati e deposizioni dei testimoni di accusa. In violazione del diritto uzbeco e del

diritto internazionale, i casi di decine di imputati vengono esaminati in processi a

porte chiuse. Seri dubbi sono stati espressi dall’Alto Commissariato per i diritti umani

delle Nazioni Unite, per quanto riguarda l’equità dei processi di Andijan.”

“La corte considera che il Dipartimento regionale di Ivanovo del Servizio Federale

Migrazione ... abbia correttamente trascurato i fatti di Andijan e i loro strascichi,

perché [i ricorrenti] hanno negato … ogni coinvolgimento in quei fatti ed erano

arrivati in Russia molto prima che essi accadessero.”

H. Le decisioni di estradare i ricorrenti ed i conseguenti

procedimenti d’appello

“Nella notte del 12-13 maggio 2005 [un ricorrente], agendo nell’ambito di una

associazione a delinquere ed essendo un membro del partito estremista religioso Hizb-

ut-Tahrir al-Islami, ha commesso i seguenti reati con circostanze aggravanti: tentato

rovesciamento dell’ordinamento costituzionale della Repubblica dell’Uzbekistan,

omicidio, terrorismo ed organizzazione di disordini di massa in Andijan con l’intento

di destabilizzare la situazione socio-politica in Uzbekistan.”

“[Un ricorrente] è stato membro di un’organizzazione estremista; ha diffuso

materiali suscettibili di minare la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, in

associazione con altri soggetti e con il sostegno finanziario di organizzazioni religiose.

Nella notte del 12-13 maggio 2005 [il ricorrente], agendo nell’ambito di una

associazione a delinquere ed essendo un membro del partito estremista religioso Hizb-

ut-Tahrir al-Islami, si è procurato illegalmente armi e munizioni e ha commesso i

seguenti reati con circostanze aggravanti: il tentato rovesciamento dell’ordinamento

costituzionale della Repubblica dell’Uzbekistan, omicidio, terrorismo, attività

sovversive ed organizzazione di disordini di massa in Andijan con l’intento di

destabilizzare la situazione socio-politica in Uzbekistan.”

I. I rapporti delle Istituzioni delle Nazioni Unite e delle

organizzazioni non governative sull’Uzbekistan

“66. Si ritiene che la combinazione della mancanza di rispetto per il principio della

presunzione di innocenza, nonostante esso sia garantito dalla Costituzione (art. 25) e

[dal codice di procedura penale] (art. 23), i poteri discrezionali degli investigatori e

dei pubblici ministeri con riguardo al contatto con i detenuti da parte degli avvocati e

dei parenti, così come la mancanza di indipendenza del potere giudiziario e la

corruzione presumibilmente diffusa negli apparati giudiziari e delle forze dell’ordine

conducano all’uso di metodi di indagine illegali. I poteri eccessivi che nei

procedimenti penali su ogni cosa spettano ai pubblici ministeri, che sono tenuti al

tempo stesso a condurre le indagini penali preliminari e a sovrintendere alle stesse, a

contestare i capi di accusa e a controllare il rispetto per le tutele legali esistenti contro

la tortura durante le indagini penali e nei luoghi di detenzione, rendono le indagini

sulle denunce oltre modo dipendenti dalla loro buona volontà.

all’habeas corpus ed il diritto all’accesso pronto e riservato ad un avvocato e ai

parenti. Inoltre osserva che i detenuti in attesa di giudizio sono tenuti in edifici posti

sotto la stessa autorità degli inquirenti nel caso …

(comprendenti quelle su un gran numero di decessi in carcere) che ha ricevuto durante

la missione, soprattutto da coloro la cui evidente paura li ha condotti a richiedere

l’anonimato e che quindi non avevano nulla da guadagnare di persona dal fare le loro

affermazioni, che la tortura o simili maltrattamenti siano sistematici nel senso definito

dal Comitato contro la tortura. Anche se soltanto un piccolo numero di casi di tortura

può essere provato con assoluta certezza, le numerose testimonianze raccolte

coincidono a tal punto nella descrizione delle tecniche di tortura e dei luoghi e delle

circostanze in cui la tortura è praticata, che la natura pervasiva e persistente della

tortura lungo tutto il percorso investigativo non può essere negata. L’incaricato

speciale osserva anche che sembra che la tortura ed altre forme di maltrattamento

siano impiegate indiscriminatamente contro persone accusate di attività qualificate

come reati gravi, quali gli atti contro interessi dello Stato, così come contro piccoli

delinquenti ed altri.”

“42. I principali problemi pertinenti individuati dagli organi convenzionali per i

diritti umani delle Nazioni Unite e dai procedimenti speciali della Commissione si

possono riassumere come segue: violazioni del diritto alla vita, in particolare

l’esecuzione di detenuti condannati a morte nonostante le richieste di misure

provvisorie da parte del Comitato per i diritti umani; violazioni del principio del

divieto di tortura, in particolare l’impiego sistematico e diffuso della tortura, l’elevata

quantità di condanne fondate su confessioni estorte con la tortura e l’uso dei “delitti

risolti” come criterio per la promozione del personale delle forze dell’ordine;

violazioni delle disposizioni sull’equo processo, in particolare la mancanza di accesso

ad un legale, la mancanza di indipendenza del potere giudiziario ed il mancato rispetto

del principio della “parità delle parti”; la mancanza di una definizione di 'atti di

terrorismo'; e violazioni della libertà di pensiero e di espressione, della stampa e dei

media e della libertà di associazione e della libertà religiosa …

richiedenti asilo politico uzbechi e dei testimoni oculari dei fatti di Andijan, che

affronterebbero il rischio della tortura se rimpatriati.”

“Amnesty International è preoccupata dalle voci di presunte torture o maltrattamenti

da parte di funzionari delle forze dell’ordine tra le conseguenze dei fatti di Andijan.

Singole persone, che sono state fermate e poi rilasciate, hanno affermato che i detenuti

venivano sottoposti a varie forme di tortura ed altri maltrattamenti, comprendenti

botte, bastonate nei talloni con manganelli di gomma e l’inserimento di aghi nelle

gengive e sotto le unghie delle mani. A quanto si dice, la tortura ed altri

maltrattamenti sono stati impiegati per costringere i detenuti a 'confessare' di essere

coinvolti nell’estremismo religioso. Un poliziotto di grado più elevato, che ha parlato

sotto anonimato con l’IWPR, ha affermato di aver visto dei funzionari delle forze

dell’ordine minacciare di violentare una parente di un detenuto, se egli non avesse

confessato di essere coinvolto nei fatti di Andijan. Amnesty International ha anche

ricevuto voci che i detenuti abbiano subito violenza carnale con manganelli …

Amnesty International ritiene che le persone accusate in relazione ai fatti di Andijan

rischino seriamente di essere processate in un modo che viola persino i più basilari

standard internazionali dell’equo processo. Nell’aprile 2005 il Comitato dei diritti

umani delle Nazioni Unite ha espresso la sua preoccupazione per le violazioni

permanenti del diritto ad un equo processo in Uzbekistan … In particolare, il

Comitato ha manifestato preoccupazione per il fatto che il potere giudiziario non sia

pienamente indipendente e ha puntato il dito contro l’elevato numero di condanne

fondate su 'confessioni' rese durante la carcerazione preventiva, le quali sono state

presumibilmente estorte con la tortura o altri maltrattamenti. Il Comitato ha anche

espresso preoccupazione che il diritto di accesso ad un avvocato dal momento

dell’arresto nella prassi spesso non sia rispettato …

Il 1° agosto 2005 il governo ha annunciato che avrebbe abolito la pena di morte a

partire dal 1° gennaio 2008. Amnesty International accoglie con piacere questo

sviluppo, ma è preoccupata per il fatto che, se non vengono introdotti subito

cambiamenti di grande importanza, allora una gran quantità di persone sia

verosimilmente condannata a morte e giustiziata prima del gennaio 2008. In

precedenti rapporti Amnesty International ha documentato che l’imperfetto sistema

giudiziario penale dell’Uzbekistan procura terreno fertile agli errori giudiziari e alle

esecuzioni dovute ad un errore giudiziario o a processi grossolanamente iniqui.

Amnesty International è pure preoccupata per il fatto che l’annuncio dell’agosto 2005

possa arrivare troppo tardi per proteggere quelle persone che sono state accusate di

reati puniti con la pena di morte – omicidio premeditato aggravato e terrorismo – in

relazione ai fatti di Andijan. Amnesty International ritiene che queste persone corrano

un grosso rischio di subire una violazione del loro diritto alla vita in conseguenza

della presumibile applicazione della pena di morte a seguito di quello che

presumibilmente sarebbe un processo iniquo. La pena di morte ha giocato un ruolo

importante nel giro di vite contro l’'estremismo religioso' in Uzbekistan e dozzine di

presunti 'Islamisti' sono stati condannati a morte e giustiziati senza che venisse loro

riconosciuto il diritto all’effettiva assistenza di un difensore e a preparare una difesa...

Nell’aprile 2005 il Comitato per i diritti umani ha deplorato il fatto che almeno

quindici persone siano state giustiziate dalle autorità uzbeche, mentre i loro casi erano

in attesa di una decisione dinanzi al Comitato per i diritti umani.”

“Amnesty International è preoccupata per la sicurezza di tutte quelle persone che

sono state fermate con riguardo ai fatti di Andijan. Queste preoccupazioni si fondano

su un passato ben documentato dell’Uzbekistan di violazioni dei diritti umani in nome

della sicurezza nazionale. Amnesty International ritiene che tutti tali individui detenuti

corrano un grave rischio di essere sottoposti a tortura o ad altri maltrattamenti.

Amnesty International ritiene anche che quelle persone che sono state imputate di

reati rischino di essere processate in maniera tale da violare gli standard internazionali

dell’equo processo. ... Le person[e] che sono state accusate di reati puniti con la pena

di morte corrono un grosso rischio di subire una violazione del loro diritto alla vita,

come conseguenza della presumibile applicazione della pena di morte a seguito di un

processo iniquo.”

J. Informazioni sulla sorte dei richiedenti asilo politico estradati in

Uzbekistan

“18. Il 9 agosto 2006, il governo del Kirghizistan ha estradato quattro rifugiati ed un

richiedente asilo politico uzbechi in Uzbekistan ... Una volta rientrati in Uzbekistan, i

cinque cittadini uzbechi si trovano di fronte ad una serie di accuse, comprendenti

terrorismo, il tentato rovesciamento dell’ordinamento costituzionale dell’Uzbekistan e

la costituzione di un’organizzazione illegale. Stando alle informazioni ricevute

dall’OHCHR, a nessuno è stato concesso di incontrare i cinque dal momento del loro

ritorno.

disordini di Andijan in Kirghizistan e sono stati rimandati con la forza in Uzbekistan

nel giugno 2005. Nonostante il governo dell’Uzbekistan abbia informato l’OHCHR

dei loro spostamenti, a nessun organismo internazionale è stato fin qui concesso di

incontrarli.

richiedenti asilo politico e di rifugiati uzbechi, alcuni dei quali sono fuggiti dai fatti di

Andijan, che sono stati fermati in Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti e

rimandati con la forza in Uzbekistan, nonostante un rischio effettivo di maltrattamenti

in violazione degli standard internazionali. Nel febbraio 2006, undici richiedenti asilo

politico uzbechi sono stati rimandati con la forza dall’Ucraina in Uzbekistan. In un

comunicato stampa del 16 febbraio 2006, l’UNHCR ha dichiarato di essere inorridito

da questa espulsione forzata. Fin qui, l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni

Unite per i rifugiati (UNHCR) non ha avuto accesso alle undici persone ... Secondo

informazioni ricevute dall’OHCHR, nessun accesso a queste persone è stato concesso

a far data dal loro rientro in Uzbekistan.

e che subiscono pressioni da parte del governo dell’Uzbekistan o del Paese ospite

affinché rientrino in Uzbekistan, malgrado vi sia un rischio effettivo di maltrattamenti

in violazione degli standard internazionali ...

tortura ha affermato che 'vi sono prove abbondanti che sia la polizia che le altre forze

di sicurezza hanno praticato e continuano a praticare sistematicamente la tortura, in

particolare contro dissidenti o persone che sono oppositori del regime'...

2005 (CCPR/OP/83/UZB), è rimasto preoccupato per l’elevato numero di condanne

fondate su confessioni rese durante la carcerazione preventiva, che sono state

presumibilmente estorte con metodi incompatibili con l’art. 7 del Patto internazionale

sui diritti civili e politici. Il Comitato ha espresso preoccupazione per la definizione di

tortura nel codice penale dell’Uzbekistan. In aggiunta, il Comitato ha puntato il dito

verso le accuse relative all’uso generalizzato della tortura e dei maltrattamenti sui

detenuti e al basso numero di funzionari che sono stati incriminati, perseguiti e

condannati per simili atti. Il governo dell’Uzbekistan era tenuto a presentare ulteriori

informazioni su questi punti entro il 26 aprile 2006, conformemente alla richiesta del

Comitato. Finora, nessuna di tali informazioni è stata presentata al Comitato per i

diritti umani.”

“Una gran quantità di persone sospettate di coinvolgimento nei fatti di Andijan è

stata condannata a lunghe pene detentive, in larga maggioranza nell’ambito di

processi segreti celebrati a porte chiuse, in violazione degli standard internazionali

sull’equo processo. La maggior parte era stata tenuta in carcerazione preventiva senza

alcun controllo per diversi mesi...

Le autorità uzbeche hanno anche continuato attivamente – e spesso con successo – a

chiedere l’estradizione dai Paesi vicini, come la Russia e l’Ucraina, di membri o di

sospetti appartenenti ai partiti o ai movimenti islamici banditi, quali Hizb-ut-Tahrir e

Akramia, che esse accusano di aver preso parte ai fatti di Andijan. La maggior parte

degli uomini forzatamente rimpatriati in Uzbekistan continua ad essere detenuta in

incommunicado, così aumentando i timori che essi rischino di essere torturati o in

altro modo maltrattati. Nel corso degli anni Amnesty International ha documentato

molti casi di persone rimandate con la forza o estradate in Uzbekistan su richiesta

delle autorità uzbeche, le quali sono state torturate per estorcere 'confessioni',

condannate a morte a seguito di processi iniqui e giustiziate.”

II. LA NORMATIVA E LA PRASSI INTERNAZIONALE ED INTERNA

RILEVANTI

A. La detenzione in attesa di estradizione e il controllo giudiziario

sulla detenzione

“1. Ognuno ha diritto alla libertà e all’integrità personale.

base di una decisione di un organo giudiziario. Prima di una decisione giudiziaria, un

individuo non può essere trattenuto per più di quarantotto ore.”

“1. In caso di urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno

domandare l’arresto provvisorio dell’individuo ricercato. Le autorità competenti della

Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge.

richiesta non dispone della domanda di estradizione e degli atti menzionati nell’art.

Tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile, in quanto la Parte richiesta

prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell’individuo

richiesto.”

La Corte Costituzionale ha sottolineato che le garanzie del diritto alla libertà e all’integrità personale previste nell’art. 22 e nel capitolo 2 della Costituzione sono pienamente applicabili alla detenzione finalizzata all’estradizione. Di conseguenza, l’art. 466 del codice di procedura penale non consente alle autorità di applicare una misura detentiva senza osservare il procedimento stabilito dal codice di procedura penale o i termini fissati nel codice stesso.

B. Status dei rifugiati

“1. Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato

verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a

motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua

appartenenza ad un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del Paese in

cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un reato

particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto Paese.”

C. Documenti pertinenti delle Nazioni Unite e del Consiglio

d’Europa concernenti l’uso delle assicurazioni diplomatiche

“L’Assemblea Generale

trasferire in altro modo una persona in un altro Stato, in cui vi sono validi motivi per

ritenere che tale persona correrebbe il rischio di essere sottoposta a tortura, e

riconosce che le assicurazioni diplomatiche, ove utilizzate, non esonerano gli Stati

dall’osservanza dei loro obblighi di diritto internazionale dei diritti dell’uomo, di

diritto internazionale umanitario e dei rifugiati, in particolare del principio del non-

refoulement...”

“51. E’ opinione dell’incaricato speciale che le assicurazioni diplomatiche siano

inaffidabili ed inefficaci nella protezione contro la tortura ed i maltrattamenti: tali

assicurazioni sono solitamente richieste agli Stati in cui la pratica della tortura è

sistematica; i meccanismi di controllo successivo al rimpatrio hanno dimostrato di non

costituire una garanzia contro la tortura; le assicurazioni diplomatiche non sono

giuridicamente vincolanti, perciò non producono nessun effetto giuridico e non fanno

sorgere alcuna responsabilità se violate; e la persona, che le assicurazioni

diplomatiche si propongono di tutelare, non dispone di alcun mezzo di ricorso se le

assicurazioni stesse vengono violate. L’incaricato speciale è perciò dell’opinione che

gli Stati non possano servirsi delle assicurazioni diplomatiche come mezzo di tutela

contro la tortura ed i maltrattamenti, laddove vi siano validi motivi per ritenere che

una persona rischi di essere sottoposta alla tortura o a maltrattamenti al ritorno.

del non-refoulement e a non espellere nessuna persona verso i confini di territori in cui

potrebbe correre il rischio di violazioni dei diritti umani, prescindendo dal fatto che

essa sia stata ufficialmente riconosciuta come rifugiato.”

“La pratica della tortura in Uzbekistan è sistematica, come indicato nel rapporto

sulla visita del mio predecessore Theo van Boven in quel Paese nel 2002. A conferma

di questa conclusione, continuo a ricevere gravi accuse di tortura da parte di

funzionari delle forze dell’ordine uzbeche... Per di più, con riguardo ai fatti del

maggio 2005 ad Andijan, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani

ha riferito che ci sono prove convincenti, coerenti ed attendibili nel senso che le forze

militari e di sicurezza uzbeche abbiano commesso in quel luogo gravi violazioni dei

diritti umani. E’ molto preoccupante il fatto che il Governo si sia opposto ad

un’inchiesta internazionale sui fatti di Andijan, ad un esame indipendente dei relativi

procedimenti e che non ci sia una ricostruzione dei fatti comunemente accettata a

livello internazionale. A fronte di tali prove eloquenti, importanti e attendibili del

ricorso sistematico alla tortura da parte dei funzionari delle forze dell’ordine in

Uzbekistan, continuo a trovarmi a rivolgere appelli ai governi, affinché si astengano

dal trasferire persone in Uzbekistan. Il divieto di tortura è assoluto e gli Stati

rischiano di violare tale divieto – i loro obblighi secondo il diritto internazionale –

consegnando persone a Paesi dove esse possono trovarsi a rischio di tortura.

Ribadisco che le assicurazioni diplomatiche non sono giuridicamente vincolanti,

svuotano di contenuto gli attuali obblighi degli Stati di vietare la tortura, sono

inefficaci ed inaffidabili nel garantire la tutela delle persone rimpatriate, e perciò gli

Stati non dovranno farvi ricorso.”

relativamente semplice, laddove esse siano dirette a garantire che l’individuo

interessato non sarà sottoposto, in conseguenza dell’estradizione, alla pena capitale o

a certe violazioni dei diritti dell’equo processo. In tali casi, la persona richiesta viene

consegnata al fine di un formale processo, e l’osservanza delle assicurazioni da parte

dello Stato richiedente può essere controllata. Sebbene non ci sia alcun effettivo

rimedio per lo Stato richiesto o per la persona consegnata se le assicurazioni non

vengono rispettate, l’inosservanza può essere facilmente scoperta e occorrerebbe

tenerne conto al momento della valutazione dell’attendibilità di tali assicurazioni in

ogni caso futuro.

tortura o ad altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti nello Stato di destinazione a

seguito del trasferimento. E’ stato osservato che 'a differenza delle assicurazioni sul

ricorso alla pena di morte o al processo da parte di un tribunale militare, le quali sono

facilmente controllabili, le assicurazioni contro la tortura ed altri abusi richiedono una

vigilanza costante da parte di personale competente ed indipendente'. La Corte

Suprema del Canada ha affrontato la questione nella sua decisione sul caso Suresh c.

Canada (Ministero della Cittadinanza e dell’Immigrazione), confrontando le

assicurazioni nei casi di rischio di tortura con quelle fornite laddove la persona

estradata possa esporsi alla pena di morte, e segnalando

'...la difficoltà di fare troppo affidamento sulle assicurazioni da parte di uno Stato

che esso si asterrà dalla tortura in futuro, quando in passato ha preso parte alla

tortura illegale o ha consentito ad altri di praticarla sul suo territorio. Questa

difficoltà diviene critica quando la tortura viene inflitta non soltanto con la

collusione dello Stato, ma anche a causa della sua incapacità di controllare il

comportamento dei suoi funzionari. Di qui la necessità di distinguere tra le

assicurazioni concernenti la pena di morte e quelle relative alla tortura. Le prime

sono più facili da controllare e di solito più attendibili delle seconde.'

2004, l’incaricato speciale della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite

per la tortura e gli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ha esaminato

la questione delle assicurazioni diplomatiche alla luce degli obblighi di non-

refoulement che sono intrinseci al divieto assoluto ed inderogabile della tortura e di

altre forme di maltrattamenti. Nell’osservare che, nello stabilire se ci siano validi

motivi per ritenere che una persona correrebbe il rischio di essere sottoposta a tortura,

devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti, l’incaricato speciale

ha espresso l’opinione che:

'nei casi in cui vi è una consolidata costante di violazioni dei diritti umani evidenti,

manifeste o su larga scala, o di una pratica sistematica della tortura, si deve

rigorosamente rispettare il principio del non refoulement e non si dovrebbe fare

ricorso alle assicurazioni diplomatiche. '”

“38. Nella prefazione si è fatto riferimento alla tensione latente tra l’obbligo di uno

Stato di proteggere i suoi cittadini da atti di terrorismo e la necessità di preservare i

valori fondamentali. Ciò è ben dimostrato dall’attuale controversia sull’uso delle

'assicurazioni diplomatiche' nel contesto delle procedure di espulsione. Il divieto della

tortura e dei trattamenti inumani o degradanti include l’obbligo di non rimandare una

persona in un Paese in cui ci sono validi motivi per ritenere che egli o ella correrebbe

un rischio effettivo di essere sottoposto a tali metodi. Al fine di evitare un simile

rischio in determinati casi, certi Stati hanno scelto la strada di chiedere assicurazioni

dal Paese di destinazione che la persona interessata non sarà maltrattata. Questa prassi

è ben lontana dall’essere nuova, ma è arrivata sotto i riflettori in anni recenti, quando

gli Stati hanno sempre più frequentemente cercato di allontanare dal loro territorio

persone che si ritiene che mettano in pericolo la sicurezza nazionale. Stanno

crescendo i timori che l’impiego delle assicurazioni diplomatiche stia in realtà

eludendo il divieto della tortura e dei maltrattamenti.

tema di tortura e maltrattamenti sta provocando una forte preoccupazione. Da un tale

bilancio non consegue necessariamente che un soggetto di cui sia prevista l’espulsione

corra personalmente il rischio effettivo di essere maltrattato nel Paese in questione; le

circostanze specifiche di ciascun caso devono essere prese in considerazione quando

si fa tale valutazione. Tuttavia, se di fatto sembrasse esservi un rischio di

maltrattamenti, le assicurazioni diplomatiche ricevute da un Paese in cui la tortura ed i

maltrattamenti sono largamente praticati potrebbero mai offrire sufficiente protezione

contro quel rischio? E’ stato sostenuto in modo piuttosto convincente che, anche

ammettendo che tali autorità esercitino un effettivo controllo sugli apparati che

potrebbero prendere in custodia la persona in questione (il che può non essere

necessariamente il caso), può non esserci alcuna garanzia che le assicurazioni fornite

vengano poi nei fatti rispettate. Se questi Paesi non riescono a rispettare gli obblighi

da cui sono gravati in forza dei trattati internazionali sui diritti umani da loro ratificati,

così prosegue il ragionamento, perché si dovrebbe essere fiduciosi che rispetteranno le

assicurazioni date su base bilaterale in un caso particolare?

trattamento di una persona espulsa dopo la sua consegna, nel caso in cui essa sia

detenuta. Per quanto il CPT mantenga una visione aperta su questa materia, esso non

ha ancora visto proposte convincenti per un meccanismo efficace e realizzabile. Per

avere qualche possibilità di essere efficace, tale meccanismo avrebbe certamente

bisogno di includere alcune garanzie essenziali, compreso il diritto per delle persone

indipendenti e adeguatamente qualificate di visitare la persona interessata in

qualunque momento, senza preavviso, e di avere un colloquio con la stessa senza la

presenza di altri soggetti in un luogo di loro scelta. Il meccanismo dovrebbe anche

offrire i mezzi per garantire che sia presa una misura correttiva immediata, ove risulti

che le assicurazioni date non sono state rispettate.”

DIRITTO

I. SULLA RICEVIBILITA’ DEL RICORSO

“3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale ... qualora lo ritenga …

abusivo.

procedere in tal senso in ogni fase della procedura.”

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.

DELLA

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o

degradanti.”

A. Argomenti delle parti

(1) della legge sui rifugiati e, quindi, non potevano ottenere lo status di rifugiati.

B. La valutazione della Corte

“66. Gli Stati Contraenti hanno, in forza di un consolidato principio di diritto

internazionale e senza pregiudizio dei loro obblighi pattizi, compresi quelli derivanti

dalla Convenzione, il diritto di controllare l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli

stranieri. Il diritto all’asilo politico non è compreso né nella Convenzione, né nei suoi

Protocolli (si veda Vilvarajah e altri c. Regno Unito, sentenza del 30 ottobre 1991,

Serie A n. 215, p. 34, § 102).

di uno Stato Contraente possa far sorgere una questione con riguardo all’art. 3, e

quindi impegnare la responsabilità di quello Stato ai sensi della Convenzione, laddove

siano stati esposti motivi ben fondati per ritenere che la persona in questione, ove

estradata, correrebbe un rischio effettivo di essere sottoposta ad un trattamento

contrario all’art. 3 nel Paese di destinazione. L’accertamento di tale responsabilità

comporta inevitabilmente una valutazione delle condizioni nel Paese richiedente alla

luce degli standard dell’art. 3 della Convenzione. Nondimeno, non si tratta di

pronunciarsi sulla responsabilità del Paese di destinazione o di dimostrarla, secondo il

diritto internazionale generale, secondo la Convenzione o altrimenti. Nella misura in

cui si incorra o possa incorrersi in qualsivoglia responsabilità secondo la

Convenzione, si tratta di responsabilità in cui incorre lo Stato Contraente che concede

l’estradizione, per aver compiuto un atto che ha per conseguenza diretta l’esposizione

di un singolo ai maltrattamenti vietati (si veda Soering c. Regno Unito, sentenza del 7

luglio 1989, Serie A n. 161, pp. 35-36, §§ 89-91).

un altro Stato, dove vi erano fondati motivi per ritenere che essa avrebbe rischiato di

essere sottoposta a tortura o a trattamenti o pene inumani o degradanti, non sarebbe

affatto in armonia con il 'patrimonio comune di tradizioni politiche, ideali, libertà e

primato del diritto' al quale si riferisce il Preambolo (si veda Soering, sopra citata, pp.

34-35, § 88).

rischio effettivo di trattamento contrario all’art. 3, la Corte valuterà la questione alla

luce di tutta la documentazione sottopostale o, all’occorrenza, della documentazione

procurata proprio motu. Poiché la natura della responsabilità degli Stati Contraenti ai

sensi dell’art. 3 in casi di questo tipo deriva dall’azione di esporre un individuo al

rischio di maltrattamenti, l’esistenza del rischio deve essere valutata soprattutto con

riferimento a quei fatti che erano noti o avrebbero dovuto essere noti allo Stato

Contraente al tempo dell’estradizione; alla Corte, tuttavia, non è proibito tenere in

considerazione informazioni che vengono alla luce a seguito dell’estradizione. Ciò

può essere importante per confermare o confutare l’apprezzamento che è stato fatto

dalla Parte Contraente sulla fondatezza o meno dei timori di un ricorrente (si vedano

Cruz Varas e altri c. Svezia, sentenza del 20 marzo 1991, Serie A n. 201, , pp. 29-30,

§§ 75-76, e Vilvarajah e altri, sopra citata, p. 36, § 107).

Tuttavia, se il ricorrente non è stato estradato o espulso quando la Corte esamina il

caso, la data da prendere in considerazione sarà quella del procedimento dinanzi alla

Corte (si veda Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle

sentenze e decisioni 1996-V, p. 1856, §§ 85-86).

Questa situazione solitamente si presenta quando l’espulsione o l’estradizione è

differita in conseguenza dell’indicazione da parte della Corte di una misura

provvisoria ai sensi dell’art. 39 del Regolamento. Una simile indicazione significa il

più delle volte che la Corte non dispone ancora di tutti gli elementi pertinenti di cui

necessita per determinare se vi sia un rischio effettivo di un trattamento vietato

dall’art. 3 nel Paese di destinazione.

rientrare nell’ambito dell’art. 3. La valutazione di questo minimo è, naturalmente,

relativa; dipende da tutte le circostanze del caso, come la natura ed il contesto del

trattamento o della pena, le modalità della sua esecuzione, la sua durata ed i suoi

effetti fisici o psichici (si veda Vilvarajah ed altri, sopra citata, p. 36, § 107).

Le allegazioni di maltrattamenti devono essere sostenute da prove appropriate (si

veda, mutatis mutandis, Klaas c. Germania, sentenza del 22 settembre 1993, Serie A

n. 269, pp. 17-18, § 30).”

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.

DELLA

A. Rispetto dell’art. 5 § 1

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato

della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

(f) se si tratta dell’arresto o della detenzione legittimi di ... una persona contro la quale è in corso un procedimento … di estradizione.”

(f) è che “sia in corso un procedimento di espulsione o di estradizione”. E’ quindi irrilevante, per i fini dell’art. 5 § 1 (f), che la decisione sottostante di espellere possa essere giustificata secondo il diritto interno o secondo la Convenzione (si vedano Čonka c. Belgio, n. 51564/99, § 38, ECHR 2002-I, e Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V, § 112).

B. Rispetto dell’art. 5 § 4

“Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di

indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla

legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.”

C’è stata quindi una violazione dell’art. 5 § 4 della Convenzione.

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 1 DELLA

“Ogni persona ha diritto ad un’equa … udienza … davanti ad un tribunale … al fine

della determinazione … della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta

…”

V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 2 DELLA

“ Ogni persona accusata di un reato si presume innocente sino a quando la sua

colpevolezza non sia stata legalmente accertata.”

A. Argomenti delle parti

B. La valutazione della Corte

VI. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE

“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi

Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente interessata non permette che

una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte

lesa un’equa soddisfazione.”

A. Danno

B. Spese e costi

C. Interessi moratori

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

agli ordini di estradizione emessi nei confronti dei ricorrenti, vi sarebbe

violazione dell’art. 3 della Convenzione;

censura ai sensi dell’art. 6 § 1 della Convenzione;

(a) che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diviene definitiva ai sensi dell’art. 44 § 2

della Convenzione, i seguenti importi, da convertirsi in rubli russi al

tasso di cambio applicabile alla data del pagamento:

(i) euro 15.000 (quindicimila euro) a ciascuno dei ricorrenti a titolo di danno non patrimoniale;

(ii) i seguenti importi a titolo di spese legali:

Kasimhujayev:

(milleduecentocinquantanove euro);

euro

1.259

Muhametsobirov:

(milleduecentotrentacinque euro);

euro

1.235

(iii) euro 195 (centonovantacinque euro) al sig. Alimov a titolo di spese postali;

(iv) ogni imposta che possa essere dovuta dai ricorrenti sui suddetti importi;

(b) che, a partire dalla scadenza del suddetto termine e sino al pagamento, i suddetti importi saranno maggiorati di un interesse

semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale

europea durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali.

Redatta in inglese e comunicata per iscritto il 24 aprile 2008,

conformemente all’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

Søren Nielsen

Cancelliere

Christos Rozakis

Presidente

Ai sensi dell’art. 45 § 2 della Convenzione e dell’art. 74 § 2 del Regolamento, alla presente sentenza è allegata l’opinione parzialmente dissenziente del Giudice Kovler.

C.L.R.

S.N.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL

GIUDICE KOVLER

Condivido le conclusioni della Camera per quanto riguarda la ricevibilità della rimanente parte del ricorso, tenuto conto della serietà delle allegazioni dei ricorrenti. Sono d’accordo anche con le sue conclusioni riguardanti la violazione dell’art. 5 §§ 1 e 4 della Convenzione, dal momento che l’argomentazione della Camera segue l’approccio definito nel caso Nasrulloyev c. Russia (n. 656/06, 11 ottobre 2007), nel quale la Corte ha ritenuto che le disposizioni di legge sulla detenzione in attesa di estradizione non integrino il requisito della “qualità della legge”, in violazione dell’art. 5 § 1, e non prevedono il riesame giudiziario di tale forma di detenzione, in contrasto con l’art. 5 § 4 della Convenzione.

Il mio dissenso riguarda alcune delle altre conclusioni.

§ 77, ECHR 2005-I).

La Camera ha giustificato questo allontanamento dall’orientamento espresso nel caso Mamatkulov, valutando la situazione attuale dei ricorrenti alla luce dell’evoluzione della situazione nel Paese di destinazione, come stabilito dalla nostra giurisprudenza (si veda Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V, § 86). Potrei essere d’accordo con questo approccio, se fossi convinto che l’estradizione dei ricorrenti fosse inevitabile o fosse persino eseguita. Ma l’analisi che la Camera fa dei fatti in questo caso estremamente sensibile ed in costante evoluzione finisce con la liberazione dei ricorrenti il 5 marzo 2007 (cioè più di un anno prima della pronuncia della sentenza!) (§ 50) e con la decisione della Corte regionale di Ivanovo del 27 marzo 2007 che conferma le decisioni che li rimettono in libertà (§ 51). Secondo i media russi, i ricorrenti hanno lasciato il territorio russo alla volta di “Paesi terzi”; tuttavia, queste informazioni non sono state confermate o smentite dalle parti e la Corte non si è preoccupata di procurarsi informazioni concernenti la situazione attuale dei ricorrenti (l’applicazione degli artt. 39 e 41 del Regolamento prevede una simile possibilità). Come il mio collega Giudice Zupančič ha sottolineato nella sua opinione concordante nella sentenza Saadi, parlando del “criterio Chahal”, “non si può evidentemente provare che un evento futuro si verificherà con il minimo grado di probabilità, perché la regola della prova è un esercizio logico e non profetico. Dire che l’applicazione del criterio Chahal “possiede in una certa misura un aspetto speculativo” è dunque un eufemismo” (si veda Saadi, sopra citata, opinione concordante del Giudice Zupančič). Di conseguenza, ho preferito una chiara posizione nel senso della mancata violazione rispetto ad un “esercizio profetico” o ad “un qualche aspetto speculativo”, proprio a causa della mancanza di specifiche informazioni concernenti la situazione attuale dei ricorrenti.

Ricorderei che nella sua decisione nel caso Zollmann c. Regno Unito la Corte ha affermato: “L’art. 6 § 2, nel suo aspetto pertinente, è finalizzato a prevenire l’indebolimento di un processo penale equo da parte di dichiarazioni pregiudizievoli fatte in stretta connessione con quel procedimento. Laddove non esista, o non sia esistito, nessun simile procedimento, le affermazioni che attribuiscono una condotta criminale o un’altra condotta riprovevole attengono più propriamente a considerazioni di tutela contro la diffamazione e di adeguato accesso ad un tribunale per definire una controversia su diritti civili e sollevano potenziali questioni ai sensi degli artt. 8 e 6 della Convenzione” (si veda Zollmann c. Regno Unito (dec.), n. 62902/00, 27 novembre 2003).

Nel caso di specie i ricorrenti non erano accusati di alcun reato in Russia, né vi era alcuna inchiesta penale in corso o progettata nei loro confronti in Russia, il cui esito si potrebbe ritenere che costituisca l’oggetto di giudizi prematuri da parte delle affermazioni del Primo Sostituto Procuratore Generale della Federazione russa. Inoltre, non riesco a ritenere che sia stato dimostrato alcuno stretto legame, nella legislazione, nella pratica o in fatto, tra le affermazioni fatte dal procuratore russo ed il procedimento penale in corso contro i ricorrenti in Uzbekistan. Non ho visto alcuna necessità di fare congetture relativamente al modo in cui le affermazioni del procuratore (malgrado la loro formulazione strettamente professionale) possano avere indebitamente influenzato le autorità giudiziarie di un altro Stato sovrano competenti a decidere sulla colpevolezza o sull’innocenza dei ricorrenti.

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