Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 febbraio 2008.

Priimta 2008-02-28 · ECLI:EU:C:2008:134 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-17/07
Teismas
Court of Justice
Data
2008-02-28
ECLI
ECLI:EU:C:2008:134
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

28 febbraio 2008

Causa C‑17/07 P

Wineke Neirinck

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agente temporaneo – Agente contrattuale – Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles (OIB) – Procedura di assunzione – Rigetto della candidatura – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto: Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 novembre 2006, causa T‑494/04,

Neirinck/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑259 e II‑A‑2‑1345), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda della ricorrente

diretta, da un lato, all’annullamento delle decisioni della Commissione relative al rigetto della sua candidatura al posto

di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all’Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles (OIB)

e alla nomina di un altro candidato al detto posto, come pure, dall’altro, al risarcimento del danno.

Decisione La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 novembre 2006, causa T‑494/04, Neirinck/Commissione, è

annullata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il motivo riguardante la violazione dell’obbligo di motivazione che

inficia la decisione della Commissione delle Comunità europee 27 aprile 2004, con la quale la sig.ra Neirinck veniva informata

di non aver superato la prova orale della procedura di assunzione al posto di giurista nel settore della politica immobiliare

in seno all’Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles, in qualità di agente contrattuale. L’impugnazione è

respinta quanto al resto. È annullata la decisione della Commissione delle Comunità europee 27 aprile 2004 con la quale la

sig.ra Neirinck veniva informata di non aver superato la prova orale della procedura di assunzione al posto di giurista nel

settore della politica immobiliare in seno all’Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles, in qualità di agente

contrattuale. Il ricorso è respinto quanto al resto. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare, oltre

alle proprie spese, la totalità di quelle sostenute dalla sig.ra Neirinck davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee

e davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Massime

dell’errore di diritto invocato – Irricevibilità

[Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1,

lett. c)]

che non potrebbe essere esso stesso assunto – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

una carenza di motivazione nel corso del procedimento precontenzioso – Presupposti

(Art. 253 CE; Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2)

di selezione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, allegato III; Regime applicabile agli altri agenti, art. 82)

(Statuto dei funzionari, art. 91)

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