Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 maggio 2007.

Priimta 2007-05-10 · ECLI:EU:C:2007:276 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-252/05
Teismas
Court of Justice
Data
2007-05-10
ECLI
ECLI:EU:C:2007:276
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasC.W.A. TimmermansTeisėjasP. KūrisTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjas · pranešėjasJ.‑C. BonichotGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-252/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito), con decisione 20 maggio 2005, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2005, nella causa tra

Regina, su istanza di:

Thames Water Utilities Ltd ,

e

South East London Division, Bromley Magistrates’ Court (District Judge Carr) ,

altra parte del procedimento:

Environment Agency ,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris, J. Makarczyk, L. Bay Larsen e J.‑C. Bonichot (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’11 gennaio 2007,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Diritto comunitario

In tema di rifiuti

«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. (…)

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale) e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene; (…)».

«1. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

(…)

b) qualora già contemplati da altra normativa: (…)

iv) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

(…)

In tema di acque reflue

«La presente direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.

Essa ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue».

«(...)

La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie vanno effettuate adottando le tecniche migliori che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:

(…)

Diritto interno

In tema di rifiuti

«(…) è fatto divieto – a) di eliminare rifiuti sottoposti a monitoraggio (…) nel terreno ovvero sopra di esso, in qualsiasi luogo, a meno che non sussista una licenza di gestione dei rifiuti e lo scarico venga effettato conformemente alla detta licenza».

In tema di acque reflue

«L’impresa di trattamento delle acque reflue è tenuta: a) a fornire, controllare e ampliare un sistema di tombini pubblici (nella propria zona o altrove) che garantisca la loro depurazione e la loro manutenzione, in modo tale che la detta zona risulti effettivamente depurata e continui ad esserlo; b) ad adottare disposizioni per svuotare tali tombini e tutte le altre disposizioni (…) necessarie, iterativamente, per trattare effettivamente, in impianti di smaltimento o con altre modalità, il contenuto dei detti tombini».
«Le presenti disposizioni integrano quelle relative all’obbligo imposto dall’art. 94 del Water Industry Act 1991 (…) e qualsiasi violazione degli obblighi imposti dalle presenti disposizioni deve essere ritenuta, ai fini di tale legge, quale violazione della detta disposizione».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se le acque reflue che fuoriescono da un sistema fognario gestito da un’impresa pubblica che si occupa del trattamento delle acque reflue ai sensi della direttiva [91/271] e/o del [Water Industry Act 1991] (…) siano comprese tra i rifiuti come qualificati dalla direttiva [75/442].

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se le suddette acque:

a) siano escluse dalla sfera di applicazione della nozione di «rifiuti» come qualificati ai sensi della direttiva [75/442] in forza dell’art. 2, n. 1, lett. b), iv), della direttiva [medesima], segnatamente nel combinato disposto con la direttiva 91/271 e/o il [Water Industry Act 1991], ovvero

b) siano soggette all’art. 2, n. 2, della [direttiva 75/442] e siano escluse dalla sfera di applicazione della nozione di «rifiuti», come intesa ai fini della [direttiva 75/442], segnatamente in forza della [direttiva 91/271]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione, sub a)

Racc. pag. I-8725), i termini «altra normativa», figuranti all’art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442, possono riguardare, del pari, normative nazionali.

Sulla seconda questione, sub b)

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) Le acque reflue che fuoriescono da un sistema fognario gestito da un’impresa pubblica che si occupa del trattamento delle acque reflue ai sensi della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della normativa emanata ai fini della sua trasposizione costituiscono rifiuti ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE.

2) La direttiva 91/271 non costituisce «altra normativa» ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442 come modificata dalla direttiva 91/156. Spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente ai criteri definiti dalla presente sentenza, se possa ritenersi che la normativa nazionale costituisca «altra normativa», ai sensi della detta disposizione, ciò che si verifica se tale normativa nazionale contiene disposizioni precise che organizzano la gestione dei rifiuti di cui trattasi e se è tale da garantire un livello di tutela dell’ambiente equivalente a quello che risulta dalla direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e, segnatamente, dagli artt. 4, 8 e 15 della direttiva stessa.

3) La direttiva 91/271 non può essere ritenuta, con riguardo alla gestione delle acque reflue che fuoriescono dal sistema fognario, come lex specialis rispetto alla direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e, pertanto, non può applicarsi ai sensi dell’art. 2, n. 2, di quest’ultima direttiva.

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